5A_301/2025 10.06.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_301/2025
Sentenza del 10 giugno 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Niccolò Salvioni,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione sede di Mendrisio,
via Pollini 29, 6850 Mendrisio,
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Renzo Galfetti,
opponente.
Oggetto
esecuzione in realizzazione di pegno,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 aprile 2025
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2022.53).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale avviata contro C.________ per l'incasso di fr. 702'445.--, il 2 giugno 2021 la B.________ SA ha chiesto la realizzazione del dipinto xxx. Mediante avviso d'incanto 25 febbraio 2022 l'Ufficio di esecuzione (UE) sede di Mendrisio ha fissato l'asta per il 27 aprile 2022. Il 26 aprile 2022 C.________ ha inoltrato, da un lato, un ricorso dinanzi all'autorità di vigilanza volto ad annullare l'asta e a far eseguire una stima peritale e, dall'altro, un'azione di accertamento dell'inesistenza del debito dinanzi alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Con ordinanza 26 aprile 2022 il Pretore ha sospeso l'esecuzione sino al passaggio in giudicato della decisione sul merito, ragion per cui l'UE ha annullato l'asta. C.________ è deceduto il 21 dicembre 2023. Con decisione 22 dicembre 2023 il Pretore ha respinto la petizione. Il 3 ottobre 2024 il Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello presentato dal figlio dell'escusso, A.________, contro la decisione pretorile.
Il 12 febbraio 2025 l'UE ha nuovamente fissato l'asta per l'11 marzo 2025, durante la quale ha aggiudicato il dipinto alla B.________ SA per fr. 702'445.--.
2.
Con sentenza 4 aprile 2025 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato senza oggetto il predetto ricorso 26 aprile 2022 di C.________ e ha stralciato la procedura dai ruoli. L'autorità di vigilanza ha osservato che, nella misura in cui tendeva all'annullamento dell'asta prevista per il 27 aprile 2022, il ricorso era diventato senza oggetto con la decisione dell'UE di annullarla in seguito alla sospensione dell'esecuzione decretata dal Pretore. Per l'autorità di vigilanza vi era invece stata una rinuncia alla seconda domanda ricorsuale: dopo la risoluzione negativa della causa di accertamento dell'inesistenza del debito, A.________ - che fino ad allora si era presentato come unico erede dell'escusso (comunicando la rinuncia all'eredità solo nel 2025) - non aveva riproposto la domanda di nominare un perito per stimare il valore di realizzazione del pegno, neppure dopo la notificazione, il 17 febbraio 2025, del nuovo avviso d'incanto. Per " motivi di trasparenza ", l 'autorità di vigilanza ha notificato la sua sentenza anche al patrocinatore di A.________, sebbene, dopo la rinuncia all'eredità del padre, la sua legittimazione come " parte interessata " nella procedura non appariva più data.
3.
Con ricorso in materia civile 22 aprile 2025 A.________ ha impugnato la sentenza 4 aprile 2025 dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di annullare tale sentenza, di accertare la nullità della procedura esecutiva, di annullare la vendita all'asta dell'11 marzo 2025 e la relativa aggiudicazione, di ordinare la restituzione del dipinto al ricorrente, di procedere a una nuova stima del dipinto da affidare a periti esterni e qualificati, di constatare " la violazione degli obblighi di due diligence ex art. 16 LTBC " e l'illegittimità dell'asta sotto il profilo della trasparenza di mercato e della tutela del patrimonio culturale, e infine di permettere l'accesso integrale all'incarto. Il ricorrente ha anche chiesto di ottenere l'assistenza giudiziaria, di conferire effetto sospensivo al gravame e di congiungere l'incarto con la parallela causa 5A_303/2025 promossa avverso un'altra sentenza 4 aprile 2025 dell'autorità di vigilanza.
Non sono state chieste determinazioni.
4.
4.1. Il rimedio all'esame può essere trattato quale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a e art. 74 cpv. 2 lett. c LTF).
La questione della legittimazione di A.________ a interporre ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 76 cpv. 1 LTF può essere lasciata aperta, dato che il rimedio risulta in ogni modo manifestamente inammissibile per la sua carente motivazione.
4.2. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 148 IV 409 consid. 2.2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
Dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore (art. 99 cpv. 1 LTF). Spetta alla parte ricorrente dimostrare l'adempimento di tale eccezione (DTF 148 V 174 consid. 2.2; 139 III 120 consid. 3.1.2).
4.3. Per il ricorrente l'intera procedura esecutiva, dal 2022 al 2025, sarebbe stata " inficiata da una serie concatenata di omissioni, difetti procedurali e violazioni di principi fondamentali ".
Egli lamenta in primo luogo la violazione del diritto di essere sentito e del diritto a un ricorso effettivo (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 e 13 CEDU) per la mancata trasmissione dell'incarto esecutivo da parte del precedente legale del padre e da parte dell'UE e per il fatto che l'asta pubblica sarebbe stata tenuta l'11 marzo 2025 mentre il ricorso del defunto padre era ancora pendente, rendendolo di fatto inutile.
In secondo luogo, il ricorrente rimprovera all'UE una violazione " degli obblighi di diligenza procedurale ": ritiene infatti che la natura eccezionale del bene pignorato, la sua posizione " in zona franca estera [...] con potenziali implicazioni legali e fiscali ", la necessità di verificarne l'autenticità e la provenienza e l'esistenza di interessamenti da parte di terzi avrebbero " imposto all'ufficio di esecuzione un'approfondita due diligence, quali verificare l'effettiva attuale titolarità del bene culturale [...], coinvolgere esperti d'arte indipendenti o autorità competenti in materia di beni culturali, e predisporre garanzie atte a salvaguardare i diritti di tutte le parti ". Il ricorrente contesta in particolare la correttezza della stima del dipinto effettuata dall'UE e chiede l'esecuzione di una perizia aggiornata, completa e indipendente.
Infine, secondo il ricorrente, " la decisione impugnata ha dichiarato il ricorso cantonale privo di oggetto per carenza d'interesse a seguito del decesso di C.________, senza riconoscere la legittimazione attiva del figlio A.________, subentrato nella titolarità dell'opera ", commettendo una denegata giustizia formale. Il ricorrente sostiene infatti di essere subentrato al padre in qualità di parte ancor prima del suo decesso, " quale acquirente dell'opera ".
4.4. Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, la Corte cantonale non ha dichiarato il gravame cantonale privo di oggetto per carenza d'interesse a seguito del decesso di C.________, bensì per il fatto che l'asta fissata al 27 aprile 2022 era stata nel frattempo annullata (siccome la procedura esecutiva era stata sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza sull'azione di accertamento dell'inesistenza del debito) e che la domanda di nominare un perito per stimare il valore di realizzazione del pegno non era più stata riproposta. Il ricorrente avanza censure - generiche e apodittiche - che non tengono minimamente conto di tale motivazione della Corte cantonale e che sono in gran parte inammissibilmente dirette contro l'operato dell'UE (e non contro la sentenza di ultima istanza cantonale, qui unica impugnabile; v. art. 75 cpv. 1 LTF). Il ricorrente si fonda inoltre, in parte, su fatti che non risultano dalla sentenza qui impugnata, senza nemmeno pretendere che i presupposti che permettono al Tribunale federale di scostarsi dalla fattispecie accertata dall'autorità precedente sarebbero soddisfatte (v. art. 97 cpv. 1 e 99 cpv. 1 LTF).
L'argomentazione ricorsuale, in altre parole, non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La presente sentenza rende priva di oggetto l'istanza volta al conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio.
Dato l'esito del ricorso, non si giustifica congiungere questa causa con la parallela causa 5A_303/2025.
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente va respinta per assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 10 giugno 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini