5A_166/2025 26.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_166/2025
Sentenza del 26 marzo 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________ Sagl in liquidazione,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
opponente.
Oggetto
dichiarazione di fallimento,
ricorso contro la sentenza emanata il 14 febbraio 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2024.180).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Mediante reclamo 20 dicembre 2024 la A.________ Sagl ha impugnato la decisione 11 dicembre 2024 con la quale il Pretore del Distretto di Lugano aveva dichiarato il suo fallimento a far tempo dal 12 dicembre 2024 alle ore 10:00, su istanza della B.________ SA.
Con sentenza 14 febbraio 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo. La Corte cantonale ha osservato che la convenzione conclusa il 16 dicembre 2024, con la quale le parti avevano chiesto al Pretore di revocare la decisione di fallimento e di concedere un termine di alcuni mesi per consentire alla debitrice di completare il piano di rientro in corso, non realizzava le condizioni affinché il Giudice di prime cure potesse respingere l'istanza di fallimento secondo l'art. 172 LEF o differire la decisione giusta l'art. 173 LEF, già per il fatto che tale convenzione era stata conclusa dopo la dichiarazione di fallimento. La Corte cantonale ha poi osservato che la ricorrente non aveva, entro la scadenza del termine di reclamo (ossia entro il 7 gennaio 2025; v. DTF 136 III 294 consid. 3.2), né allegato né dimostrato l'adempimento dei presupposti dell'art. 174 cpv. 2 LEF che permettono di annullare la dichiarazione di fallimento: l'enumerazione esaustiva dei motivi di revoca contenuta in tale norma non contemplava infatti la dilazione di pagamento e la fallita era del resto "ufficialmente insolvibile", dato che nei suoi confronti erano stati rilasciati undici attestati di carenza di beni per quasi fr. 6'000.-- complessivi.
2.
Con ricorso in materia civile 25 febbraio 2025 la A.________ Sagl, rappresentata dal presidente C.________, ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio - di annullare la dichiarazione di fallimento dell'11 dicembre 2024 e di rinviare gli atti all'autorità inferiore per nuova decisione "che tenga conto del saldo del debito e della conferma della soddisfazione del creditore".
Non sono state chieste determinazioni.
3.
3.1. Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e 74 cpv. 2 lett. d LTF).
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF); spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).
3.2. Secondo la ricorrente, i Giudici cantonali avrebbero leso il diritto di essere sentiti e il diritto ad un equo processo per "l'assenza di un'audizione equa" e per non aver invitato la controparte a presentare una presa di posizione al reclamo. A suo dire, la sentenza cantonale sarebbe anche "arbitrariae sproporzionata ", in particolare per non aver tenuto conto del fatto che il debito nei confronti della creditrice sarebbe stato interamente saldato in data 23 gennaio 2025. Con riferimento alle condizioni previste dall'art. 174 cpv. 2 LEF per l'annullamento di una dichiarazione di fallimento, la ricorrente sostiene che l'esistenza di certificati di carenza di beni non sarebbe un "indicatore automatico dell'insolvibilità di un'azienda".
Gli argomenti della ricorrente si esauriscono però in un'apodittica e vaga contestazione dell'impugnato giudizio, priva di un convincente confronto con i dettagliati ragionamenti dei Giudici cantonali. La ricorrente si fonda peraltro inammissibilmente su un fatto nuovo (ovvero sull'asserita estinzione del debito in data 23 gennaio 2025; v. art. 99 cpv. 1 LTF) e rinvia a varie sentenze del Tribunale federale che non hanno alcuna pertinenza nel presente caso (come ad esempio le "DTF 5A_300/2017, DTF 5A_341/2018, DTF 5A_820/2019"). Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
La presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso in materia civile.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, all'Ufficio dei fallimenti di Lugano e all'Ufficio di esecuzione di Lugano.
Losanna, 26 marzo 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini