2C_550/2015 01.10.2015
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
Sentenza del 1° ottobre 2015
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Seiler, Stadelmann,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione di disciplina degli avvocati
del Cantone Ticino,
c/o avv. Brenno Canevascini,
Oggetto
Misura disciplinare (multa),
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 13 maggio 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
Nel corso del 2011, l'avv. A.________ ha assunto la rappresentanza di B.B.________ e C.B.________ nell'ambito di una procedura di divorzio su richiesta comune, per la quale ha domandato l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio in favore di entrambi.
Con decisione del 6 marzo 2012, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano ha accolto l'istanza formulatagli. Siccome la legale non gli aveva fatto pervenire nessuna nota professionale, né aveva fornito elementi per quantificare il proprio intervento, egli ha stimato il valore delle prestazioni in fr. 1'924.55. La decisione del Pretore è cresciuta in giudicato incontestata.
B.
L'8 marzo 2012, I'avv. A.________ ha inviato ai suoi clienti una nota professionale dettagliata che portava la dicitura "concerne: procedura di divorzio". Con tale atto, ha chiesto loro a saldo l'importo di fr. 8'513.45, cioè l'importo di fr. 10'438.-- dedotto l'importo di fr. 1'924.55 stabilito dal Pretore.
Considerando illecita la richiesta di un onorario integrativo a quello riconosciuto dal Giudice civile, B.B.________ ha nel seguito segnalato l'agire della sua legale alla Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino.
C.
Invitata ad esprimersi in merito alla segnalazione ricevuta dalla citata Commissione, I'avv. A.________ ha negato ogni addebito.
Nella sua presa di posizione, ha in particolare sostenuto che, benché si riferisse pro forma alla procedura di divorzio, la fattura dell'8 marzo 2012 concerneva in realtà anche altre vertenze, per le quali era stato concordato un onorario di fr. 10'000.--.
D.
Constatato come avesse richiesto ai clienti un onorario supplementare rispetto a quanto stabilito dal Pretore nella procedura di divorzio, con decisione del 21 novembre 2013 la Commissione di disciplina ha inflitto all'avv. A.________ una multa di fr. 1'000.-- per avere violato i doveri professionali di cui agli art. 12 lett. a e g della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA, RS 935.61) e 18 della legge ticinese sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL/TI 3.2.1.1).
Su ricorso, detta pronuncia è stata però annullata e l'incarto rinviato alla Commissione di disciplina per ulteriori accertamenti.
E.
Esperiti gli atti istruttori richiesti, il 3 giugno 2014 la Commissione di disciplina ha emanato una decisione di identico contenuto della prima.
Adito con un nuovo ricorso dall'avv. A.________ ed esaminata la vertenza nel merito, il Tribunale amministrativo ha questa volta deciso che l'impugnativa andasse respinta. Anche a suo avviso, il divieto di emettere note integrative nei confronti di clienti a beneficio del gratuito patrocinio è stato infatti violato; la misura disciplinare inflitta risulta inoltre proporzionata.
F.
Il 24 giugno 2015, l'avv. A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui, in riforma del giudizio reso dal Tribunale cantonale amministrativo, chiede che la decisione della Commissione di disciplina sia annullata e che alla segnalazione di B.B.________ non venga dato alcun seguito di carattere disciplinare.
Chiamate ad esprimersi, sia la Corte cantonale che la Commissione di disciplina hanno rinunciato a formulare osservazioni. Entrambe postulano comunque il rigetto del gravame.
Diritto:
1.
Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF), il ricorso concerne una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso è stato presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria della pronuncia contestata, con interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF). Sotto i profili evocati, l'impugnativa è quindi di massima ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
2.
2.1. Con ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (DTF 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Salvo che per i casi citati dall'art. 95 LTF, con questo rimedio non è invece possibile criticare la violazione del diritto cantonale in quanto tale, di cui può semmai venire denunciata un'applicazione lesiva del diritto federale e, segnatamente, del divieto d'arbitrio o di altri diritti costituzionali (DTF 133 III 462 consid. 2.3 pag. 466).
Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); la violazione di diritti fondamentali è però esaminata solo se il ricorrente ha sollevato e motivato una precisa critica in tal senso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2).
L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa, aspetto che, insieme a quello dell'asserito arbitrio, compete all'insorgente sostanziare (art. 97 cpv. 1 LTF).
2.3. In relazione all'apprezzamento delle prove e all'accertamento dei fatti, il Tribunale federale riconosce al Giudice del merito un ampio potere. Ammette cioè una violazione dell'art. 9 Cost. solo qualora l'istanza inferiore non abbia manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbia omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se, sulla base dei fatti raccolti, abbia tratto delle deduzioni insostenibili (sentenza 2C_892/2010 del 26 aprile 2011 consid. 1.4).
Anche in questo caso, conformemente a quanto previsto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, spetta al ricorrente dimostrare con precisione, e per ogni accertamento di fatto censurato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, per quale ragione l'apprezzamento dell'autorità adita sia insostenibile e in che misura la violazione invocata sarebbe suscettibile d'avere un'influenza sull'esito del litigio (DTF 133 IV 286 consid. 1.4 pag. 287 seg.; 128 I 295 consid. 7a pag. 312).
2.4. Come indicato anche nel seguito, l'impugnativa adempie solo in minima parte alle condizioni di motivazione esposte.
Nella misura in cui non le rispetta - segnatamente poiché l'insorgente vi si esprime come se si rivolgesse a una Corte che rivede liberamente sia i fatti che il diritto - essa è pertanto inammissibile.
3.
Adito per la seconda volta dalla qui ricorrente, il Tribunale amministrativo ha confermato la decisione della Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino. Osservato che il giudizio poteva essere pronunciato sulla base degli atti, senza ulteriore istruttoria, richiamati nel contempo l'art. 12 lett. a e g LLCA, l'art. 18 LAvv/TI e l'art. 17 del Codice di deontologia che la Federazione svizzera degli avvocati ha adottato il 10 giugno 2005, ha infatti rilevato:
che sulla base degli accertamenti eseguiti dalla Commissione e sulla scorta dei documenti agli atti, emerge senz'ombra di dubbio che parecchie prestazioni elencate nella nota d'onorario dell'8 marzo 2012 concernono la procedura per la quale i coniugi B.________ sono stati posti al beneficio del gratuito patrocinio;
che non solo l'insorgente ha richiesto ai clienti ciò che non è stato ammesso a titolo di gratuito patrocinio, ma ha pure posto in fatturazione separata prestazioni già riconosciute dal Pretore;
che, se la ricorrente avesse ritenuto insufficiente l'onorario fissato con decisione del 6 marzo 2012 del Pretore, avrebbe dovuto avvalersi dei rimedi giuridici a sua disposizione, così da farsi riconoscere anche onorari e spese a suo dire connessi con la procedura, piuttosto che recuperarli dai clienti medesimi;
che nulla muta a queste conclusioni il fatto che la patrocinatrice si sia occupata pure di altre incombenze riguardanti i coniugi B.________, siccome niente le avrebbe impedito di fatturare ulteriormente e in un secondo tempo anche le prestazioni svolte in altri ambiti, non connessi materialmente con la procedura di divorzio e quindi non coperti dal gratuito patrocinio;
che nella fattispecie in esame decisivo è in ogni caso il fatto che l'insorgente ha emesso una fattura per attività già coperte e riconosciute dal gratuito patrocinio, contravvenendo così alle regole professionali di cui agli art. 12 lett. a e g LLCA e 18 LAvv/TI;
che nell'ambito della commisurazione della misura disciplinare da infliggere, la Commissione gode di un ampio potere di apprezzamento e che, nella fattispecie in esame, una multa di fr. 1'000.-- appare adeguata alle circostanze, nonché rispettosa del principio della proporzionalità.
4.
Prendendo posizione in merito al querelato giudizio, nell'impugnativa viene innanzitutto sostenuto che il riconoscimento della violazione delle regole professionali constatata sia il risultato di un accertamento manifestamente inesatto dei fatti.
A mente della ricorrente, la conclusione tratta dal Tribunale amministrativo secondo cui la fattura inviata l'8 marzo 2012 costituisce una nota integrativa, concernente attività già coperte e riconosciute dal gratuito patrocinio, non rispecchia in effetti il reale accadimento dei fatti ed è pertanto arbitraria.
4.1. Come già rilevato, critiche all'accertamento dei fatti fondate sulla violazione dell'art. 9 Cost. - come quella qui in discussione (precedente consid. 2.2-2.3) - necessitano di una motivazione da cui emerga in che misura i giudici cantonali non abbiano compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, abbiano omesso senza seria ragione di tenere conto di un mezzo di prova importante o abbiano proceduto a deduzioni insostenibili (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).
4.2. Nel caso che ci occupa, una simile, qualificata, motivazione non è stata però formulata.
4.2.1. Nelle pagine da 4 a 12 del ricorso, l'insorgente presenta infatti un lungo esposto della fattispecie (nel quale si sofferma ad esempio nel dettaglio sul programma di fatturazione da lei utilizzato), che non è per sua natura idoneo a correggere o a precisare le constatazioni di fatto contenute nel giudizio impugnato (Claude-Emmanuel Dubey, La procédure de recours devant le Tribunal fédéral, in François Bellanger/Thierry Tanquerel [ed.], Le contentieux administratif, 2013, 137 segg.,159 segg.).
4.2.2. Anche nel resto dell'impugnativa, si limita poi a far valere una differente lettura di taluni atti, rispettivamente a riferirsi a quanto illustrato "in narrativa" (ovvero nelle già citate pagine da 4 a 12), omettendo così di sostanziare l'asserita arbitrarietà della querelata pronuncia attraverso dei riscontri concreti, precisi e facilmente verificabili (sentenze 2C_539/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 6.2; 2C_826/2013 del 3 aprile 2014 consid. 6.1; 2C_896/2013 del 17 marzo 2014 consid. 5.2 e 2C_50/2014 del 28 maggio 2014 consid. 2.4: giudizio, l'ultimo citato, in cui viene per altro anche indicato che, al pari di un'estesa esposizione di fatto anteposta alla parte in diritto, aggiunte e precisazioni formulate qua e là nel gravame non sono idonee a dimostrare un accertamento dei fatti insostenibile e quindi arbitrario).
4.3. Del resto, in relazione al sussistere di una fatturazione integrativa, le conclusioni tratte nel giudizio impugnato appaiono invero del tutto condivisibili.
4.3.1. Come indicato dai Giudici ticinesi attraverso degli esempi concreti (preparazione dell'istanza e della convenzione di divorzio), una parte delle prestazioni elencate nella fattura dell'8 marzo 2012 insieme al dispendio di tempo per ciascuna di esse, si riferisce in effetti manifestamente alla procedura di divorzio in quanto tale, per la quale i clienti della ricorrente erano stati posti a beneficio del gratuito patrocinio.
4.3.2. L'intento di recuperare dai clienti stessi ciò che il Pretore non aveva concesso con la tassazione d'ufficio risulta nel contempo dallo scritto del 7 marzo 2012 accluso alla fattura, nel quale l'insorgente indica a chiare lettere alla sua patrocinata che il lavoro da lei svolto andava ben oltre le 9 ore tassate dallo Stato e giustifica di fatto un'ulteriore fatturazione, sulla base di una tariffa di fr. 180.--/h, proprio anche in relazione a prestazioni quali quelle appena menzionate nel considerando 4.3.1.
4.4. In base alle censure espresse nel ricorso interposto davanti al Tribunale federale, così come ai fatti che risultano dal querelato giudizio, che non sono stati messi validamente in discussione e che vincolano pertanto anche questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF), resta ora da verificare la correttezza dell'applicazione del diritto determinante e, segnatamente, dell'art. 12 lett. a e g LLCA.
5.
Il giudizio impugnato non offre tuttavia il fianco a critiche nemmeno da questo ulteriore punto di vista.
5.1. L'art. 12 lett. LLCA prescrive che l'avvocato deve esercitare la professione con cura e diligenza (lett. a); parallelamente esso indica che l'avvocato è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto (lett. g). Per consolidata giurisprudenza, l'emissione di fatture integrative a clienti a beneficio dell'assistenza giudiziaria, costituisce una violazione dei doveri professionali; il patrocinatore d'ufficio non ha in effetti diritto di farsi indennizzare dal suo patrocinato, e ciò vale anche quando il montante ricevuto dallo Stato non corrisponde all'onorario completo (sentenze 9C_387/2012 del 26 settembre 2012 consid. 3.1; 2C_452/2011 del 25 agosto 2011 consid. 5.1; 2C_379/2009 del 7 dicembre 2009 consid. 3.1 e 2A.196/2005 del 26 settembre 2005 consid. 2.3 con ulteriori rinvii).
Una mancanza di cura nell'esercizio della professione di avvocato giustifica tuttavia un intervento disciplinare solo se raggiunge obiettivamente un peso significativo, tale da necessitare - nell'interesse pubblico, ovvero al di là di quanto previsto dalle norme che regolano il mandato - la pronuncia di una sanzione (sentenza 2C_878/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 5.1; 2C_452/2011 del 25 agosto 2011 consid. 5.1 e 2C_379/2009 del 7 dicembre 2009 consid. 3.2).
5.2. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha accertato in maniera vincolante anche per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) che una parte delle prestazioni elencate nella fattura dell'8 marzo 2012 si riferisce alla procedura di divorzio, per la quale i clienti della ricorrente erano stati posti a beneficio del gratuito patrocinio e che la nota loro inviata aveva un chiaro carattere integrativo.
Sempre in base agli accertamenti svolti dal Tribunale amministrativo, occorre inoltre rilevare che, dopo aver rinunciato a impugnare la decisione pretorile, nella nota d'onorario dell'8 marzo 2012 l'insorgente non solo ha richiesto ai clienti di essere remunerata per prestazioni che non rientravano tra quelle ammesse a titolo di gratuito patrocinio, ma ha pure posto in fatturazione prestazioni già riconosciute dal Giudice civile.
5.3. Contrariamente a quanto rilevato nell'impugnativa, in ragione delle molteplici mancanze riscontrate, che non necessitano di essere intenzionali (sentenza 2C_379/2009 del 7 dicembre 2009 consid. 3.2), la constatazione della violazione dell'art. 12 LLCA non può quindi che essere condivisa anche in relazione al caso concreto.
5.3.1. Per giurisprudenza constante, l'emissione di una fattura integrativa a un cliente a beneficio dell'assistenza giudiziaria, costituisce in effetti una violazione dei doveri professionali per la quale è di regola giustificato prendere delle misure disciplinari (sentenza 2A.196/2005 del 26 settembre 2005 consid. 2.3 con riferimento a DTF 108 Ia 11 consid. 3 pag. 13, a DTF 117 Ia 22 consid. 4e pag. 26 e a DTF 122 I 322 consid. 3b pag. 325 seg.; sentenze 9C_387/2012 del 26 settembre 2012 consid. 3.1; 2C_452/2011 del 25 agosto 2011 consid. 5.1, 2C_379/2009 del 7 dicembre 2009 consid. 3.1).
5.3.2. D'altra parte, la causa che è qui in discussione non può nemmeno essere assimilata a fattispecie come quella trattata nella sentenza 2C_379/2009 del 7 dicembre 2009 in cui, benché in presenza di una nota professionale integrativa, il Tribunale federale aveva negato la violazione dell'art. 12 lett. a LLCA. In quello specifico caso, richiamato anche dalla ricorrente, la fatturazione supplementare concerneva in effetti unicamente un importo complessivo di fr. 140.-- ed era nel contempo dovuta a una svista manifesta. Nella fattispecie in esame una svista manifesta è però tutt'altro che dimostrata. Anzi, accertato è semmai stato il contrario, e cioè che la fatturazione integrativa è avvenuta in modo deliberato (precedenti consid. 4.3.1 e 4.3.2).
5.4. Alla luce del divieto di emettere fatture integrative di cui si è detto, mal si comprende infine anche il rimprovero secondo cui - indicando che la ricorrente avrebbe potuto emettere in un "secondo tempo" la nota separata per le prestazioni svolte negli ambiti non connessi con la procedura di divorzio (ovvero per la consulenza fiscale, per la rappresentanza in ambito esecutivo e d'incasso, ecc.) - la Corte cantonale avrebbe violato "il principio generale della libertà contrattuale delle parti".
5.4.1. Ritenuto che la fatturazione integrativa di prestazioni inerenti alla procedura di divorzio le era preclusa, l'insorgente avrebbe in effetti proprio dovuto agire nel senso indicato dal Tribunale amministrativo: mettendo a disposizione del Pretore gli elementi necessari a valutare l'impegno profuso nella procedura di divorzio rispettivamente impugnando la decisione con cui lo stesso ha stimato il valore delle prestazioni da lei fornite in fr. 1'924.55; quindi limitando la propria fatturazione ai clienti alle prestazioni fornite in altri ambiti.
5.4.2. Anche il richiamo al già citato accordo di una rimunerazione complessiva di fr. 10'000.-- (precedente consid. C) non giova inoltre alla ricorrente. Intanto, nonostante sia dato per acquisito da quest'ultima, esso non è oggetto di nessuna presa di posizione definitiva da parte della Corte cantonale. Inoltre, quello che il Tribunale federale non può non constatare è ciò che emerge dalla fattura dell'8 marzo 2012 e dalla lettera che l'accompagna: ovvero che, quand'anche la ricorrente avesse redatto la sua nota "badando di non superare" l'importo di fr. 10'000.--, la cifra di fr. 8'513.45 richiesta a saldo risulta da un elenco dettagliato e preciso del tempo investito dalla legale per ogni sua prestazione e dall'applicazione al risultato ottenuto (96 h) di una tariffa altrettanto precisa (fr. 180.--/h).
5.4.3. Proprio il procedere descritto ha portato però a evidenziare la violazione riscontrata. Contrariamente a quanto permesso, detto elenco conteneva infatti ancora prestazioni inerenti alla procedura di divorzio, su cui si era già pronunciato definitivamente il Pretore nell'ambito della decisione sull'assistenza giudiziaria.
6.
6.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso risulta infondato e dev'essere respinto.
6.2. Le spese vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 1° ottobre 2015
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
Il Cancelliere: Savoldelli