5A_562/2024 16.12.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_562/2024
Sentenza del 16 dicembre 2024
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Herrmann, Presidente,
Bovey, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
C.________,
patrocinata dall'avv. Marco Primavesi,
ricorrente,
contro
1. A.________,
patrocinato dall'avv. Giovanni Augugliaro,
2. B.________,
patrocinata dall'avv. Patrizia Aspromonte,
opponenti,
Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso, 6900 Paradiso.
Oggetto
custodia, relazioni personali,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 luglio 2024
dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2024.32).
Fatti:
A.
C.________ (nata nel luglio 2013) è figlia di A.________ e B.________, genitori non coniugati che vivono separatamente e che esercitano l'autorità parentale in modo congiunto. Nel 2021 i genitori si sono accordati su un assetto di custodia alternata.
Con decisione 6 febbraio 2024 l'Autorità regionale di protezione 4 sede di Paradiso ha attribuito la custodia esclusiva della figlia alla madre, autorizzando quest'ultima a "procedere al trasferimento del domicilio della minore presso il proprio domicilio di X.________ con conseguente nuova frequentazione scolastica presso il comune di X.________" (dispositivo n. 2), riservate ampie relazioni personali tra padre e figlia (dispositivo n. 3). L'autorità di protezione ha confermato la curatela educativa in favore della minore e la nomina di E.________ quale curatrice (dispositivo n. 6).
B.
Mediante sentenza 25 luglio 2024 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, il reclamo presentato da A.________ avverso la decisione dell'autorità di protezione.
C.
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 30 agosto 2024 C.________ - con il patrocinio "pro bono" dell'avv. Marco Primavesi (che ha prodotto un certificato medico del dott. D.________ che attesterebbe la capacità di discernimento della minore) - ha chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza cantonale e di rinviare l'incarto all'autorità inferiore per " procedere nei suoi incombenti " (cioè assumere una valutazione della minore da parte di un perito indipendente e una valutazione delle capacità genitoriali delle parti), d i conferire effetto sospensivo al suo gravame e di essere " esentata dal pagamento degli anticipi e delle tasse di giustizia ".
Mediante decreto 24 settembre 2024 il Presidente della Corte adita ha respinto l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (senza aver chiesto determinazioni in proposito), precisando che la questione della legittimazione ricorsuale della minore sarebbe stata esaminata nel prosieguo di causa.
Con lettera 23 settembre 2024 B.________ ha chiesto di prorogare il termine per produrre la risposta al ricorso e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decreto 27 settembre 2024 il Presidente della Corte adita ha respinto la domanda di proroga, osservando che nella presente procedura ricorsuale non era stata chiesta alcuna risposta al ricorso.
Con scritto 28 ottobre 2024 (spedito il 31 ottobre 2024) B.________ ha comunicato di aver sporto denuncia penale nei confronti del dott. D.________ per falsità in certificati, subordinatamente per falsità in documenti, e ha chiesto di sospendere il procedimento ricorsuale " finché non sia stato accertato che il certificato emesso, che attesta la capacità della minore C.________, non sia stato falsificato ".
Diritto:
1.
Occorre in primo luogo evadere l'istanza di sospensione del procedimento ricorsuale presentata dalla madre della ricorrente. Secondo l'art. 6 cpv. 1 PC (applicabile su rinvio dell'art. 71 LTF), il Tribunale federale può disporre che il processo sia sospeso per ragioni di opportunità, in particolar modo quando si deve risolvere un'altra contestazione la cui definizione può influire sulla decisione della causa. Nella presente fattispecie, come si vedrà più avanti, il ricorso della minore va dichiarato irricevibile a prescindere dalla sua capacità o meno di discernimento. L'introduzione di una denuncia penale contro il medico che avrebbe certificato una tale capacità non influisce pertanto sul presente giudizio. L'istanza va respinta.
2.
Giova poi puntualizzare che anche il padre si è aggravato al Tribunale federale contro la sentenza 25 luglio 2024 del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Tale impugnativa è stata trattata separatamente (v. sentenza 5A_559/2024 pronunciata in data odierna).
3.
Con riferimento invece al gravame qui all'esame, va osservato che contro la decisione impugnata - emanata in una causa in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF; non si tratta infatti di misure di protezione in senso stretto giusta l'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF; v. sentenza 5A_401/2021 del 3 marzo 2022 consid. 1) di natura non pecuniaria - è in linea di principio aperta la via del ricorso in materia civile, ciò che rende il ricorso sussidiario in materia costituzionale presentato dalla ricorrente di primo acchito irricevibile (art. 113 LTF).
4.
Secondo l'art. 76 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) ed è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (lett. b). Nella misura in cui non siano immediatamente ravvisabili, spetta alla parte ricorrente dimostrare che i presupposti per riconoscere la sua legittimazione ricorsuale siano adempiuti (DTF 138 III 537 consid. 1.2; 135 III 46 consid. 4).
In concreto, la ricorrente afferma di essere " stata privata della possibilità di usufruire della custodia alternata di entrambi i genitori contro la sua volontà " e di avere quindi " un interesse concreto e diretto nella lite ". Ella ammette di non aver " partecipato in prima persona al contenzioso ", ma sostiene che " per suo conto, apparentemente, è stata chiamata a prendere posizione [...] la curatrice E.________ ".
Ha partecipato al procedimento anteriore ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 lett. a prima parte LTF colui che ha presentato delle conclusioni (sentenze 5A_668/2022 del 16 marzo 2023 consid. 1.2.1; 5A_796/2019 del 18 marzo 2020 consid. 4.1). Nella presente fattispecie, soltanto i genitori e la curatrice educativa nominata in favore della figlia hanno introdotto delle proposte di giudizio dinanzi alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Contrariamente a quanto pare affermare la ricorrente, ella non può valersi delle conclusioni della curatrice educativa (peraltro tendenti alla reiezione del reclamo del padre) : dalla sentenza impugnata non risulta infatti che tra i compiti della curatrice figurasse anche quello di rappresentare la minore nella presente causa (v. art. 314a bis CC) e la ricorrente in ogni caso non lo pretende. Alla minore difetta così il requisito della partecipazione al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (v. sentenze 5A_1049/2020 del 28 maggio 2021 consid. 1.2.1 a contrario; 5A_939/2012 dell'8 marzo 2013 consid. 1.2.2).
Nemmeno il requisito dell'art. 76 cpv. 1 lett. a seconda parte LTF è in concreto soddisfatto: la ricorrente non lamenta infatti di essere stata privata della possibilità di partecipare al procedimento cantonale (v. sentenza 5A_939/2012 citata consid. 1.2.2). Ella, segnatamente, non rimprovera all'autorità inferiore la mancata nomina di un curatore di rappresentanza in suo favore (sia peraltro precisato che, in assenza di una base legale nella LTF, il Tribunale federale non può designare esso stesso un tale curatore; v. sentenze 5A_178/2024 del 20 agosto 2024 [destinata alla pubblicazione] consid. 1.2; 5A_103/2018 e 5A_111/2018 del 6 novembre 2018 consid. 1.4).
Alla luce di tali circostanze, occorre concludere che la ricorrente non abbia saputo dimostrare di essere legittimata a ricorrere al Tribunale federale. Ciò rende superfluo esaminare se la minore, di 11 anni, abbia la capacità di discernimento per procedere in modo autonomo (art. 19c cpv. 1 CC; v. sentenze 5A_91/2023 del 6 aprile 2023 consid. 6.3; 5A_123/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 1.1; 5A_796/2019 citata consid. 2.1) e se il suo patrocinatore abbia agito in modo indipendente, segnatamente da eventuali direttive da parte del padre (come sembrerebbe talvolta emergere da alcuni passaggi del ricorso: "il patrocinatore del padre ha inviato, a richiesta dello scrivente legale, il 19.08.24 la documentazione essenziale per la stesura del presente ricorso. Gli ha inoltre messo a disposizione per orientamento il suo ricorso di data 29.08.24"; "si è avuto modo di prendere già visione del ricorso del padre, le cui conclusioni e motivazioni [...] sono condivisibili"; "la Camera di protezione ha emanato la propria decisione senza considerare pienamente i diritti costituzionali della minore e del padre"). Ne segue che anche il ricorso in materia civile va dichiarato inammissibile.
5.
Considerate le particolarità del caso concreto, si può in via eccezionale prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda parte LTF). Nella misura in cui la richiesta della minore di essere "esentata dal pagamento degli anticipi e delle tasse di giustizia" costituisse un'istanza di assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF), essa diventa pertanto priva di oggetto.
Non si giustifica assegnare spese ripetibili, le parti opponenti non sono infatti state invitate a determinarsi (né sul ricorso né sull'istanza di effetto sospensivo) e non sono pertanto incorse in spese per la procedura dinanzi al Tribunale federale. La richiesta di B.________ di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria (art. 64 cpv. 1 LTF) risulta così priva di oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
2.
Il ricorso in materia civile è inammissibile.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 16 dicembre 2024
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini