5A_201/2025 03.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_201/2025
Sentenza del 3 giugno 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
Hartmann, Josi,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Patrizia Casoni Delcò,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Gabriella Mameli,
opponente,
C.________,
rappresentato dal curatore avv. Daniel Ponti.
Oggetto
spese di patrocinio (ritorno di un minore),
ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2025 dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (9.2024.158).
Fatti:
A.
A.________ e B.________ sono i genitori di C.________, nato nel 2023. Il 13 settembre 2024 il padre ha chiesto il ritorno immediato del figlio in Italia con un'istanza fondata sulla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori (CArap; RS 0.211.230.02).
Mediante sentenza 20 febbraio 2025 la Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza del padre (dispositivo n. 1), non ha riscosso spese né assegnato ripetibili (dispositivo n. 2), ha accolto le istanze di gratuito patrocinio delle parti, precisando che le note professionali delle loro patrocinatrici sarebbero state tassate con decisione separata (dispositivo n. 3), e ha indicato che la nota professionale del curatore di rappresentanza del minore sarebbe stata tassata con decisione separata (dispositivo n. 4).
B.
Con ricorso in materia civile 7 marzo 2025 A.________ ha impugnato il dispositivo n. 3 della sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarlo nel senso che "a l padre è concesso il pagamento delle spese del legale avv. Patrizia Casoni Delcò da parte dello Stato. L'istanza di gratuito patrocinio di B.________ è accolta. Le note professionali dei patrocinatori saranno tassate con decisioni separate " e in via subordinata di annullare tale dispositivo e di rinviare gli atti all'autorità precedente per nuova decisione.
Invitati a presentare una risposta al ricorso, l'opponente, il curatore di rappresentanza del minore e l'autorità precedente si sono rimessi al giudizio del Tribunale federale. L'opponente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale.
Diritto:
1.
1.1. La via ricorsuale per impugnare una questione accessoria, nella fattispecie le spese di patrocinio, segue in linea di principio quella della vertenza principale (DTF 138 III 94 consid. 2.2; sentenza 5A_997/2018 dell'11 gennaio 2019 consid. 1). La sentenza qui contestata è stata pronunciata nell'ambito di una procedura di ritorno di minori fondata sulla CArap; si tratta quindi di una decisione, di natura non pecuniaria, suscettiva di un ricorso in materia civile al Tribunale federale in applicazione dell'art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF (DTF 133 III 584 consid. 1.2). I requisiti di tale rimedio sono qui soddisfatti (art. 75 cpv. 1 e 2 lett. a, art. 76 cpv. 1 lett. a e b, art. 90 e art. 100 cpv. 2 lett. c LTF) ed esso risulta pertanto ammissibile (v. sentenza 5A_725/2024 del 5 dicembre 2024 consid. 2).
1.2. Il ricorso in materia civile può essere interposto per violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF) - che comprende anche i diritti costituzionali - e per violazione del diritto internazionale (art. 95 lett. b LTF). Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), ma esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF).
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo d'ufficio soltanto se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF).
2.
2.1. Nella sentenza qui impugnata, la Corte cantonale ha osservato che la procedura con cui è chiesto il rientro di un minore è in linea di principio gratuita (art. 26 cpv. 2 CArap) e che né la Svizzera né l'Italia hanno formulato una riserva su questo punto. Rinviando alle sentenze 5A_296/2009 dell'8 giugno 2009 consid. 4.2 e 5A_582/2007 del 4 dicembre 2007 consid. 5 ( non pubblicato in DTF 134 IIl 88), essa ha precisato che tale gratuità si estende anche ai costi di patrocinio, ma soltanto se i legali delle parti siano stati designati dall'autorità; se invece le parti si fanno assistere da avvocati di fiducia, esse devono assumere i costi del proprio legale, a meno che siano dati i presupposti del diritto nazionale per il gratuito patrocinio. Con riferimento al caso concreto, la Corte cantonale ha ritenuto che i legali delle parti non fossero stati designati dall'autorità, ma che le istanze di assistenza giudiziaria presentate sia dal padre che dalla madre potessero essere accolte.
2.2. Il ricorrente lamenta una violazione del " diritto internazionale e federale ", in particolare dell'art. 26 cpv. 2 CArap. Osserva che la giurisprudenza citata dalla Corte cantonale sarebbe ormai superata dalla prassi più recente del Tribunale federale. A suo dire, sulla base di tale prassi e considerato che n é la Svizzera né l'Italia hanno formulato una riserva giusta l'art. 26 cpv. 3 CArap, la C orte cantonale avrebbe dovuto porre a carico dello Stato non solo le spese processuali, ma anche le spese di rappresentanza legale senza che fossero verificati i presupposti per il gratuito patrocinio e quindi " senza possibilità per lo Stato di pretendere in futuro la rifusione di quanto anticipato ".
A titolo abbondanziale, egli rimprovera alla Corte cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto per non aver tenuto conto del fatto che " il nome della legale del ricorrente era stato indicato dall'Autorità centrale svizzera, che aveva fornito al ricorrente un elenco di nomi, facenti parte della rete di esperti svizzeri [...] pertanto, il legale del ricorrente neppure poteva essere ritenuto di fiducia ".
Il ricorrente precisa infine di non opporsi alle modalità proposte dall'autorità inferiore al dispositivo n. 3, ossia alla tassazione della nota professionale della sua patrocinatrice con decisione separata.
2.3. Giusta l'art. 14 della legge federale del 21 dicembre 2007 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA; RS 211.222.32), l'art. 26 CArap è applicabile alle spese della procedura giudiziaria a livello cantonale e federale. Secondo l'art. 26 cpv. 1 CArap, ogni Autorità centrale sopperisce alle proprie spese nell'applicazione della convenzione. A meno che uno degli Stati coinvolti abbia formulato una riserva fondandosi sull'art. 26 cpv. 3 CArap, l'art. 26 cpv. 2 CArap prevede la gratuità della procedura di ritorno di un minore. L'istante che risulta soccombente non può quindi essere condannato al pagamento delle "spese processuali e ripetibili". La gratuità si estende poi anche alle "spese dovute alla partecipazione di un avvocato", e non soltanto laddove i legali delle parti siano stati designati dall'autorità, ma anche quando siano stati scelti dalle parti quali avvocati di fiducia. Se l'istante risulta vincente, l'art. 26 cpv. 4 CArap prevede tuttavia la possibilità di accollare spese alla persona che ha illecitamente trasferito o trattenuto il minore (sentenze 5A_725/202 4 citata consid. 5.2 con rinvii; 5A_846/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 6.2 con rinvio; 5A_997/2018 citata consid. 4).
Né la Svizzera né l'Italia hanno formulato una riserva ai sensi dell'art. 26 cpv. 3 CArap. Come appena spiegato, nella sede cantonale il ricorrente avrebbe quindi avuto diritto - in virtù degli art. 14 LF-RMA e 26 cpv. 2 CArap - alla copertura delle proprie spese di patrocinio, e questo a prescindere dal sapere se la sua legale fosse stata o meno designata dall'autorità e se egli avesse o meno diritto al gratuito patrocinio. La Corte cantonale è così incorsa in una violazione di tali disposizioni e la censura ricorsuale risulta fondata.
3.
3.1. Da quanto precede discende che il ricorso va accolto. I l dispositivo n. 3 della sentenza impugnata va (parzialmente) riformato nel senso che le spese di patrocinio del ricorrente sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino (v. art. 107 cpv. 1 LTF). Sia precisato che il dispositivo non può invece essere modificato per quanto riguarda la controparte B.________, in assenza di un suo ricorso al Tribunale federale.
3.2. Come già indicato (v. supra consid. 2.3), giusta gli art. 14 LF-RMA e 26 cpv. 2 CArap, la procedura con la quale viene chiesto il ritorno di un minore è gratuita. Non vengono pertanto prelevate spese giudiziarie per la procedura federale e la cassa del Tribunale federale verserà un'indennità alle patrocinatrici delle parti (v. sentenza 5A_725/2024 citata consid. 6) e al curatore del minore. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'opponente diventa pertanto priva di oggetto.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. Il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è annullato e riformato nel senso che " Le spese di patrocinio di A.________ sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino. L'is tanza di gratuito patrocinio di B.________ è accolta. Le note professionali delle patrocinatrici saranno tassate con decisioni separate ".
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Patrizia Casoni Delcò, patrocinatrice del ricorrente, un'indennità di fr. 1'000.-- e all'avv. Gabriella Mameli, patrocinatrice dell'opponente, un'indennità di fr. 300.--.
4.
La cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Daniel Ponti, curatore del minore, un'indennità di fr. 300.--.
5.
Comunicazione alle patrocinatrici delle parti, al curatore del minore, alla Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale in materia di rapimento internazionale di minori.
Losanna, 3 giugno 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini