8C_16/2025 24.02.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_16/2025
Sentenza del 24 febbraio 2025
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Servizio prestazioni complementari,
via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Prestazione complementare all'AVS/AI (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 dicembre 2024 (33.2024.19).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Secondo l'art. 95 LTF il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Conformemente all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).
2.
Il giudice delegato del Tribunale cantonale ha constatato che la ricorrente aveva ricevuto la decisione su opposizione del 7 ottobre 2024 in data 12 ottobre 2024. Il ricorso contro tale decisione era stato presentato il 12 novembre 2024, allorquando il termine per farlo era scaduto l'11 novembre 2024. La successiva domanda di restituzione del termine formulata dalla ricorrente, giustificata dalle proprie condizioni di salute, non poteva essere accolta. Da un lato, ella non aveva dimostrato l'impossibilità per ragioni mediche di recarsi alla posta per l'invio tempestivo del ricorso, rispettivamente che non potesse incaricare una terza persona a tal fine. È stato inoltre rilevato che la ricorrente era stata in grado, nonostante la sua patologia, di rispondere adeguatamente e tempestivamente alla richiesta del 14 novembre 2024 del giudice delegato di esprimersi in merito alla tardività del ricorso.
3.
La ricorrente chiede di considerare la propria patologia di vertigine posizionale parossistica benigna, certificata medicalmente, in merito alla tardività di un giorno del proprio ricorso alla Corte cantonale. Ella afferma inoltre di non aver potuto avvalersi dell'aiuto di terzi per la consegna dello stesso. Così facendo, tuttavia, la ricorrente non pretende, né tantomeno dimostra l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove effettuato dall'istanza inferiore. Come rilevato in precedenza (cf. consid. 1 supra), la semplice ripetizione degli argomenti già proposti dinanzi all'istanza inferiore, senza uno specifico confronto con i considerandi della sentenza impugnata, non è ammissibile.
4.
Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.
5.
In applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente.
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 24 febbraio 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi