5A_259/2025 14.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_259/2025
Sentenza del 14 aprile 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
opposizione tardiva,
ricorso contro la sentenza emanata il 21 febbraio 2025 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2024.128).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con contratto 20 febbraio 2020 la banca C.________ e (in solido) gli ex coniugi B.________ e A.________ hanno sottoscritto un contratto di credito base ipoteca di fr. 178'500.-- sul fondo n. 458 RFD di X.________, di cui essi sono comproprietari in ragione di metà ciascuno. Lo stesso giorno i mutuatari hanno ceduto alla banca tre cartelle ipotecarie gravanti il medesimo fondo.
Il 20 gennaio 2022 la banca ha disdetto il predetto contratto con effetto al 31 luglio 2022 e I'8 settembre 2022 ha fatto spiccare due precetti esecutivi volti alla realizzazione del suo pegno, uno (n. xxx) nei confronti di B.________ per fr. 166'950.-- più accessori e l'altro (n. yyy) nei confronti di A.________ per fr. 168'000.-- più accessori. Soltanto B.________ ha interposto opposizione.
Il 16 maggio 2023 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Lugano ha comunicato a B.________ e A.________ che la banca aveva domandato la realizzazione del fondo gravato da pegno. II 13 dicembre 2023 B.________ ha pagato l'intero debito, il cui saldo ammontava a fr. 166'925.75. Il 20 dicembre 2023 la banca ha restituito le tre cartelle ipotecarie a B.________. Il 26 aprile 2024 l'UE ha avvisato A.________ del cambiamento di creditore nell'esecuzione n. yyy promossa nei suoi confronti dalla banca, cui era subentrata B.________, e l'ha informato del suo diritto di presentare opposizione tardiva giusta l'art. 77 cpv. 2 LEF. Il 7 maggio 2024 A.________ ha inoltrato tale opposizione, accolta dal Pretore del Distretto di Lugano con decisione 27 settembre 2024.
Mediante sentenza 21 febbraio 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il reclamo presentato da B.________, riformando la decisione pretorile nel senso che ha ammesso l'opposizione tardiva limitatamente a fr. 83'462.87. Secondo la Corte cantonale, rinviando in particolare agli art. 77 cpv. 1 LEF, 149 cpv. 1 e 170 cpv. 1 CO, B.________ era infatti subentrata nell'esecuzione n. yyy per la quota pagata in più di quella propria, per cui tale esecuzione poteva essere proseguita per tale somma, ed ella era anche subentrata nelle garanzie della banca, per cui quest'ultima aveva giustamente riconsegnato le cartelle ipotecarie alla sola ex moglie.
2.
Con ricorso 7 aprile 2025 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo che " l'esito dell'asta venga sospeso e le cartelle ipotecarie confiscate e depositate a firma congiunta presso una cassetta di sicurezza o direttamente in Pretura ". Egli ha anche chiesto di beneficiare dell'assistenza giudiziaria con la nomina di un patrocinatore " o almeno un tempo ragionevole per poter formulare un ricorso decente ".
Non sono state chieste determinazioni.
3.
3.1. Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
3.2. Nel gravame all'esame il ricorrente (oltre a rivolgere rimproveri all'ex moglie e alle autorità coinvolte nel loro divorzio) lamenta che le cartelle ipotecarie non avrebbero dovute essere riconsegnate soltanto all'ex moglie, si interroga sulla provenienza dei fondi utilizzati da quest'ultima " sia per coprire l'ipoteca che per l'acconto al momento dell'asta " e contesta le spese processuali poste a suo carico.
I suoi argomenti sono però solo in parte relativi all'oggetto della presente vertenza (ossia l'opposizione tardiva per cambiamento del creditore) e si esauriscono in una critica del tutto generica, priva sia di un serio confronto con i dettagliati ragionamenti dei Giudici cantonali sia dei motivi per i quali il giudizio impugnato violerebbe il diritto. Le esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF non sono quindi soddisfatte. L'argomentazione ricorsuale non potrebbe peraltro essere perfezionata attraverso un eventuale allegato complementare che il ricorrente vorrebbe inoltrare al Tribunale federale, poiché, fatti salvi casi determinati qui non realizzati (v. art. 43 LTF), dopo lo scadere del termine di ricorso non è permesso completare la motivazione (v. DTF 134 II 244 consid. 2.4).
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).
Quanto alla richiesta del ricorrente di nominargli un patrocinatore per la procedura federale, essa non si giustifica né sulla base dell'art. 64 cpv. 2 LTF, in ragione, come detto, dell'assenza di probabilità di successo dell'impugnativa, né sulla base dell'art. 41 cpv. 1 LTF, dato che il ricorrente aveva la possibilità di nominare egli stesso un avvocato affinché lo rappresentasse dinanzi al Tribunale federale (v. sentenze 5A_1012/2017 del 25 giugno 2018 consid. 5; 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 2.1 con rinvii).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 14 aprile 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini