2F_22/2022 15.07.2022
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2F_22/2022
Sentenza del 15 luglio 2022
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Beusch,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.A.________e B.A.________,
entrambi patrocinati dall'avv. Nils Obenhaus,
istanti,
contro
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona,
Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Imposta federale diretta (IFD) e imposta cantonale e comunale (ICC) 2017-2019,
domanda di revisione rispettivamente domanda di restituzione del termine in seguito alla sentenza d'inammissibilità del Tribunale federale svizzero del 4 maggio 2022 (2C_186/2022).
Fatti:
A.
Con sentenza del 4 maggio 2022 (causa 2C_186/2022) il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico introdotto da A.A.________ e B.A.________ contro la sentenza emanata il 18 gennaio 2022 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino in materia d'imposta federale diretta e d'imposta cantonale e comunale per gli anni 2017 a 2019. I ricorrenti non avevano infatti provveduto a versare l'anticipo chiesto a titolo di garanzia delle spese giudiziarie (art. 62 cpv. 1 LTF) nemmeno dopo che fosse loro stato assegnato a tale fine un secondo termine con scadenza al 25 aprile 2022 (decreto del 30 marzo 2022 contenente inoltre, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, la comminatoria di non entrata nel merito dell'istanza in caso di inadempimento), il primo termine accordato fino al 22 marzo 2022 (decreto del 28 febbraio 2022) essendo scaduto inutilizzato.
B.
B.a.
Il 20 maggio 2022 l'avvocato di A.A.________ e B.A.________ ha presentato al Tribunale federale, in lingua tedesca, una domanda di riconsiderazione della sentenza d'inammissibilità resa il 4 maggio 2022 ("Wiedererwägung des Eintretens auf die Beschwerde vom 24.2.2022") rispettivamente di restituzione del termine per versare l'anticipo delle spese chiesto ai suoi patrocinati ("Wiederherstellung der Frist zur Zahlung des Vorschusses"). Appellandosi in particolare all'art. 49 LTF ha affermato che né lui né i suoi clienti avevano ricevuto il decreto del 30 marzo 2022, malgrado il fatto che l'assegnazione di un nuovo termine in caso di inosservanza di quello scadente il 22 marzo 2022 fosse stato loro annunciato con scritto del 21 marzo 2022. Doveva pertanto ora essere accordato ai suoi patrocinati un (nuovo) termine per procedere al pagamento in questione.
B.b. Il 31 maggio 2022 A.A.________ e B.A.________ hanno provveduto a versare fr. 2'000.-- alla Cassa del Tribunale federale con riferimento alla causa 2C_186/2022.
B.c. Il 1° giugno 2022 l'avvocato degli istanti è stato invitato ad esprimersi sul tracciamento degli invii della posta in possesso del Tribunale federale (agli atti della causa 2C_186/2022), da cui risultava che il decreto del 30 marzo 2022 era stato intimato mediante atto giudiziario presso il suo studio legale e vi era stato ricevuto il 31 marzo successivo. L'avvocato di A.A.________e B.A.________ si è espresso al riguardo con scritto del 15 giugno 2022.
Non è stato ordinato alcun altro atto istruttorio.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio giuridico che gli viene sottoposto (DTF 146 IV 185 consid. 2, con rinvii).
1.2. Secondo l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge di regola nella lingua della decisione impugnata. Non sussistono in concreto motivi che giustificherebbero di derogare a tale principio e cambiare - come richiesto dall'avvocato degli istanti il quale fa valere che né lui né il suo personale né, infine, i suoi clienti padroneggiano l'italiano - la lingua del procedimento ed emanare la presente sentenza in tedesco. In effetti, come tutti gli avvocati che esercitano in Svizzera, l'avvocato degli istanti è tenuto a conoscere le lingue nazionali (sentenza 4A_27/2020 del 25 giugno 2020 consid. 10; decreto 2C_736/2010 del 7 ottobre 2010 e rispettivi rinvii). Inoltre occorre rammentargli che, giusta l'art. 12 lett. a della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61) un avvocato deve esercitare la propria professione con cura e diligenza, a regola d'arte, ciò che implica che può assumere un mandato soltanto se sin dall'inizio può occuparsene in modo soddisfacente e in tempo utile (sentenza 1B_196/2022 del 25 aprile 2022 consid. 3.2). Nella fattispecie, osservato che il mandato assunto concerne una causa che attiene al Cantone Ticino e che quindi si svolge, di principio, in italiano (cosiddetto principio della territorialità vedasi DTF 136 I 149 consid. 4.1; 122 I 236 consid. 2; 121 I 196 consid. 5; 83 III 56 e rispettivi riferimenti), l'avvocato degli istanti, conscio della problematica, doveva pertanto adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di tutelare gli interessi dei suoi patrocinati e quindi, se necessario, fare tradurre senza indugio la corrispondenza scambiata con l'autorità adita di cui pretende ora non capire il contenuto.
2.
2.1. Nell'istanza del 20 maggio 2022 l'avvocato degli istanti aveva chiesto la riconsiderazione della sentenza emessa il 4 maggio 2022. Ora, le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF). Il riesame di una fattispecie già oggetto di giudizio da parte del Tribunale federale è di principio escluso. Quest'ultimo può intervenire su un proprio giudizio solo se sussiste un motivo di revisione tra quelli previsti dall'art. 121 segg. LTF. La domanda di riconsiderazione del caso dev'essere pertanto trattata come un'istanza di revisione.
2.2. Sennonché nella fattispecie l'avvocato degli istanti non si confronta compiutamente con la sentenza 2C_186/2002 né indica per quale dei motivi previsti dagli artt. 121 segg. LTF la stessa dovrebbe essere addotta in revisione. Simili motivi non risultano inoltre nemmeno in maniera indiretta da una lettura di quanto fatto valere. L'istanza di revisione è di conseguenza inammissibile (vedasi 2F_13/2021 del 5 maggio 2021 consid. 2.2 e richiamo).
3.
3.1. Dopo aver preso conoscenza dell'avviso di tracciamento degli invii della posta figurante agli atti (della causa 2C_186/2022), da cui risulta che il decreto del 30 marzo 2022 è stato notificato il 31 marzo 2022 presso il suo studio legale, l'avvocato degli istanti ha dichiarato al Tribunale federale di rinunciare espressamente ad appellarsi all'art. 49 LTF e sollecita ora una restituzione del termine per versare l'anticipo delle spese, invocando la libertà della lingua garantita dall'art. 18 Cost. Al riguardo adduce che a causa delle sue manifeste carenze linguistiche e di quelle del suo personale (in italiano), non è stato capito il contenuto del sopramenzionato decreto, cioè che vi veniva fissato un termine con una comminatoria d'inammissibilità legata allo stesso. Aggiunge poi che il primo decreto del 28 febbraio 2022, oltre ad essere stato ricevuto solo il 14 marzo 2022, conteneva un termine inusualmente breve, scadente al 16 marzo 2022, in dispregio di quanto previsto dall'art. 62 LTF. In queste condizioni considera che il primo termine validamente assegnato sarebbe quello scadente il 25 aprile 2022 (decreto del 30 marzo 2022) ragione per cui i suoi patrocinati avrebbero diritto ad ottenere un secondo termine per versare l'anticipo, peraltro già fornito il 30 maggio 2022.
3.2. Secondo l'art. 50 LTF se, per un motivo diverso dalla notificazione viziata, una parte o il suo patrocinatore sono stati impediti senza loro colpa di agire nel termine stabilito, quest'ultimo è restituito in quanto, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, la parte ne faccia domanda motivata e compia l'atto omesso (cpv. 1). La restituzione di un termine può essere accordata anche dopo la notificazione della sentenza; in tal caso la sentenza è annullata (cpv. 2). Trattasi di un'eccezione al principio posto dall'art. 61 LTF, secondo il quale le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate. Anche se ha effetti simili, il ripristino del termine dopo la notifica della sentenza non è però una questione di revisione, ma mira a correggere un'omissione (sentenza 6F_26/2021 del 28 marzo 2022 consid. 2.2 e richiami).
La restituzione del termine di cui all'art. 50 cpv. 1 LTF presuppone, tra l'altro, un impedimento non colpevole della parte o del suo rappresentante ad agire nel termine accordato. Non vi può infatti essere restituzione del termine se la parte o il suo rappresentante non sono stati impediti di agire in tempo utile. Ciò è il caso quando l'inazione è dovuta a una colpa, a una scelta deliberata oppure a un errore. In altre parole, vi è impedimento ad agire nel termine assegnato quando niente può essere rimproverato alla parte o al suo rappresentante. Al riguardo va precisato che, per prassi costante, colui che fa capo a un avvocato che rappresenta i suoi interessi dinanzi alle autorità risponde degli atti di costei e di quelli dei suoi ausiliari come se fossero i propri. Altrimenti detto, il comportamento del patrocinatore e quello dei suoi ausiliari va ascritto alla parte (sentenze 6F_26/2021 già citata consid. 2.1 e 2F_33/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 3 e rispettivi riferimenti).
3.3. Nel caso specifico il patrocinatore degli istanti, dopo essere stato confrontato all'avviso di tracciamento degli invii della posta, non pretende più di non avere ricevuto il decreto del 30 marzo 2022, bensì di non averne capito il contenuto dato che né lui né il suo personale comprendono l'italiano. Sennonché un simile motivo non costituisce all'evidenza un impedimento non colpevole nel senso richiesto dall'art. 50 cpv. 1 LTF. Come già illustrato in precedenza oltre al fatto che, come tutti gli avvocati che esercitano in Svizzera, il qui patrocinatore degli istanti è tenuto a conoscere le lingue nazionali (cfr. supra consid. 1.2), egli ha il dovere di esercitare l'avvocatura con cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA) ciò che implica (come già accennato in precedenza, cfr. supra consid. 1.2) che assuma un mandato soltanto se sin dall'inizio può occuparsene in modo soddisfacente, ciò che manifestamente non è stato il caso in concreto. Le asserite manifeste carenze linguistiche del patrocinatore e del suo personale non costituiscono in effetti un motivo scusabile ai sensi della prassi, siccome incombeva all'avvocato adottare tutte le misure necessarie affinché il mandato assunto sia eseguito nelle regole dell'arte. Non essendovi impedimento non colpevole l'istanza va pertanto respinta, le tre condizioni poste dall'art. 50 cpv. 1 LTF essendo cumulative.
3.4. Infine, a titolo abbondanziale, va aggiunto che contrariamente a quanto addotto nelle determinazioni del 15 giugno 2022, il (primo) termine fissato nel decreto del 28 febbraio 2022 non scadeva il 16 marzo 2022, bensì il 22 marzo successivo ed era quindi un termine congruo ai sensi dell'art. 62 LTF. Il fatto che a causa di problemi tecnici, che gli incombeva di risolvere, il patrocinatore degli istanti ha potuto prendere conoscenza di questo decreto solo il 14 marzo 2022, non è un motivo scusabile costitutivo d'impedimento non colpevole ai sensi dell'art. 50 LTF (sentenza 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.2), oltre a non rendere il termine ivi assegnato insufficiente rispettivamente ad annullarlo.
3.5. Per concludere mal si capisce il richiamo dell'avvocato alla libertà della lingua garantita dall'art. 18 Cost. - alla quale peraltro si limita ad accennare (artt. 42 e 106 LTF) - dato che nell'ambito della procedura avviata dinanzi al Tribunale federale egli ha potuto esprimersi nella propria lingua, ossia il tedesco (su questo tema vedasi DTF 136 I 149) e che in concreto non sono dati motivi, come già illustrato (cfr. supra consid. 1.2), che permetterebbero di derogare a quanto prescritto dall'art. 54 cpv. 1 prima frase LTF.
4.
Premesse queste considerazioni, l'istanza di restituzione del termine dev'essere respinta. Tenuto conto dei fatti della causa, si giustifica di porre le spese a carico dell'avvocato degli istanti (art. 66 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Trattata quale domanda di revisione, l'istanza è inammissibile.
2.
L'istanza di restituzione del termine è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'avv. Nils Obenhaus, patrocinatore degli istanti.
4.
Comunicazione al patrocinatore degli istanti, alla Divisione delle contribuzioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nonché e all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo.
Losanna, 15 luglio 2022
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud