2C_8/2019 01.02.2019
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_8/2019
Sentenza del 1° febbraio 2019
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Zünd, Stadelmann,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________ e C.________,
Commissione per l'avvocatura, Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
Oggetto
svincolo dal segreto professionale,
ricorso contro la sentenza emanata il 5 dicembre 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2018.360).
Fatti:
Tra A.________ e gli avvocati B.________ e C.________ è in atto un contenzioso in relazione all'ammontare di onorari da loro fatturatigli. Con decisione del 10 luglio 2018, la Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello ha accolto l'istanza di questi ultimi e concesso la liberazione dal segreto professionale, nella misura necessaria a procedere all'incasso degli importi tuttora scoperti. Lo svincolo, negato in prima battuta dal cliente, è stato confermato anche dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, con sentenza del 5 dicembre 2018.
Il 2 gennaio 2019 A.________ si è rivolto al Tribunale federale domandando che il giudizio della Corte cantonale sia annullato, che i legali vengano obbligati al pagamento delle spese e delle tasse da lui sostenute " per tutti i reclami e ricorsi effettuati"e che "la condotta illecita" dei due legali "venga segnalata alle autorità competenti". Il Tribunale federale ha chiesto alle istanze cantonali la trasmissione degli atti; non ha per contro ordinato scambi di scritti.
Diritto:
1.
L'impugnativa è diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) in una causa di diritto pubblico che non ricade tra le eccezioni previste dall'art. 83 LTF (sentenze 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 1 e 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 2.1). Presentata nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), va pertanto esaminata quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF.
Conclusioni volte direttamente alla modifica di decisioni diverse da quella dell'istanza precedente sono tuttavia inammissibili.
2.
2.1. L'avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione (art. 13 cpv. 1 della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati [LLCA; RS 935.61]; art. 321 cifra 1 CP). Tra gli aspetti che ricadono sotto il segreto professionale dell'avvocato, rientra già l'esistenza di un mandato tra avvocato e cliente. Anche per procedere in giudizio all'incasso della propria nota d'onorario, il legale deve quindi ottenere il preventivo svincolo dal suo segreto professionale (sentenze 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 3.2 e 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.1). Lo svincolo dal segreto professionale va domandato in primo luogo al cliente; in caso di rifiuto, deve pronunciarsi l'autorità di vigilanza (DTF 142 II 307 consid. 4.3 pag. 310 segg.; sentenze 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 3.2; 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.1 e 2C_1127/2013 del 7 aprile 2014 consid. 3.1).
2.2. Lo svincolo dal segreto professionale non ha conseguenze di carattere materiale; permette unicamente a chi lo ottiene di far valere in giudizio le proprie pretese senza violare il segreto tutelato sia a livello di norme disciplinari che di codice penale. Esso non pregiudica quindi in nessun modo un successivo processo civile; l'unica conseguenza dello svincolo, nella misura necessaria a procedere all'incasso, è quella di non permettere al mandante di richiamarsi al diritto alla salvaguardia del segreto in tale ambito (sentenze 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 3.3; 2C_1127/2013 del 7 aprile 2014 consid. 3.3.1 e 2C_42/2010 del 28 aprile 2010 consid. 3.3).
2.3. Per decidere se lo svincolo dal segreto professionale dell'avvocato vada o no concesso, bisogna ponderare i differenti interessi in gioco. In caso di richiesta di svincolo per procedere all'incasso di onorari non pagati, l'interesse degno di protezione richiesto all'avvocato è di regola dato; ad esso si oppone l'interesse istituzionale e, di principio, anche personale del cliente al mantenimento della confidenzialità del mandato, alla cui dimostrazione non vanno poste esigenze eccessive (DTF 142 II 307 consid. 4.3.3 pag. 311; sentenze 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 3.4; 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.2). Svolgendo tale ponderazione possono essere prese in considerazione pure le ragioni che hanno eventualmente impedito all'avvocato di domandare degli anticipi (sentenza 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.2 con ulteriori rinvii).
3.
A differenza di quanto rilevato nell'impugnativa, la valutazione svolta nel caso in esame dai Giudici ticinesi è conforme al diritto federale.
3.1. Rilevato a ragione che - in fattispecie come quella in discussione, concernente una richiesta di svincolo per procedere all'incasso di onorari scoperti - l'interesse degno di protezione richiesto all'avvocato è di regola dato, essi hanno infatti constatato che il ricorrente non fa da parte sua valere nessun interesse contrario e prevalente al mantenimento del segreto (sentenze 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 3.5 e 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.3).
3.2. Sostenendo che gli importi richiesti a saldo, dopo aver dedotto i diversi acconti già versati, sarebbero dovuti solo in parte e che la documentazione da lui prodotta in causa ne sarebbe la prova, fa d'altra parte leva su aspetti - quali quello della qualità e della quantità del lavoro svolto dai suoi ex-legali o della tariffa da essi applicata - che esulano dall'oggetto della procedura di svincolo. Sempre come indicato nella querelata sentenza, quella della fondatezza o meno delle pretese pecuniarie avanzate - che il ricorrente continua a mettere in primo piano - è infatti una questione che va trattata e approfondita in altre sedi e, segnatamente, in quella civile (sentenza 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 3.3).
3.3. Nella situazione descritta, ovvero in assenza di un interesse contrapposto e preminente del ricorrente, non è quindi il solo interesse istituzionale al mantenimento del segreto a dover prevalere, bensì quello dei legali allo svincolo dello stesso (sentenze 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 3.5; 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.4 e 2C_586/2015 del 9 maggio 2016 consid. 4.4, non pubblicato in DTF 142 II 307). Come già rilevato, tale decisione non comporta conseguenze di carattere materiale, e non pregiudica così in nessun modo le procedure di merito che le parti vorranno promuovere.
4.
4.1. Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va respinto secondo la procedura prevista dall'art. 109 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
4.2. Già solo in considerazione del fatto che non ha avuto luogo nessuno scambio di scritti, ed essi non sono pertanto incorsi in nessun tipo di spesa in sede federale, ai legali opponenti non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 1 LTF). In costellazioni come quella in esame, in cui dei legali agiscono in causa a tutela dei propri interessi, il riconoscimento di ripetibili è del resto ammesso solo eccezionalmente (DTF 129 II 297 consid. 5 pag. 304; sentenze 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 4 e 2C_704/2016 del 6 gennaio 2017 consid. 3.6).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, alla Commissione per l'avvocatura e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 1° febbraio 2019
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli