4A_265/2022 13.07.2022
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_265/2022
Sentenza del 13 luglio 2022
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Kiss, Giudice presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
C.________ SA,
opponente.
Oggetto
espulsione,
ricorso contro la sentenza emanata il 13 maggio 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2022.43).
Considerando:
che il 4 luglio 2017 la C.________ SA ha locato a A.________e B.________ un appartamento e due parcheggi a Grancia;
che, dopo aver invano diffidato ai sensi dell'art. 257d CO i conduttori a pagare le pigioni e gli acconti delle spese accessorie scoperti, il 29 novembre 2021 la locatrice ha notificato con il modulo ufficiale la disdetta del contratto per il 31 dicembre 2021;
che con decisione 15 marzo 2022 il Pretore del distretto di Lugano ha, in parziale accoglimento di un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, ordinato di liberare i locali;
che con sentenza 13 maggio 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello inoltrato da A.________e B.________;
che, dopo aver ricordato la facoltà - introdotta nel 2011 - di ottenere, qualora siano dati i presupposti dell'art. 257 CPC, uno sfratto senza effettuare una preventiva procedura di conciliazione, la Corte cantonale ha ritenuto la motivazione dell'appello carente, i conduttori non essendosi confrontati in alcun modo con la questione della mora;
che con ricorso 13 giugno 2022A.________e B.________ chiedono, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di annullare i giudizi di prima e seconda istanza;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è stata respinta inaudita altera parte con decreto 16 giugno 2022;
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché questa viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1);
che in concreto il ricorso non soddisfa le predette esigenze di motivazione, i ricorrenti limitandosi in sostanza a riprodurre due articoli del CPC attinenti agli arbitrati (art. 361 e 393 CPC) e a lamentare la mancata considerazione delle loro "osservazioni in merito all'istanza", ma non formulano alcuna censura riferita alle considerazioni della sentenza di appello;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela inammissibile e va deciso dalla Giudice presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido.
3.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 13 luglio 2022
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Kiss
Il Cancelliere: Piatti