4A_525/2024 19.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_525/2024
Sentenza del 19 marzo 2025
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Hurni, Presidente,
May Canellas, Pontarolo, Giudice supplente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ Sàrl,
patrocinata dall'avv. Marc Cheseaux,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Roberto A. Keller,
opponente.
Oggetto
azione creditoria; mancanza della procura,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 settembre 2024 dalla II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni (ZK2 22 28).
Fatti:
A.
A.a. Il 20 dicembre 2019 la B.________ SA, attiva nel campo del commercio di aeromobili, e la compagnia aerea tahitiana A.________ Sàrl hanno sottoscritto due lettere d'intenti relative all'acquisto di due aerei (un Beechcraft King Air 250 Cargo Slick e un Beechcraft King Air 250 Slick). Entrambe le pattuizioni prevedevano il versamento di un primo acconto di USD 200'000.-- al momento della loro sottoscrizione, per la riservazione di ciascun aereo. Le parti, inoltre, hanno convenuto la restituzione integrale degli acconti, se i contratti di compravendita non fossero stati conclusi entro i termini stabiliti. Benché la loro conclusione fosse inizialmente prevista entro il 28 febbraio 2020, le parti non hanno stipulato i contratti.
Nel frattempo, nel settembre del 2019 nel contesto delle trattative con la A.________ Sàrl, la B.________ SA aveva acquistato dall'azienda americana C.________ Inc. uno dei citati aerei.
A.b. Il 25 maggio 2020 la A.________ Sàrl ha comunicato alla B.________ SA di non voler più acquisire i due aerei a causa di difficoltà economiche e finanziarie dovute alla pandemia COVID-19, e ha chiesto la restituzione degli acconti di USD 200'000.-- da lei versati. Il 14 dicembre 2020 la B.________ SA ha rimproverato alla A.________ Sàrl di aver acquistato gli aerei oggetto delle due lettere d'intenti direttamente dall'azienda americana, le ha manifestato la sua volontà di avanzare un risarcimento danni e le ha riferito di non volerle restituire l'acconto restante.
A.c. Con decisione del 3 maggio 2022 il Tribunale regionale Moesa, osservando che il termine suppletorio per la risposta era scaduto infruttuoso e i fatti addotti dalla B.________ SA non controversi, ha accolto la petizione e ha condannato la A.________ Sàrl a versarle fr. 500'000.-- oltre interessi, da cui andavano posti in compensazione fr. 180'386.-- già ricevuti a titolo di acconto.
B.
B.a. Con appello del 17 giugno 2022 la A.________ Sàrl ha chiesto, in via principale, la riforma del giudizio impugnato, nel senso di dichiarare irricevibile la petizione del 18 agosto 2021, e in subordine di annullare la decisione impugnata e rinviare la causa al Tribunale regionale per nuova decisione. Allegata al rimedio, l'appellante, patrocinata dall'avv. Marc Cheseaux, ha prodotto la copia d'una procura del 17 giugno 2022, firmata a X.________ (FR) dall'avv. D.________ " Avocat au barreau de X.________ - associé cogérant E.________ Agissant au nom et pour le compte de la société A.________ Sàrl".
B.b. Il 20 giugno 2022 il Presidente della II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni ha assegnato al patrocinatore dell'appellante un termine fino al 4 luglio 2022 per produrre una procura firmata dagli organi della società appellante, con l'avvertenza che in caso contrario, l'appello sarebbe stato considerato siccome non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC). L'avvocato ha quindi prodotto la copia di una procura del 20 giugno 2022, firmata a Y.________ (Polinesia francese) da F.________ con apposto il timbro della " Direction A.________ Sàrl ", e di una delega (" DELEGATION DE POUVOIR ") del 4 novembre 2021 firmata da G.________, gerente dell'appellante, in favore di F.________. L'11 luglio 2022 il legale dell'appellante ha esibito l'originale di quella procura.
B.c. Con risposta del 10 agosto 2022, la B.________ SA ha contestato, fra le altre cose, la validità delle procure prodotte dall'appellante e proposto il rigetto del gravame in quanto ammissibile.
B.d. Con decreto del 18 giugno 2024, il Presidente della Corte cantonale ha assegnato al patrocinatore dell'appellante un ulteriore termine scadente il 9 luglio 2024 per produrre una procura firmata dagli organi della società o da altre persone con diritto di firma comprovando la loro facoltà di rappresentanza con un estratto del registro di commercio. Il 1° luglio 2024 il legale ha prodotto la copia di una procura del 20 giugno 2024 firmata a Z.________ (Polinesia francese), indicando che la firma ivi riportata sarebbe quella di H.________, amministratore unico dell'appellante, una " Déclaration de modification d'une entreprise personne morale " del 6 maggio 2024 e un estratto del " Code de commerce de la Polynésie française ". Il 15 luglio 2024 l'appellata ha contestato la validità delle procure prodotte e chiesto di dichiarare il rimedio irricevibile.
B.e. Statuendo il 3 settembre 2024 la II Camera civile del Tribunale cantonale ha dichiarato inammissibile l'appello, ponendo la tassa di giustizia e le ripetibili a carico dell'avv. Marc Cheseaux. Per la Corte cantonale l'appellante non aveva sanato il difetto di procura entro i termini assegnatile il 20 giugno 2022 e il 18 giugno 2024. Certo, il suo patrocinatore aveva prodotto un formulario intitolato "Déclaration de modification d'une entreprise personne morale" del 6 maggio 2024, con cui era stata inoltrata un'istanza d'iscrizione al "Registre du Commerce et des Sociétés", e un estratto del "Code de commerce de la Polynésie française". In assenza di un estratto dal registro di commercio o di un'autorizzazione ad hoc per la procedura specifica, però, quel modulo non dimostrava ancora che H.________ sarebbe stato legittimato a rappresentare in causa l'appellante. Né soccorreva la precisazione del 1° luglio 2024 del patrocinatore dell'appellante secondo cui "[...] questa iscrizione nei registri pubblici summenzionati avverrà entro uno o due mesi, a seconda del mio cliente", atteso che dall'inoltro del noto formulario del 6 maggio 2024 al citato scritto erano trascorsi quasi due mesi.
C.
Con ricorso in materia civile del 3 ottobre 2024 A.________ Sàrl chiede in via principale di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Tribunale cantonale per nuovo giudizio, e in subordine di riformarlo nel senso di accogliere l'appello e di annullare la sentenza del Tribunale regionale con contestuale rinvio degli atti a tale autorità per nuova decisione. In via più subordinata, essa domanda la riforma del giudizio impugnato nel senso di dichiarare irricevibile l'azione di B.________ SA, e, in via ancor più subordinata, l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Tribunale regionale per nuova decisione. Nel contempo postula la revisione del giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili per ogni grado di giurisdizione.
Il 30 ottobre 2024 B.________ SA ha concluso per il rigetto del gravame. L'autorità cantonale ha rinunciato a presentare osservazioni. Le parti hanno quindi replicato e duplicato spontaneamente.
Diritto:
1.
1.1. Conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza è redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, benché il ricorso sia stato redatto e inoltrato in francese.
1.2. La ricorrente si avvale di documenti nuovi, facendo valere che una parte li potrebbe addurre quando si tratta di stabilire il potere di rappresentanza di un avvocato che ha firmato il ricorso.
1.2.1. Giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore, ciò che nel ricorso va spiegato nel dettaglio (DTF 133 III 393 consid. 3). L'esclusione di fatti e di mezzi di prova nuovi è la regola. Questa conosce un'eccezione se la decisione dell'autorità inferiore ha reso per la prima volta rilevanti questi fatti o mezzi di prova (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2). Può trattarsi di fatti o di mezzi di prova in relazione alla regolarità della procedura innanzi all'autorità inferiore (ad esempio concernenti una violazione del diritto di essere sentito) o che sono determinanti per stabilire l'ammissibilità del ricorso innanzi al Tribunale federale (ad esempio la data di notifica della decisione impugnata) o ancora che sono idonei a confutare un'argomentazione dell'autorità inferiore oggettivamente imprevedibile per le parti prima della ricezione della sentenza impugnata. Il ricorrente non può per contro allegare fatti o produrre mezzi di prova che ha omesso di allegare o esibire innanzi all'autorità inferiore (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3; sentenza 4A_85/2024 del 9 gennaio 2025 consid. 2.2 con rimandi).
1.2.2. Nella fattispecie la mail di I.________ di J.________ all'avv. Cheseaux del 21 settembre 2024 è un documento successivo alla sentenza impugnata ed è inammissibile (DTF 150 III 89 consid. 3.1; 143 V 19 consid. 1.2). I due contratti del 20 dicembre 2019, la "Déclaration de modification d'une entreprise" del 6 maggio 2024 e l'estratto del "Code de commerce" della Polinesia francese sono già agli atti. Invece, la nota informativa del Ministero francese della giustizia del 18 gennaio 2023 sui termini di evasione delle domande inviate al registro di commercio, il verbale dell'assemblea dei soci della A.________ Sàrl del 28 marzo 2024 relativo alla nomina del nuovo gerente e gli statuti di tale società, la "Déclaration de modification d'une entreprise" del 3 maggio 2024, la copia del passaporto di H.________, e la "récépissé CCISM de dépôt de la déclaration" del 6 maggio 2024 sono documenti che la ricorrente poteva e doveva esibire già davanti alla Corte cantonale per evadere le richieste del Presidente della II Camera civile e non se ne terrà dunque conto in seguito. Quanto alla sentenza del 21 gennaio 1997 della Corte di cassazione francese, prodotta per dimostrare che un gerente può agire in giustizia sulla base dei suoi poteri legali, la questione della sua acquisizione può rimanere aperta (cfr. DTF 150 III 89 consid. 3.1) vista la sua irrilevanza per l'esito del gravame (v. consid. 3.2.3). Infine, le sentenze di questo Tribunale 8C_547/2018 del 14 giugno 2019 consid. 2.3 e 5D_70/2016 dell'8 dicembre 2016 consid. 1.2, citate dalla ricorrente, ammettono nuovi documenti per provare il potere di rappresentanza d'un avvocato davanti al Tribunale federale (e in questo senso i nuovi documenti possono qui essere considerati), ma non quello dinanzi alle istanze inferiori.
1.3. Il ricorso in materia civile è altrimenti presentato tempestivamente dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 100 cpv. 1 e 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto tale profilo il rimedio è ricevibile.
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620).
2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
3.
La ricorrente fa valere una violazione del divieto di formalismo eccessivo. Sostiene che l'autorità cantonale non avrebbe considerato il lasso di tempo da uno a due mesi da lui indicato per l'iscrizione del nuovo amministratore nel registro di commercio; che d alla consegna dell'incarto completo all'Ufficio del registro di commercio, la trattazione della pratica nella Polinesia francese avrebbe richiesto almeno 18 mesi; e che il 20 settembre 2024 essa non avrebbe potuto provare l'iscrizione al registro di commercio del nuovo amministratore.
3.1. Un diniego formale di giustizia e quindi una violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. si verifica quando un'autorità non entra nel merito di una questione che le è stata sottoposta in modo tempestivo e conforme alle formalità procedurali, sebbene debba decidere su di essa. Il formalismo eccessivo come forma particolare di diniego di giustizia si verifica, quando per una procedura sono stabilite rigorose prescrizioni di forma senza che la severità sia oggettivamente giustificata, quando l'autorità applica le prescrizioni di forma con eccessiva severità o pone requisiti esagerati agli allegati, impedendo così in modo inammissibile al cittadino di accedere alla giustizia. Il Tribunale federale esamina liberamente se vi sia un diniego di giustizia (DTF 149 III 12 consid. 3.3.1 pag. 21; 135 I 6 consid. 2.1, con rinvii).
3.2.
3.2.1. Secondo la ricorrente la trattazione della pratica nella Polinesia francese avrebbe richiesto almeno 18 mesi e nel settembre del 2024 essa non avrebbe potuto dimostrare l'iscrizione nel registro pubblico del nuovo organo. Così argomentando, però, essa adduce circostanze non accertate dall'istanza precedente e altri fatti che si fondano su documenti nuovi, prodotti solo davanti a questa Corte e come tali inammissibili (cfr. sopra, consid. 1.2.2). Il rimedio è così infruttuoso.
3.2.2. La Corte cantonale ha accertato che nello scritto del 1° luglio 2024 il patrocinatore dell'appellante aveva indicato che "[...] questa iscrizione nei registri pubblici summenzionati avverrà entro uno o due mesi, a seconda del mio cliente" e che dall'inoltro del formulario del 6 maggio 2024 a tale scritto erano trascorsi "quasi 2 mesi". L'insorgente oppone che l'autorità giudiziaria retica non avrebbe fatto decorrere il bimestre da lei indicato per l'iscrizione del nuovo amministratore nel registro di commercio dal 1° luglio 2024. Ora, per prima cosa l'accertamento della Corte cantonale non appare insostenibile, visto che nel suo scritto l'avvocato dell'insorgente non aveva specificato che il termine bimestrale sarebbe decorso dal 1° luglio 2024 e non dal 6 maggio 2024, data di inoltro dell'istanza di iscrizione. In secondo luogo, neanche il 1° settembre 2024, cioè due mesi dopo l'invio dello scritto, vi era evidenza dell'asserita iscrizione. Malgrado ciò la ricorrente e il suo patrocinatore sono rimasti inattivi e non hanno chiesto alla Corte cantonale un'ulteriore proroga del termine per esibire il documento richiesto. In assenza d'un estratto del registro di commercio a comprova della facoltà di rappresentanza del nuovo organo, la decisione di inammissibilità non appare censurabile, né tradisce un formalismo eccessivo (cfr. sentenza 5A_561/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1-3.3).
3.2.3. Per la ricorrente H.________ opererebbe per legge dal 28 marzo 2024 quale suo gerente unico nei rapporti verso terzi (art. L.223-18 cpv. 5 del Code de commerce). L'interessata, tuttavia, non confuta con motivi convincenti l'argomentazione della Corte cantonale secondo cui, in assenza di un estratto del registro di commercio o di un'autorizzazione ad hoc per la specifica procedura, l'istanza di iscrizione - non firmata - e un estratto del Codice di commercio francese erano insufficienti a provare che egli potesse rappresentare la società davanti all'istanza di appello retica. A maggior ragione ove secondo l'art. L.210-9 del Code de commerce francese "la société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées".
4.
4.1. La ricorrente invoca una violazione del principio della buona fede. Un'autorità, argomenta, dovrebbe evitare comportamenti contraddittori, specie se essa crea un'apparenza di diritto. Nella fattispecie, l'istanza precedente le avrebbe notificato la decisione di inammissibilità non per rogatoria, ma tramite il suo avvocato in due esemplari, uno per costui e una per lei, ammettendo così implicitamente la validità della procura a lui conferita.
4.2. La tesi non convince. Per prima cosa la Corte cantonale ha dichiarato inammissibile il rimedio, ha addossato le spese giudiziarie al legale che l'ha redatto e firmato, e ha inviato la decisione a chi l'ha provocata, ossia a quest'ultimo. Tale modo di procedere non è criticabile. Certo, all'avvocato sono stati intimati due esemplari. A prescindere dal fatto che non vi era alcuna specificazione nel senso addotto dalla ricorrente, dalla comunicazione in due esemplari, contenuta nel dispositivo della sentenza relativo alla comunicazione della stessa, non si può affatto dedurre un riconoscimento del potere di rappresentanza del legale, visto il tenore inequivocabile della decisione di inammissibilità del rimedio.
5.
Da quanto precede, segue che il gravame, in quanto ammissibile, si palesa infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 8'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 9'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura davanti al Tribunale federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni.
Losanna, 19 marzo 2025
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Hurni
Il Cancelliere: Piatti