9C_122/2025 24.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_122/2025
Sentenza del 24 marzo 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Moser-Szeless, Presidente,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato da Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 24 gennaio 2025 (C-3383/2023).
Visto:
la sentenza del 24 gennaio 2025, con cui il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) del 15 maggio 2023, che gli ha negato il diritto a una rendita d'invalidità e a ulteriori provvedimenti d'integrazione professionale,
il ricorso "cautelativo" in materia di diritto pubblico inoltrato da A.________ il 25 febbraio 2025 (timbro postale) al Tribunale federale con cui chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, in via principale il riconoscimento di una rendita d'invalidità intera dal 23 gennaio 2014, mentre in via eventuale il rinvio della causa all'UAIE perché riesamini la documentazione medica e accordi una rendita d'invalidità,
considerando:
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 150 IV 103 consid. 1; 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti),
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 147 V 35 consid. 4.2),
che nello scritto denominato ricorso cautelativo in materia di diritto pubblico il ricorrente si limita a domandare una proroga fino al 15 aprile 2025 per poter completare il ricorso o annullarlo, a dipendenza degli esiti della documentazione valetudinaria, segnatamente la perizia medico legale italiana avvenuta il 20 febbraio 2025 - per la quale non dispone ancora del referto - come pure riferisce di una non meglio precisata perizia ad opera del suo medico di fiducia svizzero,
che pertanto il ricorso è carente di qualsivoglia motivazione sia sulla conclusione principale che su quella accessoria,
che, con comunicazione del 26 febbraio 2025, il Tribunale federale ha avvisato l'insorgente che i termini stabiliti dalla legge, come quello di ricorso, non possono essere prorogati (art. 47 cpv. 1 LTF),
che lo scritto del 25 febbraio 2025 non può nemmeno essere considerato come domanda di restituzione di un termine nel senso dell'art. 50 LTF, considerato che solo un termine scaduto può essere restituito nel senso dell'art. 100 cpv. 1 LTF, circostanza non realizzata nel caso in rassegna, visto che il termine di ricorso giungeva a scadenza il 3 marzo 2025 (art. 100 cpv. 1 LTF in relazione con gli art. 44 cpv. 1 e 45 cpv. 1 LTF),
che il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile,
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF),
che la domanda di gratuito patrocinio, per quanto ancora di interesse, è respinta data l'assenza di ogni probabilità di successo del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF),
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 24 marzo 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi