6B_726/2024 09.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_726/2024
Sentenza del 9 aprile 2025
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente,
Wohlhauser, Guidon,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Carmelo Furnari,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata il 23 luglio 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2024.10+143).
Fatti:
A.
A.________ è nato nel 1990 in Afghanistan ed è cittadino afgano. Nel 2015 è giunto da solo in Svizzera quale richiedente l'asilo, lasciando nel suo paese d'origine l'intera famiglia, in particolare la moglie e i due figli, che avevano allora sei, rispettivamente cinque anni. Con decisione del 18 agosto 2017, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la sua domanda di asilo, ammettendone tuttavia l'ammissione provvisoria, siccome il suo allontanamento non era allora ragionevolmente esigibile. Con sentenza del 29 ottobre 2018, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha respinto un ricorso presentato da A.________ contro la reiezione della domanda di asilo.
B.
Con sentenza del 27 febbraio 2023, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ autore colpevole di lesioni gravi, per avere il 9 aprile 2022, a X.________, nei pressi di un esercizio pubblico, intenzionalmente cagionato un grave danno al corpo di B.________, mettendone in pericolo la vita. All'imputato è stato in particolare rimproverato di avere, nel corso di una lite con altre persone, colpito B.________ con pugni e calci, anche nel momento in cui questi si trovava disteso a terra, ove è stato colpito con ulteriori pugni al torace e al costato. La vittima ha in particolare subito una contusione dell'emitorace sinistro complicata da uno pneumotorace, che hanno comportato un pericolo per la sua vita ed hanno reso necessario il suo ricovero e un intervento d'urgenza. A.________ è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di rissa, per avere preso parte, con altre persone, alla colluttazione che ha portato al ferimento di B.________ nelle suddette circostanze. È altresì stato dichiarato autore colpevole di lesioni semplici, commesse il 28 luglio 2022, a X.________, presso il Y.________, ai danni di C.________, nonché di ripetuta infrazione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121) e di ripetuta contravvenzione a detta legge.
La Corte delle assise criminali, riconosciuta una lieve scemata imputabilità e rilevato che la pena era parzialmente aggiuntiva a quella prevista da un precedente decreto di accusa del 9 ottobre 2020, ha condannato A.________ alla pena detentiva di 30 mesi, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta, e alla multa di fr. 100.--. Ha inoltre ordinato la revoca della pena pecuniaria di cui al suddetto decreto di accusa. La Corte delle assise criminali ha altresì ordinato l'espulsione dell'imputato dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni e la segnalazione della misura nel sistema di informazione di Schengen (SIS). Ha poi disposto nei suoi confronti un trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP, da eseguirsi già in sede di espiazione della pena.
C.
A.________ ha impugnato i dispositivi del giudizio di primo grado concernenti l'espulsione e la relativa segnalazione nel SIS dinanzi alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP). Con sentenza del 13 luglio 2023, la Corte cantonale ha accolto l'appello. Ha annullato i dispositivi impugnati ed ha rinviato la causa al tribunale di primo grado, affinché si ripronunciasse compiutamente sull'espulsione dopo avere completato i relativi accertamenti di fatto. Statuendo nuovamente sulla causa, con sentenza del 16 ottobre 2023 la Corte delle assise criminali ha di nuovo ordinato l'espulsione di A.________ dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni e la segnalazione della misura nel SIS.
D.
Adita ancora dall'imputato, con sentenza del 23 luglio 2024 la CARP ha respinto l'appello, confermando la decisione del 16 ottobre 2023 dei primi giudici.
E.
A.________ impugna la sentenza 23 luglio 2024 della Corte cantonale con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullare l'espulsione ordinata nei suoi confronti e la segnalazione della stessa nel SIS. Il ricorrente fa essenzialmente valere che l'art. 66d cpv. 1 lett. b CP osterebbe alla sua espulsione.
F.
La Corte cantonale rinuncia a formulare osservazioni, rinviando ai considerandi della sua sentenza. Il Procuratore pubblico chiede di confermare il giudizio impugnato.
Diritto:
1.
Presentato dall'imputato, che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF), e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF), il gravame è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) e sotto i citati aspetti ammissibile.
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1).
2.2. Nella misura in cui si limita ad esporre in modo appellatorio la sua opinione, senza confrontarsi puntualmente con i considerandi della sentenza impugnata, spiegando specificatamente per quali ragioni violerebbero il diritto, il gravame non adempie le citate esigenze di motivazione ed è quindi inammissibile.
3.
3.1. Richiamando essenzialmente l'art. 66d cpv. 1 lett. b CP, il ricorrente sostiene che la sua espulsione non potrebbe essere eseguita, siccome lo esporrebbe ad un rischio per la sua vita, la situazione sociopolitica in Afghanistan essendo peggiorata dopo l'insediamento al potere dei talebani. Ciò, in particolare, ove si consideri ch'egli appartiene alla comunità hazara e che in passato ha prestato servizio come poliziotto e combattuto contro i talebani.
3.2. L'art. 66d CP disciplina l'esecuzione dell'espulsione obbligatoria ai sensi dell'art. 66a CP. Giusta l'art. 66d cpv. 1 lett. a CP, l'esecuzione dell'espulsione obbligatoria può essere sospesa se l'interessato è un rifugiato riconosciuto dalla Svizzera che, in seguito all'espulsione, sarebbe minacciato nella vita o nella libertà a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche; fanno eccezione i rifugiati che, conformemente all'art. 5 cpv. 2 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31), non possono far valere il divieto di respingimento. Secondo l'art. 66d cpv. 1 lett. b CP, l'esecuzione dell'espulsione obbligatoria può pure essere sospesa se altre norme imperative del diritto internazionale vi si oppongono.
Come rettamente rilevato dal ricorrente, non avendo egli lo statuto di rifugiato, in concreto è applicabile unicamente l'ipotesi dell'art. 66d cpv. 1 lett. b CP. La condizione della sospensione dell'esecuzione dell'espulsione prevista da questa norma si fonda sul principio del non respingimento derivante dalle norme imperative del diritto internazionale in materia di diritti umani. Occorre al riguardo riferirsi all'art. 25 cpv. 3 Cost., secondo cui nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano. Fa altresì stato l'art. 3 n. 1 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), secondo cui nessuno Stato Parte espelle, respinge né estrada una persona verso un altro Stato qualora vi siano serie ragioni di credere che in tale Stato essa rischia di essere sottoposta a tortura (DTF 149 IV 231 consid. 2.1.5). L'art. 3 CEDU prevede che nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti. Secondo la giurisprudenza della CorteEDU, per valutare l'esistenza di un rischio reale di un trattamento inumano ai sensi dell'art. 3 CEDU occorre applicare criteri rigorosi. Deve essere determinato se, tenuto conto dell'insieme delle circostanze della causa, sono dati seri e appurati motivi per ritenere che l'interessato, qualora sia rinviato nel suo Paese, incorra in un rischio effettivo di essere sottoposto ad un trattamento contrario all'art. 3 CEDU. Per rientrare nel campo di applicazione di questa disposizione, un maltrattamento deve però raggiungere una certa gravità. Ciò deve essere valutato sulla base di un apprezzamento complessivo delle circostanze della causa (DTF 149 IV 231 consid. 2.1.5 e riferimenti).
Eventuali impedimenti all'esecuzione dell'espulsione ai sensi dell'art. 66d cpv. 1 CP devono essere presi in considerazione già al momento della pronuncia dell'espulsione, nella misura in cui tali circostanze siano stabili e possano essere determinate in modo definitivo (DTF 149 IV 231 consid. 2.1.2 e rinvii; sentenza 6B_1367/2022 del 7 agosto 2023 consid. 1.3.1). Se è dato un impedimento definitivo all'espulsione, il giudice di merito deve rinunciare ad ordinare la misura. Le autorità di esecuzione rimangono comunque competenti per esaminare eventuali ostacoli all'esecuzione che non sono ancora stabiliti nel momento della pronuncia del giudizio di merito (sentenza 6B_1367/2022, citata, consid. 1.3.1).
3.3. La Corte cantonale ha rilevato che la condanna del ricorrente per il reato di lesioni gravi comporta l'espulsione obbligatoria giusta l'art. 66a cpv. 1 lett. b CP. Ha in seguito negato l'esistenza delle condizioni, disciplinate dall'art. 66a cpv. 2 CP, per potere rinunciare eccezionalmente a pronunciare la misura. La Corte cantonale ha accertato che il ricorrente non ha alcun legame personale in Svizzera, non parla l'italiano nonostante una permanenza di 9 anni nel Cantone Ticino e non è integrato in questo Paese. Ha parimenti accertato che la sua famiglia si trova in Afghanistan e in Iran. La CARP ha rilevato, sulla base della perizia psichiatrica agli atti, ch'egli presenta un elevato rischio di recidiva per reati di natura violenta analoghi a quelli per i quali è stato condannato. Ha ritenuto allarmanti gli atti di violenza commessi ai danni delle vittime dei reati oggetto della presente condanna. Ha quindi spiegato le ragioni per cui l'espulsione non costituisce in concreto una grave ingerenza nella vita privata e familiare del ricorrente e non comporta quindi per lui un grave caso di rigore personale. Ha altresì esposto i motivi per cui, in ogni caso, considerato in particolare l'alto rischio di recidiva per reati violenti, l'interesse pubblico alla sua espulsione prevale sul suo interesse privato a rimanere in Svizzera.
Dopo avere ricordato che, prima di essere espulso, il ricorrente è tenuto giusta l'art. 66c cpv. 2 CP a scontare la pena detentiva inflittagli, la Corte cantonale ha ritenuto che, nella fattispecie, la particolare complessità della situazione geopolitica in Afghanistan non le consentiva a quello stadio di procedere ad una valutazione seria ed affidabile riguardo all'evoluzione di tale situazione. Ha quindi concluso che sarebbe spettato all'autorità competente per l'esecuzione dell'espulsione stabilire, a tempo debito, se la misura dovrà eventualmente essere sospesa in virtù delle norme imperative del diritto internazionale (art. 66d cpv. 1 lett. b CP).
3.4. Il ricorrente non si confronta con la ponderazione degli interessi concretamente eseguita dalla Corte cantonale e non fa valere una violazione dell'art. 66a cpv. 2 CP. Non sostiene, tantomeno con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, che in concreto sarebbero realizzate le condizioni, cumulative (DTF 149 IV 231 consid. 2.1), previste dall'art. 66a cpv. 2 CP per rinunciare in via eccezionale alla misura. Come si è detto, egli richiama essenzialmente la situazione sociopolitica in Afghanistan, adducendo che tale situazione sarebbe peggiorata dopo l'avvento al potere dei talebani e lo esporrebbe ad un rischio per la sua vita in caso di espulsione. Invoca quindi l'esistenza di impedimenti all'esecuzione ai sensi dell'art. 66d cpv. 1 CP, su cui la Corte cantonale non si è però pronunciata in modo definitivo, avendo rinviato la questione all'esame dell'autorità di esecuzione. Certo, abbondanzialmente la CARP ha addotto che qualora fosse chiamata ad esprimersi al proposito già in quella fase, essa non si sarebbe scostata dalle decisioni del 18 agosto 2017 della SEM e del 29 ottobre 2018 del TAF, dalle quali risulterebbe l'inverosimiglianza di seri pregiudizi a danno del ricorrente nel caso di un suo rientro in Afghanistan. Tuttavia, come detto, tale argomentazione è stata addotta dalla Corte cantonale soltanto a titolo abbondanziale. Essa si fonda inoltre su decisioni amministrative, relative alla domanda di asilo, che precedono l'invocata presa del potere da parte dei talebani, avvenuta nell'agosto del 2021, e che non tengono quindi conto dell'evoluzione della situazione e delle condizioni attuali. Peraltro, la SEM ha monitorato la situazione ed ha recentemente adeguato la propria prassi in materia di esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan (cfr. Faktenblatt «Wiederaufnahme der Anordnung des Wegweisungsvollzugs nach Afghanistan», del 27 marzo 2025, in: www.sem.admin.ch).
Occorre quindi attenersi alla decisione principale della Corte cantonale che, come visto, ha rinunciato a pronunciarsi in modo definitivo sull'esistenza di eventuali impedimenti all'esecuzione dell'espulsione. Il ricorrente non sostanzia d'arbitrio l'apprezzamento della CARP relativo alla complessità della situazione geopolitica in Afghanistan e all'incertezza della sua evoluzione. Né rende seriamente verosimile l'esistenza di circostanze stabili e determinabili in modo definitivo già nel momento in cui i giudici di merito hanno ordinato l'espulsione. In tali condizioni, ritenuto che la questione della conformità dell'esecuzione dell'espulsione alle norme imperative del diritto internazionale dovrà essere esaminata dall'autorità di esecuzione al momento della sua attuazione, il ricorrente potrà fare valere in quella sede eventuali impedimenti ai sensi dell'art. 66d cpv. 1 lett. b CP, segnatamente per quanto concerne il paventato rischio di subire trattamenti inumani o degradanti nel suo Paese (sentenza 6B_122/2023 del 27 aprile 2023 consid. 1.5.1).
4.
4.1. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità.
4.2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può essere accolta, siccome le conclusioni apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, il cui ammontare tiene conto della situazione finanziaria del ricorrente (art. 65 LTF), sono pertanto poste a suo carico secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 9 aprile 2025
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni