7B_104/2025 08.04.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_104/2025
Sentenza dell'8 aprile 2025
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
van de Graaf, Koch,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________, Procura pubblica dei Grigioni, Rohanstrasse 5, 7000 Coira,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 dicembre 2024 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2024.281 - 60.2024.282).
Fatti:
A.
Il Tribunale penale cantonale (in seguito: TPC) è composto di cinque giudici: C.________, Presidente, D.________, Vicepresidente, E.________, A.________ (dal 2020) e F.________, in funzione da fine gennaio 2021. Nel dicembre 2023, i giudici F.________ e A.________ hanno segnalato alla Commissione amministrativa del Tribunale d'appello del Cantone Ticino un preteso caso di mobbing, di cui sarebbe vittima una segretaria del TPC. Il 12 aprile 2024, i giudici C.________, D.________ e E.________ hanno segnalato al Consiglio della magistratura i colleghi F.________ e A.________ per una pretesa difficile situazione venutasi a creare all'interno del TPC a causa di loro presunti comportamenti, che comprometterebbero il buon funzionamento del TPC.
B.
B.a. Il 20/22 luglio 2024, F.________ e A.________ hanno segnalato/querelato i loro tre colleghi del TPC per i reati di diffamazione e calunnia ripetuta e, nei confronti del Presidente, di pornografia, costituendosi anche accusatori privati.
B.b. Il 14 agosto 2024, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, dando seguito alla richiesta formulata il 12 agosto 2024 dal Procuratore generale, ha designato il Dr. iur. B.________, sostituto del Primo procuratore del Cantone dei Grigioni, quale Procuratore pubblico straordinario per occuparsi di questo procedimento penale.
Il 4 settembre 2024, il Procuratore pubblico straordinario ha emanato un decreto di non luogo a procedere per il reato di pornografia. Tale decisione è cresciuta in giudicato.
B.c. Il 1° ottobre 2024, il Procuratore pubblico straordinario ha emanato un decreto di non luogo a procedere anche per i prospettati reati di diffamazione e calunnia ripetuta.
B.d. A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello, la quale ha respinto il reclamo con sentenza dell'11 dicembre 2024.
C.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia penale del 31 gennaio 2025 al Tribunale federale. In via principale, chiede che venga accertata la nullità della decisione del Consiglio di Stato con la quale ha nominato il Procuratore pubblico straordinario, del decreto di non luogo a procedere del 1° ottobre 2024 e della sentenza impugnata e che la causa venga rinviata al Ministero pubblico del Cantone Ticino affinché apra l'istruzione, assuma le prove necessarie ed emetta una nuova decisione. In via sussidiaria, chiede che la sentenza impugnata e il decreto di non luogo a procedere vengano annullati e che la causa venga rinviata alla competente autorità di perseguimento penale affinché apra l'istruzione, assuma le prove necessarie ed emetta una nuova decisione.
Il 13 febbraio 2025, A.________ ha inoltrato un ulteriore scritto al Tribunale federale.
Il Tribunale federale ha richiamato l'incarto cantonale. Il Procuratore pubblico straordinario postula che il ricorso venga dichiarato inammissibile, subordinatamente che venga respinto. La Corte dei reclami penali chiede che il ricorso venga respinto, in quanto ricevibile. Questi scritti sono stati trasmessi alla ricorrente, che in data 12 marzo 2025 ha replicato.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. In virtù dell'42 cpv. 1 LTF, spetta al ricorrente addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti. La giurisprudenza al riguardo è restrittiva. Il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_1456/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 1.1).
1.2. In concreto, la ricorrente non si esprime sulla sua legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. In particolare, ella non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 LTF quali sarebbero le sue pretese civili in relazione con i fatti oggetto della denuncia.
Peraltro, nella misura in cui eventuali pretese di risarcimento fossero dirette contro i giudici denunciati, esse sarebbero disciplinate dal diritto pubblico cantonale, segnatamente dalla legge ticinese sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp/TI; RL/TI 166.100). Rientrando nel campo di applicazione della LResp/TI, simili pretese di risarcimento non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (sentenze 7B_1245/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 1.1.2; 7B_144/2024 del 15 aprile 2024 consid. 1.2.2).
1.3.
1.3.1. Indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, il ricorrente è abilitato a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale. Questa facoltà di invocare i diritti di parte non gli consente tuttavia di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 146 IV 76 consid. 2; 141 IV 1 consid. 1.1; sentenza 7B_1456/2024 del 10 febbraio 2025 consid. 1.2).
1.3.2. Nel suo ricorso, la ricorrente censura la nullità del decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico straordinario. Sostiene che il Consiglio di Stato non disporrebbe della competenza per nominare il magistrato incaricato del procedimento penale in questione, ciò che comporterebbe la nullità della nomina e delle decisioni emanate dal magistrato inquirente.
1.3.3. Dalla sentenza impugnata non risulta che la ricorrente abbia sollevato la censura di nullità della nomina del Procuratore pubblico straordinario e delle decisioni da lui emanate nella procedura cantonale. Appare quindi lecito domandarsi, come rettamente rilevato dall'opponente e dalla Corte cantonale, se tale censura, sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale, debba essere dichiarata inammissibile a causa del mancato previo esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF; sentenza 7B_8/2024 del 14 gennaio 2025 consid. 3.3.1 con rinvii).
Secondo giurisprudenza costante, tuttavia, la nullità di una decisione deve essere rilevata d'ufficio da ogni istanza (DTF 145 IV 197 consid. 1.3.2; 144 IV 362 consid. 1.4.3 con rinvii) e quindi anche dal Tribunale federale, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito (sentenza 6B_290/2017 del 27 novembre 2017 consid. 3 con rinvii). Per questo motivo, il ricorso inoltrato deve essere esaminato per quanto concerne l'asserita nullità del decreto di non luogo a procedere. Inammissibili risultano invece le censure con le quali la ricorrente tenta di rimettere in discussione il giudizio di merito.
1.4. Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 46 cpv. 1 lett. c LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). Lo scritto della ricorrente del 13 febbraio 2025, inoltrato oltre lo scadere del termine ricorsuale, risulta invece inammissibile.
2.
Il Tribunale federale ha richiamato d'ufficio (art. 102 cpv. 2 LTF) l'incarto cantonale, che contiene la risoluzione governativa n. 3924 del 14 agosto 2024 concernente la nomina del Procuratore pubblico straordinario da parte del Consiglio di Stato. L'istanza probatoria della ricorrente è pertanto priva d'oggetto.
3.
3.1. La ricorrente censura la nullità della nomina del Procuratore pubblico straordinario da parte del Consiglio di Stato e la conseguente nullità del decreto di non luogo a procedere emanato da un'autorità che ritiene incompetente. Lamenta una violazione del divieto di istituire un tribunale d'eccezione e del diritto al giudice naturale.
3.2. L'art. 30 cpv. 1 Cost. e l'art. 6 n. 1 CEDU, invocati dalla ricorrente, garantiscono al cittadino - come anche l'art. 10 cpv. 1 Cost./TI (RL/TI 101.000) - il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito e imparziale (DTF 140 I 326 consid. 5.1). Il diritto a un giudice indipendente e imparziale può essere invocato solo nei confronti di autorità o magistrati che esercitano funzioni giurisdizionali (DTF 119 Ia 13 consid. 3a; 114 Ia 278 consid. 3b). Determinante è al riguardo un criterio di natura funzionale (DTF 119 Ia 13 consid. 3a; 112 Ia 142 consid. 2b). Come rettamente rilevato dalla ricorrente, il magistrato inquirente può essere considerato quale autorità che svolge una funzione giurisdizionale quando emana un decreto di non luogo a procedere (sentenza 1P.549/2000 e 1P.551/2000 del 3 ottobre 2000 consid. 3a).
3.3. L'art. 14 cpv. 2 CPP conferisce la competenza per disciplinare la nomina, la composizione, l'organizzazione e le attribuzioni delle autorità penali ai Cantoni. Giusta l'art. 36 cpv. 1 lett. c Cost./TI, i Procuratori pubblici sono eletti dal Gran Consiglio. L'art. 24 della legge sull'organizzazione giudiziaria ticinese del 10 maggio 2006 (LOG/TI; RL/TI 177.100) dispone che, in caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un giudice supplente a ricoprire l'ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell'impedimento.
Secondo l'art. 66 cpv. 1 LOG/TI, i componenti del Ministero pubblico si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o di ricusa, riservate le competenze della Corte dei reclami penali.
3.4. La presente vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto cantonale, disposizioni esaminate dal Tribunale federale sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 149 II 225 consid. 5.2). Per motivare l'arbitrio, non basta semplicemente criticare la decisione impugnata contrapponendole un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare che tale decisione è insostenibile nella motivazione e nel risultato (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; sentenza 7B_1049/2023 del 18 febbraio 2025 consid. 3.3). Quando la parte ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 148 IV 356 consid. 2.1).
3.5. Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, di principio, la designazione di un magistrato straordinario da parte del Consiglio di Stato, verificandosi condizioni speciali, non viola la Costituzione. Nemmeno essa viola la CEDU, il cui art. 6 n. 1 non esclude la nomina di un giudice da parte dell'organo esecutivo (sentenza 1P.549/2000 e 1P.551/2000 del 3 ottobre 2000 consid. 4b con rinvii).
3.6. In concreto, la nomina del Procuratore pubblico straordinario si basa sull'art. 24 LOG/TI. Il Consiglio di Stato ha considerato che la conduzione del procedimento penale da parte del Ministero pubblico ticinese avrebbe potuto far attivare in procedimenti penali futuri o estranei alla fattispecie motivi di ricusazione atti a compromettere il funzionamento corretto del TPC e del Ministero pubblico ticinese. Per tale motivo, a mente del Consiglio di Stato, anche l'art. 66 cpv. 1 LOG/TI, che stabilisce che i Procuratori pubblici si sostituiscono a vicenda in caso di esclusione o ricusazione, non poteva essere applicato; questa situazione configurava un caso di impedimento di carattere durevole giusta l'art. 24 LOG/TI.
3.7. Tale interpretazione delle disposizioni del diritto cantonale non risulta manifestamente insostenibile e pertanto arbitraria. Infatti, nel caso in cui il procedimento penale fosse stato assegnato a un Procuratore pubblico ticinese, quest'ultimo avrebbe dovuto svolgere un tale procedimento nei confronti di un giudice del TPC, autorità giudiziaria competente per giudicare i reati di una certa gravità commessi sul territorio ticinese (cfr. art. 50 cpv. 2 e 4 seg. LOG/TI). Appare quindi evidente che un magistrato ticinese, attivo quale autorità inquirente in ambito penale e che quindi regolarmente si trova in qualità di parte nella procedura dibattimentale dinanzi al TPC (cfr. art. 104 cpv. 1 lett. c CPP), nell'ambito della valutazione dei reati oggetto della presente denuncia non avrebbe goduto del distacco necessario per poter svolgere una valutazione fattuale e giuridica priva di un qualsivoglia influsso esterno. La motivazione del Consiglio di Stato con la quale è stata ritenuta necessaria la nomina di un magistrato di un altro Cantone non risulta manifestamente insostenibile, ma bensì giustificata. Lo scopo perseguito dal diritto a un giudice indipendente e imparziale è infatti quello di vietare l'influsso sul giudizio di circostanze estranee al processo, atte a privare la decisione della necessaria oggettività, in favore o a pregiudizio di una parte (DTF 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; Caprara/Cerutti, La ricusazione nel procedimento civile, amministrativo e penale, 2023, n° 33 pag. 8 con rinvii). Circostanze queste che non potrebbero essere escluse qualora il procedimento penale in questione fosse stato assegnato a un magistrato inquirente ticinese.
3.8. Nella misura in cui la ricorrente lamenta la violazione del divieto di istituire un tribunale d'eccezione, la censura risulta infondata. Nel presente caso, infatti, non si è dinanzi a un tribunale d'eccezione bandito dalle norme costituzionali (art. 30 cpv. 1 seconda frase Cost., art. 10 cpv. 1 seconda frase Cost./TI) e convenzionali (art. 6 n. 1 CEDU). Il Procuratore pubblico straordinario è stato designato sì per una determinata procedura e per un singolo e preciso caso, però sulla base di una norma prevista dall'ordinamento giuridico pubblico giudiziario ticinese (cfr. supra consid. 3.6) e quindi non al di fuori dalla legge (DTF 117 Ia 378 consid. 4b; 113 Ia 412 consid. 5a).
Lo scopo del divieto dei tribunali d'eccezione, discendente dalla garanzia del giudice previsto dalla legge e nominato in modo conforme alle sue regole, è di evitare che, per motivi extragiudiziari, venga costituito un tribunale "ad hoc", nell'aspettativa di un determinato giudizio (sentenza 1P.549/2000 e 1P.551/2000 del 3 ottobre 2000 consid. 5b con rinvii). Non è questo il caso realizzato nella fattispecie, né la ricorrente pretende che lo sia.
4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, a D.________, a E.________ e a C.________.
Losanna, 8 aprile 2025
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Valentino