1C_59/2025 18.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_59/2025
Sentenza del 18 febbraio 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Giudice presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ala Munda 51, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170,
6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 dicembre 2024 dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2024.383).
Fatti:
A.
Il 6 dicembre 2016, verso le ore 16.30, mentre circolava sull'autostrada A2, A.________, impiegato di professione e già oggetto di un ammonimento da parte della Sezione della circolazione, è stato oggetto di un controllo di polizia effettuato con un'auto civetta. Egli si è dapprima spostato sulla corsia di destra a quella di sorpasso senza concedere la dovuta precedenza, in seguito ha effettuato una manovra completa di sorpasso a destra (con uscita, accelerazione e rientro) di tre veicoli, omettendo nuovamente di dare la precedenza, mantenendo poi una distanza di sicurezza insufficiente dal motoveicolo che lo precedeva. Egli ha negato di aver commesso l'infrazione rimproveratagli.
B.
Il 18 gennaio 2017 la Sezione della circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento amministrativo di revoca della licenza di condurre. Con atto di accusa del 24 ottobre 2018, il Procuratore pubblico (PP), ritenendolo colpevole anche di altri reati, lo ha deferito alla Corte delle assise criminali. Con sentenza del 2 ottobre 2020 quest'ultima, tenuto conto della violazione del principio di celerità, lo ha condannato alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Adita dall'interessato e dal PP, con giudizio del 17 febbraio 2022 la Corte di appello e di revisione penale ha confermato la condanna per infrazione grave alle norme della circolazione stradale e, considerata la violazione del principio di proporzionalità, ha ricommisurato la pena complessiva. Adito dall'interessato, con sentenza 6B_409/2022 del 3 marzo 2023 il Tribunale federale ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso.
C.
Dopo aver riattivato più volte la procedura, il 4 aprile 2024 l'autorità amministrativa gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di tre mesi, decisione confermata il 4 settembre 2024 dal Consiglio di Stato. Con sentenza del 18 dicembre 2024, il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso di A.________.
D.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di riformarla.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 II 346 consid. 1.1).
1.2. Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1).
1.3. Il ricorrente, osservato che la revoca litigiosa inciderebbe sulla sua vita personale e professionale, si limita ad addurre, in maniera generica e contraria agli atti, che la Corte cantonale non avrebbe esaminato le sue critiche. Disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF) egli, che nella sede cantonale non ha contestato né i fatti né la loro qualifica giuridica, non si confronta del tutto con le diverse motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio, in particolare quelle riguardanti la riconosciuta e considerata violazione del principio di celerità, questione esaustivamente trattata nella criticata sentenza (consid. 3.3), nonché il fatto che la misura litigiosa non potrebbe essere inferiore al minimo previsto dalla legge, neppure per asseriti motivi professionali. L'istanza precedente ha inoltre compiutamente motivato l'impossibilità di scontare il provvedimento soltanto al di fuori degli orari di lavoro e quindi solo nel tempo libero, confermando la sussistenza in concreto dello scopo educativo e preventivo della misura (consid. 3.4). Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine). Ora, egli non si confronta con gli argomenti addotti dalla Corte cantonale.
2.
Il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di motivazione, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 18 febbraio 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri