6B_500/2022 10.06.2022
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_500/2022
Sentenza del 10 giugno 2022
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali van de Graaf, Giudice presidente,
Muschietti, Hurni,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Trattamento stazionario ex art. 59 cpv. 3 CP;
patrocinio d'ufficio,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 marzo 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2021.347).
Fatti:
A.
A.a. Con sentenza del 22 marzo 2019, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole, oltre che di incendio intenzionale e di contravvenzione alla legge federale sulle armi, di tentato assassinio plurimo, di rappresentazione di atti di cruda violenza e di pornografia. L'imputato è stato condannato alla pena detentiva di otto anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, e al pagamento di una multa di fr. 500.--. La CARP ha inoltre ordinato nei suoi confronti un trattamento stazionario giusta l'art. 59 cpv. 3 CP, disponendo a tale scopo la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva.
A.b. Con sentenza 6B_646/2019 del 3 giugno 2019, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dall'imputato contro la sentenza del 22 marzo 2019 della CARP.
B.
Con decisione del 13 settembre 2019, il Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC), statuendo in materia di applicazione della pena, ha ordinato il collocamento di A.________ presso lo stabilimento Curabilis di Ginevra per l'esecuzione della misura terapeutica stazionaria giusta l'art. 59 cpv. 3 CP.
C.
Con decisione del 6 marzo 2020, il GPC, visti i disturbi psichiatrici diagnosticati con la perizia giudiziaria e considerata la misura terapeutica in corso, ha ritenuto necessario che l'interessato fosse patrocinato nel seguito della procedura relativa all'esecuzione del trattamento stazionario. Ha quindi nominato l'avv. B.________ quale difensore d'ufficio di A.________ a partire dal 6 marzo 2020 e gli ha concesso il beneficio del gratuito patrocinio.
D.
Il GPC ha contestualmente avviato il procedimento volto ad esaminare annualmente la misura cui è sottoposto A.________. Dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 4 novembre 2021 il GPC ha negato la liberazione condizionale e ha disposto il mantenimento della misura stazionaria giusta l'art. 59 cpv. 3 CP presso il carcere penale La Stampa con presa a carico da parte del Servizio di psichiatria carceraria fino ad un nuovo esame della stessa.
E.
Il 12 novembre 2021A.________ ha comunicato al GPC che, alla luce della decisione del 4 novembre 2021, esonerava con effetto immediato la patrocinatrice d'ufficio. L'interessato ha contestualmente impugnato di persona la decisione del GPC con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), chiedendo la nomina di un nuovo patrocinatore. La Corte cantonale ha intimato il reclamo all'avv. B.________, assegnandole un termine per presentare eventuali osservazioni. Un altro collaboratore dello studio legale ha comunicato alla CRP che non presentava osservazioni, siccome la patrocinatrice d'ufficio era stata esonerata dall'assistito e la procedura dinanzi al GPC era conclusa.
F.
Con sentenza del 25 marzo 2022, la CRP ha respinto in quanto ricevibile il reclamo. Ha negato la designazione di un difensore d'ufficio ed ha rifiutato sia una liberazione anticipata dalla misura stazionaria sia eventuali alleggerimenti del regime di esecuzione della stessa.
G.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso dell'11 aprile 2022 al Tribunale federale, lamentando la mancata nomina di un nuovo patrocinatore d'ufficio con contestuale concessione dell'assistenza giudiziaria nella procedura cantonale.
H.
Invitati ad esprimersi sul ricorso, il Procuratore pubblico non ha presentato una risposta, mentre la Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale.
Diritto:
1.
Emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) nell'ambito dell'esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lett. b LTF), la sentenza della CRP può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale (art. 78 segg. LTF). Il ricorrente, che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore e che ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica dell'avversata decisione, è legittimato a proporre questo rimedio (art. 81 cpv. 1 LTF). Il ricorso, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), è quindi ammissibile.
2.
2.1. Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di non avere nominato un nuovo patrocinatore d'ufficio con il beneficio dell'assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo in sede cantonale.
2.2. La procedura per la liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria non è retta direttamente dal CPP, ma dal diritto cantonale (art. 439 cpv. 1 CPP, art. 10 lett. i della legge cantonale sulle esecuzioni delle pene e delle misure per gli adulti, del 20 aprile 2010 [RL 341.100]; DTF 141 IV 187 consid. 1.1). In questo contesto, anche il patrocinio d'ufficio è disciplinato dal diritto cantonale (cfr. sentenza 6B_1069/2021 del 12 novembre 2021 consid. 3.1). Il GPC ha infatti nominato la patrocinatrice d'ufficio in applicazione della Legge cantonale sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio, del 15 marzo 2011 (LAG; RL 178.300; cfr. messaggio del Consiglio di Stato n. 6407 del 12 ottobre 2010 concernente la LAG, pag. 1 e 3). Il Tribunale federale esamina l'applicazione del diritto cantonale sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (sentenza 6B_684/2015 del 1° ottobre 2015 consid. 3.2, in: RtiD I-2016, pag. 192). La censura ricorsuale riguardante la mancata nomina di un nuovo patrocinatore d'ufficio è chiara e può essere vagliata in questa sede.
2.3. In concreto, la Corte cantonale ha rilevato che le condizioni personali del ricorrente, che soffriva di disturbi psichiatrici diagnosticati e disponeva di mezzi finanziari esigui, hanno comportato la designazione di un difensore d'ufficio da parte del GPC per la procedura concernente la rivalutazione della misura terapeutica stazionaria. La CRP ha constatato che la patrocinatrice d'ufficio ha assistito il ricorrente nell'esame della copiosa documentazione agli atti (rapporti, preavvisi, documentazione medica e referti peritali) presentando puntuali osservazioni. La legale è intervenuta nell'ambito della formulazione dei quesiti peritali ed ha partecipato alle audizioni dinanzi alla Commissione per l'esame dei condannati pericolosi e al GPC, chiedendo altresì la delucidazione orale della perizia giudiziaria. La Corte cantonale ha rilevato che soltanto dopo che il GPC ha deciso, il 4 novembre 2021, di mantenere il trattamento stazionario, il ricorrente ha manifestato la volontà di interrompere immediatamente il patrocinio da parte dell'avv. B.________: egli non aveva però sostanziato i motivi per cui la difesa non sarebbe stata efficace o il rapporto di fiducia sarebbe venuto meno. La Corte cantonale ha rilevato che non v'era stata una revoca del patrocinio d'ufficio da parte dell'autorità di nomina. Ha nondimeno ritenuto che, poiché il ricorrente aveva già agito personalmente in precedenti procedure, e considerato che la causa in esame appariva sin dall'inizio priva di probabilità di successo, non si giustificava di designargli un nuovo difensore d'ufficio.
2.4. L'art. 7 LAG prevede che il patrocinio d'ufficio è ordinato quando una parte non designa un patrocinatore pur non essendo manifestamente in grado di condurre la propria causa. Conformemente all'art. 8 cpv. 1 LAG, l'onorario e le spese di patrocinio sono garantiti dallo Stato secondo la tariffa fissata dal Consiglio di Stato. Secondo l'art. 10 LAG, l'autorità competente a concedere l'assistenza giudiziaria e a designare il patrocinatore d'ufficio è quella del merito.
La difesa d'ufficio si caratterizza con il mandato che lo Stato conferisce a un avvocato a favore dell'imputato (DTF 141 IV 344 consid. 4.2 pag. 347). Con la sua designazione, tra l'avvocato e lo Stato si instaura un particolare rapporto di diritto pubblico, nell'ambito del quale il primo è chiamato a svolgere un compito di interesse pubblico, a cui non può di regola sottrarsi (cfr. art. 12 lett. g della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati [LLCA; RS 935.61]; messaggio del Consiglio di Stato, citato, pag. 9). Il secondo gli garantisce un'adeguata retribuzione stabilita sulla base di norme di legge (cfr. art. 8 LAG; DTF 141 IV 344 consid. 4.2 pag. 347). Il mandato riveste carattere obbligatorio per l'avvocato e il cliente d'ufficio. Questi non può opporsi alla designazione di un patrocinatore d'ufficio se è realizzato il principio della necessità di un simile patrocinio (DTF 131 I 217 consid. 2.4 pag. 220). Nemmeno l'avvocato è autorizzato a rifiutare il mandato, tranne in casi eccezionali. Egli non è abilitato a mettere fine al mandato in modo unilaterale e neppure d'intesa con il suo cliente d'ufficio (DTF 141 IV 187 consid. 1.1; 131 I 217 consid. 2.4 pag. 220).
2.5. Alla luce degli esposti principi, risulta quindi che il ricorrente non era autorizzato a revocare personalmente il mandato attribuito dallo Stato al patrocinatore d'ufficio. Né il legale nominato poteva di principio rifiutarsi di continuare a svolgere il suo compito invocando semplicemente il fatto di essere stato esonerato dall'interessato. La Corte cantonale ha infatti rettamente rilevato che il mandato non era stato formalmente revocato dall'autorità. La CRP ha peraltro trasmesso il reclamo del ricorrente alla patrocinatrice d'ufficio, partendo quindi, perlomeno implicitamente, sul presupposto ch'egli continuava a non essere in grado di condurre personalmente la propria causa. Nel giudizio impugnato, ha infatti rilevato che il disturbo della personalità diagnosticato al ricorrente perdurava ed era connesso con la possibile attuazione di reati suscettibili di mettere in pericolo la vita e l'integrità di terze persone. Ora, tali disturbi psichiatrici e la loro relazione con la misura terapeutica stazionaria in corso di esecuzione avevano indotto il GPC a nominare al ricorrente un patrocinatore d'ufficio nell'ambito della procedura in questione. La Corte cantonale non ha per contro esaminato se erano dati motivi che impedivano uno svolgimento efficace del mandato, segnatamente se il rapporto di fiducia tra il ricorrente e la legale si era incrinato al punto tale da imporre una sostituzione della patrocinatrice d'ufficio.
La CRP ha negato la designazione di un patrocinatore d'ufficio per il procedimento di reclamo adducendo che la causa appariva priva di probabilità di successo. Tuttavia, la condizione secondo cui la causa non deve sembrare priva di possibilità di esito favorevole riguarda essenzialmente la concessione dell'assistenza giudiziaria (cfr. art. 3 cpv. 3 LAG), non il patrocinio d'ufficio, per il quale è determinante la tutela degli interessi della parte che non è manifestamente in grado di condurre la propria causa (cfr. art. 7 LAG). Inoltre, il criterio della probabilità di successo o meno del gravame non poteva essere considerato decisivo nella fattispecie, giacché il reclamo presentato personalmente dal ricorrente non conteneva censure motivate (cfr. art. 393 cpv. 2 CPP) concernenti il merito della misura terapeutica litigiosa. Con il gravame dinanzi alla CRP, il ricorrente aveva infatti essenzialmente chiesto solo la nomina di un altro patrocinatore. In tali circostanze, sarebbe spettato alla Corte cantonale esaminare se occorreva confermare per il procedimento di reclamo la patrocinatrice d'ufficio che aveva già seguito la procedura dinanzi al GPC o se esistevano validi motivi che ne imponevano la sostituzione. Omettendo di procedere in tal senso, la Corte cantonale ha manifestamente violato gli art. 7 e 10 LAG, incorrendo quindi nell'arbitrio.
3.
3.1. Ne segue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata. La causa è rinviata alla Corte cantonale per una nuova decisione.
3.2. Non si prelevano spese giudiziarie a carico dello Stato del Cantone Ticino (art. 66 cpv. 4 LTF), né si assegnano ripetibili al ricorrente, che ha agito personalmente dinanzi al Tribunale federale.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La sentenza emanata il 25 marzo 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è annullata.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili della sede federale.
3.
Comunicazione alle parti, alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.
Losanna, 10 giugno 2022
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente:
Il Cancelliere: