1C_719/2024 08.01.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_719/2024
Sentenza dell'8 gennaio 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Haag, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
C.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Aiuto alle vittime di reati,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 ottobre 2024
dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (43.2024.2).
Fatti:
A.
In data 7 agosto 2018A.________, madre di C.________ (nato nel 1984), nell'ufficio di cambio/negozio dove lavorava, ha subito un'aggressione da parte di una persona rimasta ignota. Il 15 novembre 2018 il Procuratore pubblico ha sospeso il procedimento penale ritenuto che l'inchiesta non ha permesso di identificare l'autore del reato.
B.
Con sentenza del 14 ottobre 2024 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto in quanto ammissibile il ricorso presentato da C.________ contro la decisione del 26 giugno 2024, con la quale il Dipartimento della sanità e della socialità ha respinto la sua istanza di concedergli l'importo massimo legale per torto morale.
C.
Avverso la sentenza della Corte cantonale C.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo la "riforma in melius della decisione impugnata con il riconoscimento del danno nella massima estensione per la grave lesione patita alla mia integrità psico-fisica per i fatti violenti di causa".
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con pieno potere cognitivo se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 II 346 consid. 1.1).
1.2. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 149 II 337 consid. 2.2; 148 IV 205 consid. 2.6).
2.
2.1. Il ricorrente, limitandosi a riproporre una propria versione dei fatti, non si confronta tuttavia del tutto con quella, di massima vincolante per il Tribunale federale, posta a fondamento della decisione impugnata (art. 105 cpv. 1 in relazione con l'art. 97 cpv. 1 LTF). Egli non tenta infatti di dimostrare perché il diverso accertamento dei fatti effettuato dalla Corte cantonale, esaminando compiutamente tutta la documentazione agli atti, dalla quale risulta che la vittima non è stata ferita, né minacciata se non nella richiesta di non gridare, che non sono state utilizzate armi, che la rapina non è stata particolarmente brutale o molto violenta e che la vittima non ha avuto nessuna conseguenza fisica e che, contrariamente all'assunto ricorsuale, non vi sono state circostanze particolarmente drammatiche, sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitrario (DTF 150 II 346 consid. 1.6; 149 I 207 consid. 5.5). Né egli sostiene che si sarebbe in presenza di una valutazione arbitraria delle prove (DTF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 I 127 consid. 4.3).
2.2. La Corte cantonale ha accertato poi che il ricorrente, 34enne al momento dei fatti, non è stato seguito da uno psichiatra o da uno psicologo e ch'egli non ha fatto valere d'essere stato incapace al lavoro. Ne ha concluso che la sua sofferenza, seppur importante, non può essere qualificata di eccezionale. Ha stabilito inoltre ch'egli non ha comprovato alcun nesso causale tra la rapina e i suoi problemi alla vista, verificatesi cinque anni dopo tale evento. Ha quindi ritenuto che non sono adempiuti gli estremi per una riparazione morale quale figlio della vittima, stabilendo inoltre che la sua sofferenza non ha mai raggiunto il valore di una malattia.
2.3. Il ricorrente, disattendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta minimamente con gli argomenti citati. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4). Egli non tenta neppure di spiegare perché l'istanza precedente avrebbe applicato in maniera non corretta gli art. 22 e 23 della legge federale concernente l'aiuto delle vittime di reati del 23 marzo 2007 (LAV; RS 312.5). Non sostiene nemmeno che la Corte cantonale avrebbe interpretato la relativa giurisprudenza, compiutamente illustrata e sulla quale essa ha fondato la sentenza litigiosa, in maniera errata.
3.
3.1. Ne segue che il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di motivazione, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
3.2. Non si prelevano spese (art. 30 cpv. 1 LAV).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento della sanità e della socialità, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia.
Losanna, 8 gennaio 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: Crameri