5A_148/2025 21.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_148/2025
Sentenza del 21 marzo 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione di Mendrisio,
via Pollini 29, 6850 Mendrisio,
B.________,
patrocinato dall'avv. André Weber.
Oggetto
domanda di realizzazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 gennaio 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2024.140).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nella procedura di esecuzione promossa da B.________ nei confronti di A.________ per l'incasso di fr. 70'000.-- oltre interessi, il 24 maggio 2024 l'Ufficio di esecuzione (UE) di Mendrisio ha pignorato l'unità di proprietà per piani n. 15947 di 62 / 1000 della particella n. 670 RFD di Z.________, di proprietà dell'escussa. Il 16 dicembre 2024 l'UE ha comunicato all'escussa la domanda di realizzazione presentata dal creditore procedente, precisando che il saldo dell'esecuzione era di fr. 83'940.30.
Con ricorso 27 dicembre 2024 l'escussa ha affermato che l'esecuzione sarebbe il risultato di un'attività criminale dell'escutente e ha chiesto di sospendere (o annullare) tale esecuzione fino alla conclusione della procedura penale da lei avviata (anche) contro il creditore procedente per falsità in documenti (art. 251 CP) e furto di opere d'arte (art. 139 CP).
Mediante sentenza 24 gennaio 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile tale ricorso. L'autorità di vigilanza ha osservato che né lei né l'UE erano competenti per verificare la validità del credito posto in esecuzione, essendo una questione di competenza dell'autorità giudiziaria civile (art. 83 cpv. 2, 85 e 85a LEF) rispettivamente delle autorità penali per gli aspetti penali, e che la ricorrente non aveva del resto nemmeno dimostrato di aver presentato una denuncia penale formalmente valida.
2.
Mediante ricorso in materia civile datato 15 febbraio 2025 (spedito il 17 febbraio 2025) C.________ ha impugnato, verosimilmente in rappresentanza della convivente A.________, la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento di tale giudizio e il rinvio dell'incarto all'autorità precedente per nuova decisione, nonché la concessione dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
Nelle cause civili (e nelle cause in materia di esecuzione e fallimento; DTF 134 III 520 consid. 1.5) sono ammessi come patrocinatori dinanzi al Tribunale federale soltanto gli avvocati che la legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) o un trattato internazionale autorizza a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera (art. 40 cpv. 1 LTF). Nel caso concreto C.________ non è quindi ammesso come patrocinatore dinanzi al Tribunale federale. La fissazione di un termine ai sensi dell'art. 42 cpv. 5 LTF per sanare tale vizio appare però inutile, perché, come si vedrà, il rimedio non può comunque essere esaminato nel merito (v. sentenza 5A_264/2024 del 3 giugno 2024 consid. 1.3, anch'essa concernente l'esecuzione qui all'esame).
4.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della parte ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).
5.
5.1. Il rimedio all'esame può essere esaminato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e 74 cpv. 2 lett. c LTF).
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, oggetto di disamina dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la questione dell'inammissibilità e avverso un tale giudizio sono possibili soltanto conclusioni tendenti all'annullamento e al rinvio dell'incarto all'istanza cantonale, poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale non potrebbe statuire nel merito (v. DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii).
5.2. Nel rimedio all'esame, la parte ricorrente ribadisce che l'esecuzione in oggetto sarebbe il risultato di un'attività penalmente reprensibile del creditore procedente, a suo dire autore di falsità in documenti e di false dichiarazioni in tribunale, e sostiene che la sua denuncia penale sarebbe valida sia sotto il profilo materiale sia, contrariamente a quanto indicato dai Giudici cantonali, sotto il profilo formale. La parte ricorrente rimprovera inoltre ai Giudici cantonali una certa ostilità nei suoi confronti: essi si sarebbero infatti inutilmente riferiti alla sua grave malattia e avrebbero invece ignorato i tentativi di intimidazione della controparte.
Tale generica motivazione, che si misura solo superficialmente con gli argomenti sviluppati dall'autorità di vigilanza a fondamento dell'inammissibilità del ricorso cantonale, è del tutto inadeguata a dimostrare che la sentenza impugnata violerebbe il diritto. Le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF non sono quindi realizzate.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
Considerate le circostanze del caso concreto si può rinunciare al prelievo di spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di assistenza giudiziaria diventa così priva di oggetto. Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 21 marzo 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini