1C_717/2024 08.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_717/2024
Sentenza dell'8 gennaio 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Haag, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Aiuto alle vittime di reati,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 ottobre 2024
dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (43.2024.3).
Fatti:
A.
Il 7 agosto 2018 A.________, nata nel 1956, ha subito un'aggressione da parte di una persona rimasta ignota nell'ufficio di cambio/negozio dove lavorava. Il 15 novembre 2018 il Procuratore pubblico ha sospeso il procedimento penale ritenuto che l'inchiesta non ha permesso di identificare l'autore del reato. Con decisione del 26 giugno 2024 il Dipartimento della sanità e della socialità ha parzialmente accolto l'istanza di A.________ accordandole una riparazione morale di fr. 2'000.--, ma non l'importo "massimo secondo la legge" da lei richiesto. Adito dall'interessata, con sentenza del 14 ottobre 2024 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso.
B.
Avverso la sentenza della Corte cantonale A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo la "riforma in melius della decisione impugnata con il riconoscimento del danno nella massima estensione per la grave lesione patita alla mia integrità psico-fisica per i fatti violenti di causa".
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con pieno potere cognitivo se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 II 346 consid. 1.1).
1.2. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 149 II 337 consid. 2.2; 148 IV 205 consid. 2.6).
1.3. La ricorrente, adducendo di non condividere la decisione impugnata, si limita a riproporre una propria versione dei fatti senza confrontarsi tuttavia del tutto con quella, di massima vincolante per il Tribunale federale, posta a fondamento della decisione impugnata (art. 105 cpv. 1 in relazione con l'art. 97 cpv. 1 LTF). Ella non tenta di dimostrare perché il diverso accertamento dei fatti effettuato dalla Corte cantonale, esaminando compiutamente tutta la documentazione agli atti, sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitrario (DTF 150 II 346 consid. 1.6; 149 I 207 consid. 5.5), né sostiene che al riguardo si sarebbe in presenza di una valutazione arbitraria delle prove (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3). Da tali accertamenti risulta che la vittima è stata incapace al lavoro per meno di due mesi e ha seguito una psicoterapia presso una psicologa per tre anni per un totale di una ventina di sedute. Il reato ha avuto ripercussioni sulla sua vita professionale poiché il disturbo post traumatico le ha reso difficile il lavoro quale commessa dell'ufficio cambi. Durante la rapina, durata circa 10 minuti, ella non è tuttavia stata ferita, né minacciata se non nella richiesta di non gridare, non sono state utilizzate armi, la rapina non è stata particolarmente brutale o molto violenta e non risulta che vi siano state circostanze particolarmente drammatiche.
1.4. La Corte cantonale ha paragonato la lesione all'integrità psichica della ricorrente considerando le riparazioni riconosciute dai tribunali in casi analoghi, ampiamente illustrati, nonché sulla base della "Guida per stabilire l'importo della riparazione morale secondo la legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reato" (pubblicata il 3 ottobre 2019 dall'Ufficio federale di giustizia).
1.5. Al riguardo la ricorrente non fa valere che l'istanza precedente avrebbe applicato in maniera non corretta gli art. 22 e 23 della legge federale concernente l'aiuto delle vittime di reati del 23 marzo 2007 (LAV; RS 312.5). Ella non adduce neppure che la Corte cantonale si sarebbe scostata dalla relativa, costante giurisprudenza del Tribunale federale, compiutamente illustrata e sulla quale essa ha fondato la sentenza litigiosa. Per stabilire l'importo della contestata riparazione morale, essa ha infatti valutato la lesione all'integrità psichica subita dalla ricorrente in relazione a quelle riconosciute dai Tribunali in casi analoghi, considerando che il suo disturbo posttraumatico non ha comportato un cambiamento durevole della sua personalità, né ha causato danni di una certa gravità. La ricorrente non si confronta del tutto con la richiamata prassi e con le conclusioni dei giudici cantonali. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4).
2.
2.1. Ne segue che il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di motivazione, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
2.2. Non si prelevano spese (art. 30 cpv. 1 LAV).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alla ricorrente, al Dipartimento della sanità e della socialità, al Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia.
Losanna, 8 gennaio 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: Crameri