7B_162/2025 05.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_162/2025
Sentenza del 5 giugno 2025
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Koch, Kölz,
Cancelliere Valentino.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv.ti Pierluigi Pasi e Emanuele Ganser, BMA Brunoni & Associati studio legale SA,
ricorrente,
contro
Chiara Borelli, Procuratore pubblico,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Ricusazione,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 gennaio 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (INC. 60.2024.317).
Fatti:
A.
A.a. A.________ è oggetto, insieme a terze persone, di un procedimento penale aperto dal Ministero pubblico del Cantone Ticino (INC.2024.6214) per reati contro il patrimonio, per fatti inerenti, tra l'altro, alle società mediche B.________ SA e C.________ SA, società di cui, oltre che azionista di quest'ultima (la quale deteneva la B.________ SA), era stato direttore amministrativo fino al mese di ottobre 2023.
Il procedimento è diretto dal Procuratore pubblico Chiara Borelli.
A.b. Il 10 agosto 2024, contro A.________, fermato l'8 agosto 2024, è stata disposta la carcerazione preventiva fino al 23 agosto 2024, prorogata fino al 20 settembre 2024, data alla quale egli è stato scarcerato con l'adozione di misure sostitutive.
A.c. Il 14 ottobre 2024, il Ministero pubblico ha concesso a A.________ integrale accesso agli atti del procedimento penale, riservati nondimeno gli atti che non erano ancora stati contestati.
A.d. Il 4 novembre 2024, il magistrato inquirente ha citato A.________ e D.________, pure imputato nel procedimento, a comparire il 20 novembre 2024 per essere sentiti a confronto, indicando inoltre che, al termine dell'audizione, avrebbe interrogato A.________.
A.e. Il 14 novembre 2024 (ore 9:30-12:00 e 14:30-16:15), il 18 novembre 2024 (ore 14:00-17:00) e il 19 novembre 2024 (ore 9:20-11:15), A.________ e il suo difensore hanno esaminato gli atti del procedimento penale presso il Ministero pubblico.
A.f. Il 20 novembre 2024 sono comparsi davanti al Procuratore pubblico A.________ e D.________, insieme ai loro difensori, il difensore di E.________ (moglie di A.________, parimenti imputata), il legale di F.________ (accusatore privato) e un segretario giudiziario dell'Équipe finanziaria del Ministero pubblico.
Il magistrato inquirente ha anzitutto confrontato D.________ con le sue dichiarazioni e con quanto risultava da un rapporto di verifica in merito all'utilizzo dei fondi delle suddette società (cfr. lett. A.a supra).
Dal verbale risulta poi quanto segue, sotto A.________:
"R. vorrei inizialmente fare una dichiarazione che non mi è stata concessa ad inizio verbale: per rispetto alla citazione inviatami, sono presente ma su consiglio del mio psichiatra non dovrei essere presente in quanto non sono in grado di sostenere l'interrogatorio. Voglio dire che su consiglio del mio avvocato comunque mi avvalgo della facoltà di non rispondere sinché non avrò visto tutti gli atti del procedimento.
ADR che produco alla verbalizzante per il tramite del mio avvocato il certificato medico (Allegato A).
La verbalizzante mi chiede se svincolo la Dr.sa G.________ dal segreto professionale.
R. ci penso e lo comunicherò in seguito per il tramite del mio avvocato. Chiederò alla dottoressa venerdì quando la vedrò.
La verbalizzante prende tuttavia atto che in questi giorni ho potuto tranquillamente visionare gli atti del procedimento e appare strano che proprio il 20 novembre 2024, giorno del verbale finale, la situazione di salute è compromessa. La verbalizzante fa prendere atto che le domande verranno quindi poste unicamente a D.________."
L'audizione, iniziata alle ore 10:00, è continuata con una domanda a D.________. Si è conclusa alle ore 10:40.
A.g. Il certificato medico della Dr.ssa med. G.________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, X.________, datato 18 novembre 2024, che il legale di A.________ ha mostrato al procurato pubblico su richiesta di quest'ultimo (allegato A al verbale di confronto; cfr. lett. A.f supra), riporta quanto segue: "Si certifica che il signor A.________, a causa del suo stato di salute psichica, attualmente compromesso non è in grado fino a nuovo avviso di sostenere un interrogatorio in quanto non è nelle condizioni di far valere i suoi interessi in modo lucido."
A.h. Il 21 novembre 2024 (ore 9:45-13:00), A.________ e il suo difensore hanno esaminato gli atti dell'incarto presso il Ministero pubblico.
B.
B.a. Con istanza dello stesso 21 novembre 2024, A.________, direttamente e personalmente, ha postulato la ricusazione del procuratore pubblico Chiara Borelli. Lamentava sostanzialmente che il giorno prima, ossia il 20 novembre 2024, durante l'audizione di confronto, dopo che egli aveva dichiarato di non essere in grado di sostenere l'interrogatorio e si era avvalso della facoltà di non rispondere (cfr. lett. A.f supra), il magistrato inquirente, con un'affermazione non riportata a verbale, ma con la quale si sarebbe rivolto a lui, avrebbe detto "se questa è la nuova tattica avrete presto mie notizie". Il Ministero pubblico avrebbe inoltre definito il certificato medico presentato dal legale di A.________ "carta straccia". Quest'ultimo rimproverava anche al Procuratore pubblico di avergli detto, alla vista del contenuto del certificato, che avrebbe dovuto "vergognarsi" perché, nonostante quanto ivi attestato, nei giorni scorsi lui avrebbe comunque avuto la capacità di recarsi al Ministero pubblico a consultare gli atti del procedimento. Oggettivamente le affermazioni del Ministero pubblico avrebbero lasciato trasparire un atteggiamento parziale, ossia prevenuto, verso la sua persona, come pure l'apparenza di una sua parzialità futura, avendo il magistrato inquirente fatto riferimento proprio anche a sue imminenti iniziative.
B.b. Il 25 novembre 2024 (ore 9:00-9:50), A.________ e il suo difensore hanno esaminato ulteriormente gli atti presso il Ministero pubblico.
B.c. Con decreto del 5 dicembre 2024, informato A.________ il 26 novembre 2024 di questa sua intenzione, il Procuratore pubblico ha nominato il Dr. med. H.________, specialista in psichiatria, Y.________, quale perito per rispondere ai quesiti a sapere se l'imputato soffrisse in quel momento di un disturbo mentale, e se sì quale e in che misura.
Nel suo referto, il perito, dopo aver incontrato l'imputato il 27 dicembre 2024 per 105 minuti, ha ritenuto che egli presentava una condizione di disagio, reattiva alle vicende penali che lo coinvolgevano, con sintomi ansioso depressivi (sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso depressiva). L'imputato ben comprendeva quanto gli veniva rimproverato e manteneva integre le capacità di esercitare il proprio diritto di difesa. Non solo capiva gli addebiti, ma auspicava di poter visionare tutti gli atti che lo riguardavano per allestire un'adeguata strategia difensiva con il proprio difensore. Egli presentava competenze cognitive e logiche idonee a comprendere le domande che gli venivano poste. | sintomi ansioso depressivi non determinavano un affievolimento della sua capacità di capire quanto gli veniva chiesto. A.________ manteneva integre le sue capacità di comprendere il suo diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere e di non collaborare.
B.d. Con sentenza del 30 gennaio 2025, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (nel seguito: la Corte cantonale), richiamati gli scritti del 22 novembre e 9 dicembre 2024 del magistrato inquirente - il quale postulava la reiezione dell'istanza di ricusazione - e quelli del 2 e 16 dicembre 2024 di A.________ - il quale confermava la sua richiesta di ricusa -, ha respinto l'istanza di ricusazione del 21 novembre 2024.
C.
A.________ (in seguito: il ricorrente) impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso che sia ammessa la ricusazione del procuratore pubblico Chiara Borelli nel procedimento penale INC.2024.6214 del Ministero pubblico del Cantone Ticino promosso contro di lui. In via subordinata, il ricorrente chiede di annullare la sentenza impugnata e di rinviare la causa alla giurisdizione inferiore per nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Il Tribunale federale ha richiamato l'incarto cantonale. La Corte cantonale rinuncia ad esprimersi sul ricorso. Il Procuratore pubblico, senza osservazioni, chiede la conferma della sentenza impugnata e allega al suo scritto un DVD contenente l'incarto MP 2024.6214.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con piena cognizione se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 IV 9 consid. 2; 146 IV 185 consid. 2).
1.2. Diretto contro una decisione incidentale notificata separatamente e concernente una domanda di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF) emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e relativo a una causa in materia penale (art. 78 segg. LTF), è ammissibile (DTF 144 IV 90 consid. 1.1.1). La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 81 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).
Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di una garanzia di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 205 consid. 2.6). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre invece dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove svolte dall'istanza precedente sia manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondi su una svista manifesta o contraddica in modo urtante il sentimento della giustizia o dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 39 consid. 2.3.5; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.2. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la parte ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; cfr. sulla nozione di arbitrio consid. 2.1 supra), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento.
3.
3.1. Il ricorrente censura un accertamento manifestamente inesatto dei fatti da parte della Corte cantonale. Egli rimprovera a quest'ultima di aver omesso di stabilire quali affermazioni siano state effettivamente proferite dal Procuratore pubblico nei suoi confronti durante l'audizione di confronto del 20 novembre 2024, lasciando tale questione aperta.
3.2. In merito alle asserite affermazioni che avrebbe pronunciato durante l'audizione del 20 novembre 2024, sulle quali si fondava l'istanza di ricusazione del 21 novembre 2024, il Procuratore pubblico ha fatto le seguenti osservazioni, come risultano dal suo scritto del 22 novembre 2024, riprese dalla Corte cantonale: aveva effettivamente qualificato il certificato medico presentato dal ricorrente in quella stessa sede quale "carta straccia"; non escludeva di aver commentato la presentazione del certificato medico come "nuova tattica difensiva"; non ricordava se avesse qualificato tale agire come "vergognoso"; si sentiva di escludere di aver detto al ricorrente e alla sua difesa che avrebbero "ricevuto presto [sue] notizie" (cfr. sentenza impugnata, consid. 5.1.2). La Corte cantonale ha in seguito indicato che il ricorrente aveva allegato alle sue osservazioni del 2 dicembre 2024 le dichiarazioni scritte del 29 novembre 2024 degli avv. I.________ e L.________, presenti all'audizione del 20 novembre 2024, i quali esponevano che il magistrato inquirente, preso atto del certificato medico, avrebbe osservato "se questa è la nuova tattica avrete presto mie notizie", avrebbe qualificato il certificato quale "carta straccia" e avrebbe detto al ricorrente di "vergognarsi" ( idem, consid. 5.1.3). La Corte ha poi ritenuto quanto segue: "La questione a sapere cosa il Procuratore pubblico abbia effettivamente pronunciato in data 20.11.2024 può restare irrisolta: anche nell'ipotesi in cui abbia proferito dette parole, esse (...) non giustificano infatti la sua ricusazione" ( idem, consid. 5.1.4).
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il fatto che i giudici cantonali abbiano ritenuto di non dover accertare se le espressioni attribuite al Procuratore pubblico fossero state effettivamente proferite non costituisce di per sé una violazione del dovere di accertare i fatti, dal momento che gli stessi sono entrati nel merito, esaminando specificamente se tali termini - nell'ipotesi in cui fossero stati utilizzati - fossero sufficienti per ritenere il magistrato inquirente prevenuto nei confronti del ricorrente o per concludere ad una anche solo sua apparente parzialità ( idem, consid. 5.2). Non si comprende dunque - né tantomeno il ricorrente dimostra - in che misura l'eliminazione del presunto vizio (che il ricorrente chiama "mancato accertamento fattuale") sia determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; cfr. consid. 2.2 supra).
Il ricorrente sostiene più specificamente che le espressioni - asseritamente - utilizzate dal Procuratore pubblico, in particolare la frase "se questa è la nuova tattica avrete presto mie notizie", che il ricorrente definisce "propositi ritorsivi", sarebbero state proferite a seguito della sua invocazione del diritto di non rispondere di cui si era avvalso durante l'audizione e non sarebbero da porre unicamente in relazione alla produzione del certificato medico e alla perizia giudiziaria ordinata in seguito, come ritenuto dalla Corte cantonale. Con una simile argomentazione, il ricorrente, che riprende le motivazioni addotte dinanzi alla Corte dei reclami penali, si limita a discutere - e a interpretare - in modo appellatorio e in quanto tale irricevibile (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. consid. 2.2 supra) i fatti accertati nella sentenza impugnata in relazione a quanto accaduto durante l'audizione in questione. Ad ogni modo, ritenere, come l'ha fatto la Corte cantonale, che sarebbe stata la presentazione del certificato medico - che attestava l'incapacità del ricorrente di essere interrogato - ad aver determinato il magistrato inquirente all'uso dei termini litigiosi, e non già il fatto che il ricorrente avesse comunicato che si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, non appare manifestamente insostenibile; lo è tanto meno visto il contenuto delle dichiarazioni degli avv. I.________ e L.________ prodotte dal ricorrente davanti alla Corte cantonale e sulle quali quest'ultima si è fondata, poiché gli stessi hanno indicato che le asserzioni censurate sarebbero state pronunciate dal Procuratore pubblico "dopo aver preso atto del certificato medico prodotto" (dichiarazione dell'avv. I.________), rispettivamente "una volta preso atto del certificato medico" (dichiarazione dell'avv. L.________).
Il ricorrente fa valere che il Procuratore pubblico, nelle sue osservazioni del 22 novembre 2024, avrebbe "nega[to] espressamente" di aver proferito la frase "se questa è la nuova tattica avrete presto mie notizie", ossia che avrebbe "intenzionalmente" celato fatti rilevanti e che questo rappresenterebbe un ulteriore elemento a dimostrazione della quantomeno apparente parzialità del magistrato inquirente. Con una tale argomentazione, il ricorrente, ancora una volta, procede in modo appellatorio, limitandosi ad esporre una sua apprensione soggettiva. È significativo a questo riguardo che nel suo scritto del 2 dicembre 2024, lo stesso abbia indicato che non si capiva se con ciò il magistrato inquirente "contest[asse] la circostanza ovvero semplicemente non la ramment[asse]". Anche su questo punto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
4.
4.1. Il ricorrente fa valere la violazione degli art. 56 lett. f e 205 cpv. 2 CPP e degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, lamentando la mancata ricusa del Procuratore pubblico Chiara Borelli.
4.2. Secondo l'art. 29 cpv. 1 Cost., in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto a essere giudicato entro un termine ragionevole. Lo stesso ordinamento è previsto dall'art. 6 n. 1 CEDU in contestazioni in materia penale. Tali disposizioni, alle quali si aggiunge l'art. 30 cpv. 1 Cost., danno al cittadino il diritto di essere giudicato da un giudice indipendente e imparziale. L'art. 56 CPP enumera specifici motivi di ricusazione per chi opera in seno a un'autorità penale alle lettere a-e, mentre alla lettera f la impone a chi per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Si tratta di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti nelle lettere precedenti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; sentenza 6B_1500/2021 del 13 gennaio 2023 consid. 3.2).
L'istituto giuridico della ricusazione vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo che potrebbero privarlo della necessaria oggettività in favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo sull'imparzialità del magistrato, non occorre che egli sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di parzialità. La ricusazione riveste un carattere eccezionale. Sotto il profilo oggettivo, occorre ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Viene inoltre posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse. Tali circostanze possono risiedere in un determinato comportamento del magistrato o nel ruolo da lui assunto per aspetti di natura funzionale o organizzativa. Decisivo è sapere se le apprensioni soggettive dell'interessato possono considerarsi oggettivamente giustificate (DTF 147 III 379 consid. 2.3.1, 89 consid. 4.1; 141 IV 178 consid. 3.2.1; sentenza 7B_832/2024 del 31 dicembre 2024 consid. 3.2.1). Dev'essere garantito che il processo rimanga aperto nell'ottica di tutte le parti (DTF 143 IV 69 consid. 3.2; sentenze 7B_844/2023 del 15 dicembre 2023 consid. 2.1; 1B_36/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2.1).
In maniera generale, le dichiarazioni di un magistrato, in particolare quelle risultanti dai verbali di interrogatorio, devono essere interpretate in modo oggettivo, tenendo conto del loro contesto, delle loro modalità e dello scopo apparentemente ricercato dal loro autore (sentenze 1B_2/2023 del 3 marzo 2023 consid. 5.2; 1B_590/2021 del 22 novembre 2021 consid. 2.2; 1B_25/2021 del 15 aprile 2021 consid. 2.1). L'apparenza di parzialità nasce segnatamente quando il magistrato fa esternazioni in relazione diretta con il procedimento penale concreto e si deve ritenere che si sia già determinato definitivamente sull'esito del procedimento penale (sentenza 7B_443/2024 del 26 luglio 2024 consid. 3.1.1).
4.3.
4.3.1. Il ricorrente fonda la sua domanda di ricusazione sulle tre asserite affermazioni che il Procuratore pubblico avrebbe pronunciato durante la sua audizione del 21 novembre 2024 (cfr. lett. B.a supra)e critica l'analisi - fatta dalla Corte cantonale - del contesto in cui sarebbero state proferite.
La Corte cantonale ha ritenuto a questo riguardo che nei due giorni precedenti l'interrogatorio, il ricorrente aveva attivamente partecipato - senza impedimenti di sorta - all'esame degli atti del procedimento ex art. 107 cpv. 1 lett. a CPP (cfr. lett. A.e supra). In simili circostanze, il Ministero pubblico non poteva che essere stato colto di sorpresa alla visione di un certificato medico datato 18 novembre 2024. Il principio della buona fede, che vale per tutte le parti, imputato compreso, imponeva in effetti al ricorrente di immediatamente trasmettere il certificato medico per permettere al Procuratore pubblico di riorganizzare gli atti istruttori, come peraltro previsto anche dall'art. 205 cpv. 2 CPP (cfr. sentenza impugnata, consid. 5.2.2).
In quanto il ricorrente consideri "fallace" tale ragionamento, egli procede, ancora una volta, in modo appellatorio, senza dimostrare alcun arbitrio da parte della Corte cantonale (cfr. consid. 2.1 supra). Ritenere che il certificato medico del 18 novembre 2024 - dal quale risultava che il ricorrente non era in grado di sostenere un interrogatorio (cfr. lett. A.g supra) - contraddiceva la situazione oggettiva secondo la quale il ricorrente - il giorno in cui era stato rilasciato il certificato e il giorno seguente, ossia nei due giorni precedenti l'audizione del 20 novembre 2024 - era intervenuto attivamente all'esame degli atti dell'incarto, manifestando così di stare bene, non appare in tutti i casi insostenibile. Ciò tantomeno se si considera che nonostante il certificato medico in questione, lo stesso ha precisato, durante la medesima audizione, che si avvaleva della facoltà di non rispondere "sinchè non avr[ebbe] visto tutti gli atti del procedimento". La Corte cantonale poteva inoltre, senza alcun arbitrio, ritenere che la presenza del ricorrente confermava al magistrato inquirente la sua interrogabilità, non essendogli giunta alcuna comunicazione di un suo impedimento ai sensi dell'art. 205 cpv. 2 CPP. Il ricorrente indica che il certificato medico non gli impediva di dar seguito alla citazione e che dunque la ragione del suo silenzio non era dovuta al suo stato di salute ma alla sua intenzione di prevalersi del suo diritto di non rispondere; poco importa tuttavia e d'altronde, se così fosse, non si comprende il motivo per cui abbia prodotto tale certificato medico, dal quale risultava chiaramente che non poteva "sostenere un interrogatorio".
4.3.2. Per il resto del suo ragionamento, il ricorrente sostiene che le affermazioni litigiose del Ministero pubblico sarebbero tali da fondare, oggettivamente, un'apparenza di prevenzione "se (...) si considera oggettivamente e correttamente il contesto". Ora dal momento che, come abbiamo appena visto, l'esame - da parte della Corte cantonale - del contesto in cui tali asserite dichiarazioni sarebbero state proferite non è criticabile (sotto il profilo dell'arbitrio), il ricorso risulta d'acchito infondato su questo punto.
Ad ogni modo, le affermazioni litigiose non bastano, secondo la prassi, a fondare un dubbio di parzialità, come ritenuto dall'autorità precedente. Essa ha infatti considerato appropriatamente che nella situazione concreta, l'aver definito il certificato medico "carta straccia" e l'aver asseritamente detto all'imputato che avrebbe dovuto "vergognarsi" e "se questa è la nuova tattica avrete presto mie notizie" non erano affermazioni, né prese singolarmente né nel loro insieme, idonee a fondare una parvenza di parzialità del Procuratore pubblico, anche se è vero che quest'ultimo avrebbe potuto esprimersi con altri termini per manifestare la sua sorpresa e il suo disappunto per non poter effettuare il previsto (fin dal 4 novembre 2024) interrogatorio. I giudici cantonali hanno in seguito correttamente indicato che il Procuratore pubblico si era limitato ad evidenziare, pur con termini forti, che il ricorrente - con il suo comportamento consistente nell'aver intenzionalmente omesso di trasmettere tempestivamente il certificato medico indicante la sua pretesa incapacità di essere interrogato, ovvero con questa "tattica" -, aveva impedito l'esecuzione di un atto istruttorio programmato da tempo (verbale finale) e quindi bloccato il prosieguo dell'istruzione. Inoltre, il Ministero pubblico aveva comunicato alle parti come intendeva procedere in seguito (ovvero disporre una perizia psichiatrica sul ricorrente).
Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente (cfr. ricorso, pag. 8 ss), le dichiarazioni litigiose non sono, visto il contesto in cui sarebbero state utilizzate, "oggettivamente sprezzanti", né "tradiscono (...) il dubbio di un disprezzo o comunque dell'avversione nei [suoi] confronti". Non sono neppure da considerarsi l'espressione di "pregiudizi nutriti personalmente sulla [sua] persona" o "particolarmente malevol[i]". Il ricorrente fa valere che il Ministero pubblico, qualificando il certificato medico di "carta straccia" e dicendogli che doveva "vergognarsi", avrebbe messo in dubbio i suoi problemi di salute psichica, il che potrebbe perfino configurare, se quanto ivi attestato non fosse vero e se dato il presupposto soggettivo, un reato (segnatamente quello di cui all'art. 318 CP) commesso dal medico che ha rilasciato detto certificato. Con una simile argomentazione, il ricorrente esagera e perde di vista, ancora una volta, il contesto nel quale si inseriscono dette - presunte - affermazioni. Inoltre, il fatto che il Ministero pubblico abbia disposto una perizia giudiziaria volta a sapere, tra l'altro, se il ricorrente poteva essere sottoposto a verbali di interrogatorio non appare ingiustificato, viste le circostanze; va inoltre rilevato, come rettamente ricordato dalla Corte cantonale, che un errore di valutazione o se del caso di procedura non implica di per sé un motivo di parzialità (DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3). Infine, l'asserita frase "se questa è la nuova tattica avrete presto mie notizie" - sulla quale il ricorrente ritorna insistendo nel proporre a torto la sua interpretazione (cfr. consid. 3.2 supra) di un "tentativo di intimidazione, veicolato dalla minaccia di un'imprecisata azione ritorsiva" - non è sufficiente, se inserita nel suo contesto, da lasciare oggettivamente trasparire l'apparenza di parzialità nei suoi confronti.
Esempi di dichiarazioni che giustificano il timore di parzialità sono, ad esempio, la definizione dell'imputato come "menteur patenté", l'osservazione "lei è sempre stato bravo, non solo come truffatore, ma anche come (...) " (essendo così il comportamento dell'imputato prematuramente qualificato come frode), l'osservazione del giudice "per il tribunale lei è proprio il tipo di recidivo" o l'espressione di disapprovazione in modo grossolanamente non obiettivo da parte di un giudice in merito alle richieste di prova presentate dal difensore (sentenza 7B_985/2024 del 6 dicembre 2024 consid. 2.2.2 e riferimenti). In casu, non si è in presenza di simili osservazioni che potrebbero fondare un'apparenza di parzialità, né si possono intravedere analogie tra la fattispecie e la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) in re Otegi Mondragon contro Spagna del 15 marzo 2011 (n. 2034/07) a cui fa riferimento il ricorrente, dove era sostanzialmente questione della libertà di espressione nel campo del dibattito politico.
In definitiva, può certo essere comprensibile che l'asserito utilizzo delle criticate affermazioni del Procuratore pubblico possa aver suscitato una certa apprensione e dubbi al ricorrente riguardo alla sua imparzialità. Sotto il profilo oggettivo, tali dichiarazioni, inserite nel loro specifico contesto, non rivestono comunque una gravità tale da dare l'impressione di un'apparenza di parzialità e che il processo non sia più aperto.
Alla luce delle circostanze di specie, non è quindi ravvisabile alcuna violazione del diritto federale o convenzionale.
5.
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono le soccombenze e vanno perciò poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 giugno 2025
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Valentino