1C_255/2022 18.05.2022
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_255/2022
Sentenza del 18 maggio 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, Seconda Camera civile, Poststrasse 14, 7001 Coira.
Oggetto
Procedura amministrativa; protezione dei dati,
ricorso contro il decreto emanato il 22 aprile 2022
dal Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, Seconda Camera civile (ZK2 22 19).
Considerando:
che con decisione del 4 aprile 2022 il Presidente del Tribunale regionale Moesa ha ritenuto che uno scritto presentato da A.________, nella misura in cui non dovesse essere inteso quale "memoria difensiva" ai sensi dell'art. 270 CPC, potrebbe essere oggetto di un ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni;
che, adito da A.________, il Tribunale cantonale dei Grigioni l'ha invitato a fornire un anticipo delle spese di fr. 3'000.--;
che avverso questo decreto A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale criticando in particolare l'agire dell'incaricato cantonale grigionese della protezione dei dati;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 333 consid. 1);
che, come noto al ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3), come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
che l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario del ricorrente è stato limitato in via definitiva mediante l'istituzione di una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore: quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (vedi sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022);
che con scritto del 13 maggio 2022 il curatore ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso in esame, che si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 2C_61/2022 del 31 gennaio 2022 consid. 2);
che come chiesto dal curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, e al Tribunale cantonale del Cantone dei Grigioni, Seconda Camera civile.
Losanna, 18 maggio 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri