7B_243/2025 19.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_243/2025
Sentenza del 19 maggio 2025
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la decisione emanata il 3 febbraio 2025
dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2024.352).
Fatti:
A.
Con decisione del 3 febbraio 2025, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico in data 10 dicembre 2024.
B.
A.________ impugna questa decisione con un "ricorso" al Tribunale penale federale.
Il 14 marzo 2025, il Tribunale penale federale, in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 LTF, ha trasmesso il ricorso al Tribunale federale per competenza.
Invitata a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie, A.________ ha implicitamente formulato una domanda di assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_1221/2024 del 14 febbraio 2025 consid. 1.1; 6B_125/2024 del 5 giugno 2024 consid. 2.3.2; 7B_844/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 1.2).
1.2. Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1; sentenza 1C_40/2025 del 20 febbraio 2025 consid. 1.4).
1.3. In concreto, le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, la ricorrente si limita ad esprimersi sul merito dei fatti denunciati e sulla procedura di esecuzione xxx. Tali aspetti, tuttavia, esulano l'oggetto della presente procedura, circoscritto alla pronuncia di irricevibilità del reclamo. Su questo punto, tuttavia, la ricorrente non adduce né sostanzia alcuna violazione del diritto. Sarebbe spettato alla ricorrente confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e spiegare perché il Presidente della Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 CPP, accertando il mancato adempimento dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso.
2.
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza della ricorrente, peraltro non comprovata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 maggio 2025
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara