6B_259/2025 26.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_259/2025
Sentenza del 26 marzo 2025
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Jacquemoud-Rossari, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC,
Taubenstrasse 16, 3003 Berna,
opponenti.
Oggetto
Frode doganale, sottrazione dell'imposta sull'importazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 febbraio 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del
Cantone Ticino (incarto n. 17.2024.52).
Fatti:
A.
Con sentenza del 28 dicembre 2023, la Giudice della Pretura penale ha riconosciuto A.________ autore colpevole di frode doganale e di sottrazione dell'imposta sull'importazione, per avere, nel periodo dal 27 gennaio 2014 al 16 ottobre 2015, fatto eseguire dagli autisti della ditta B.________ AG, trentanove trasporti vietati utilizzando tre autocarri immatricolati all'estero di proprietà della società B.________ S.p.A. L'imputato è stato condannato al pagamento di una multa di fr. 3'000.--.
B.
Adita dall'imputato, la Corte di appello e di revisione penale (CARP) ha parzialmente accolto l'appello con sentenza del 13 febbraio 2025. Ha dichiarato A.________ autore colpevole di frode doganale e di sottrazione dell'imposta sull'importazione, limitatamente a quattordici trasporti vietati fatti eseguire nel periodo da metà giugno 2015 al 16 ottobre 2015 utilizzando i tre citati autocarri immatricolati all'estero. La Corte cantonale lo ha condannato al pagamento di una multa di fr. 1'500.--.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di essere prosciolto dalle imputazioni addebitategli.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 II 566 consid. 2; 149 II 476 consid. 1).
1.1. La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.3 e 1.6; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).
2.2. Queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese in concreto. Il ricorrente non si confronta infatti puntualmente con i considerandi del giudizio della Corte cantonale e non dimostra per quali ragioni tale decisione violerebbe il diritto. Egli si limita essenzialmente ad esporre la propria versione dei fatti riguardo alle procedure dinanzi alle autorità doganali. Critica inoltre la decisione del 13 aprile 2021 dell'Amministrazione federale delle dogane. Tuttavia, soltanto la sentenza dell'ultima istanza cantonale può essere oggetto dell'impugnativa dinanzi al Tribunale federale (art. 80 cpv. 1 LTF). Sarebbe quindi spettato al ricorrente confrontarsi con i considerandi del giudizio della CARP e spiegare con una motivazione specifica, conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, perché violerebbero il diritto. Nelle ultime due pagine del ricorso, egli richiama invero alcuni passaggi della sentenza della Corte cantonale. Si limita però a riportare alcuni stralci della stessa, opponendovi una critica generica. Non espone le ragioni per cui determinati accertamenti sarebbero non soltanto discutibili, bensì addirittura manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari. Né egli fa esplicitamente valere una violazione dell'art. 118 cpv. 1 della legge sulle dogane, del 18 marzo 2005 (LD; RS 631.0) e dell'art. 96 cpv. 4 lett. a della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, del 12 giugno 2009 (LIVA; RS 641.20), disposizioni del diritto federale su cui si fonda in concreto la decisione di colpevolezza. Non adempiendo le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, il ricorso non deve essere esaminato oltre.
3.
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 26 marzo 2025
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jacquemoud-Rossari
Il Cancelliere: Gadoni