7B_244/2025 19.05.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_244/2025
Sentenza del 19 maggio 2025
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Abrecht, Presidente,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Restituzione del termine; decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la decisione emanata il 3 febbraio 2025
dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.9).
Fatti:
A.
Con decisione del 3 febbraio 2025, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza presentata da A.________ volta alla restituzione del termine per impugnare il decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico in data 12 dicembre 2024.
B.
A.________ impugna questa decisione con un "ricorso" al Tribunale penale federale, chiedendo in buona sostanza che la decisione impugnata venga annullata e che la sua richiesta di restituzione del termine venga accolta.
Il 14 marzo 2025, il Tribunale penale federale, in applicazione dell'art. 48 cpv. 3 LTF, ha trasmesso il ricorso al Tribunale federale per competenza.
Invitata a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie, A.________ ha implicitamente formulato una domanda di assistenza giudiziaria. Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1).
1.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_1221/2024 del 14 febbraio 2025 consid. 1.1; 6B_125/2024 del 5 giugno 2024 consid. 2.3.2; 7B_844/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 1.2).
1.2. Secondo l'art. 94 cpv. 1 CPP, la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza.
1.3. Il Presidente della Corte cantonale ha rilevato che il contenuto del certificato medico prodotto dalla ricorrente in data 29 gennaio 2025 contrasta con quanto da lei inizialmente sostenuto, ossia di non aver potuto rispettare il termine a causa di "un sovraccarico dovuto ad attività inderogabili in concomitanza con la chiusura dell'anno, influenze e impegni famigliari di diversa natura durante il periodo natalizio" e non solo ed esclusivamente per motivi medici. A mente del Presidente, ciò contrasta con la pretesa "inabilità lavorativa" indicata nel (generico) certificato medico datato 23 gennaio 2025. Secondo il Presidente, la ricorrente ha agito con negligenza, preferendo dare la precedenza ai suoi impegni professionali, malgrado la pretesa inabilità lavorativa, invece di presentare il reclamo contro il decreto di non luogo a procedere entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP.
1.4. In concreto, le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. La ricorrente non si confronta puntualmente con gli accertamenti posti a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, l'oggetto del litigio è circoscritto alla reiezione della domanda di restituzione del termine. Spettava quindi alla ricorrente spiegare in modo puntuale perché il Presidente della Corte cantonale, accertando l'assenza dei presupposti per una restituzione del termine, avrebbe violato il diritto, segnatamente gli art. 94 cpv. 1 e 396 cpv. 1 CPP. Nella misura in cui la ricorrente rimprovera al Presidente della Corte cantonale di aver respinto la sua domanda "in modo discriminatorio", "non articolato" e di non aver preso in considerazione "le motivazioni e il certificato medico", la critica ricorsuale riveste carattere appellatorio e risulta pertanto irricevibile.
2.
Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza della ricorrente, peraltro non comprovata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 19 maggio 2025
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara