1C_248/2025 21.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_248/2025
Sentenza del 21 maggio 2025
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Haag, Presidente,
Chaix, Müller,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Matteo Genovini,
ricorrente,
contro
Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni, Bundesrain 20, 3003 Berna.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Croazia; estradizione,
ricorso contro la sentenza emanata il 29 aprile 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2025.51).
Fatti:
A.
Con scritto del 9 dicembre 2024, il Ministero della giustizia croato ha trasmesso alla Svizzera una richiesta supplementare di estradizione nei confronti di A.________, cittadino croato, per l'esecuzione di due sentenze concernenti reati contro il patrimonio: la prima, del 23 marzo 2017, con la quale il Tribunale penale municipale di Zagabria lo ha condannato a una pena detentiva di 10 mesi, decisione confermata il 5 febbraio 2019 dal Tribunale di contea di Sebenico; la seconda, del 13 febbraio 2020, con la quale il Tribunale penale municipale di Zagabria lo ha condannato a una pena detentiva di un anno sospesa, decisione modificata in data 9 novembre 2020 dal Tribunale di contea di Zagabria, che ha revocato la sospensione della pena.
B.
La richiesta fa seguito a una precedente domanda di estradizione del 26 luglio 2024 relativa a un procedimento penale per aver collocato dell'esplosivo su un'automobile per ucciderne il conducente, accolta dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) e confermata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP; RR.2025.17 del 5 marzo 2025). Con sentenza 1C_152/2025 del 21 marzo 2025 Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso dell'estradando.
C.
Con decisione del 24 febbraio 2025, l'UFG ha concesso l'estradizione di A.________ alla Croazia, ma soltanto per l'esecuzione della pena detentiva di un anno inflitta con la sentenza del 13 febbraio 2020, divenuta definitiva il 9 novembre 2020. Ha per contro ritenuto prescritta, a partire dal 5 febbraio 2025, quella inflittagli il 23 marzo 2017. Adita dall'interessato, con decisione del 29 aprile 2025 la CRP ne ha respinto il ricorso e la richiesta di assistenza giudiziaria.
D.
Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Postula, concessogli il gratuito patrocinio e l'esenzione dal pagamento delle spese giudiziarie, di annullare la sentenza impugnata e di retrocedere l'incarto alla CRP, subordinatamente di rinviarlo all'UFG, per nuova decisione.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un'estradizione e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). La Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (art. 109 cpv. 1 LTF); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
2.
2.1. L'estradizione fra la Repubblica di Croazia e la Confederazione Svizzera è retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1). L'art. 10 CEEstr dispone che l'estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell'azione penale o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta. Giusta l'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP (RS 351.1), la domanda è irricevibile se la sua attuazione implica misure coercitive e, secondo il diritto svizzero" l'azione penale o l'esecuzione sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta.
2.2. La CRP ha osservato che in Svizzera la pena si prescrive in cinque anni se si tratta di una pena detentiva fino a un anno (art. 99 cpv. 1 lett. e CP). Ha aggiunto che l'art. 100 CP prevede che la prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura ha stabilito, richiamando la dottrina, ch'essa decorre dal giorno in cui è ordinata l'esecuzione della pena. Ha ritenuto che la sentenza di condanna del ricorrente a una pena detentiva di un anno è diventata definitiva il 9 novembre 2020, momento in cui il tribunale di seconda istanza croato ha confermato la pena detentiva di un anno e ordinato l'esecuzione della stessa, modificando quindi la decisione di prima istanza. Ha stabilito che, in Svizzera, la pena inflitta al ricorrente si prescrive quindi il 9 novembre 2025, mentre in Croazia, in applicazione degli art. 83 e 84 CP/HR, essa si prescriverà il 9 novembre 2026. Ne ha concluso che in nessuno dei due Paesi la pena è prescritta, visto che le normative applicabili fanno esclusivo riferimento alla data della sentenza definitiva, senza margini per le differenziazioni ipotizzate dal ricorrente. Ha quindi confermato I'estradizione "per l'esecuzione della pena pronunciata dal tribunale di Zagabria il 13 febbraio 2020, divenuta definitiva il 9 novembre 2020, per l'esecuzione di una pena privativa di libertà di 1 anno".
2.3. Riguardo ai requisiti dell'art. 84 cpv. 2 LTF il ricorrente si limita, in maniera generica, ad addurre che si sarebbe in presenza di una manifesta violazione di elementari principi procedurali perché la CRP non avrebbe ritenuto in maniera adeguata l'asserita prescrizione e che a causa dell'impugnazione parziale da parte del Procuratore croato in appello si tratterrebbe di una questione giuridica di principio. Con questi semplici accenni, che disattendono le citate esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF, egli non dimostra che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante.
2.3.1. Certo, poiché l'art. 5 cpv. 1 lett. c AIMP costituisce un motivo di inammissibilità, esso dev'essere esaminato al momento del ricevimento della rogatoria e della decisione di entrata in materia, e non di quella di chiusura (cfr. art. 78 cpv. 2, 80 e 80a AIMP; sentenza 1C_152/2018 del 18 giugno 2018 consid. 2.1), in particolare nei confronti, come in concreto, di uno Stato non legato da un trattato d'assistenza giudiziaria con la Svizzera (DTF 136 IV 4 consid. 6.3; MARIA LUDWICZAK GLASSEY, Loi sur l'entraide pénale internationale, 2024, n. 18 ad art. 5). Ciò allo scopo di evitare che una rogatoria sia respinta a causa della durata della procedura di esecuzione (DTF 126 II 462 consid. 4c). Al riguardo il ricorrente disattende tuttavia che, nella fattispecie, non si è in presenza di una domanda iniziale di estradizione priva di una decisione di entrata in materia, ma bensì di una domanda complementare volta a estendere l'estradizione.
2.3.2. Il ricorrente, che non contesta il fatto che secondo il diritto croato la pena non sarebbe prescritta, sostiene che la crescita in giudicato della pena comminata dovrebbe essere ricondotta alla decisione del 13 febbraio 2020 e non alla successiva sentenza d'appello del 9 novembre 2020, con la quale è stata revocata la sospensione condizionale e ordinata l'esecuzione della pena. Al riguardo egli si limita a richiamare, in maniera generica, un passaggio dottrinale, senza tentare di dimostrare tuttavia che, al riguardo, si sarebbe in presenza di un caso di principio (cfr. sentenza 1C_113/2020 del 10 marzo 2020 consid. 1.3 in fine).
3.
3.1. Ne segue che il ricorso è inammissibile.
3.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio dovendo essere respinta (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Al riguardo, come già nell'ambito della precedente causa 1C_152/2025, il ricorrente si limita a rinviare al certificato prodotto dinanzi alla CRP, la quale ha tuttavia nuovamente stabilito ch'egli ha omesso di fornire qualsiasi informazione che permetterebbe di esaminare la sua situazione finanziaria. Le conclusioni ricorsuali erano inoltre sin dall'inizio prive di probabilità di successo.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni.
Losanna, 21 maggio 2025
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Haag
Il Cancelliere: Crameri