6B_705/2020 12.08.2020
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_705/2020
Sentenza del 12 agosto 2020
Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Denys, Presidente,
Muschietti, Koch,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Luca Pestelacci,
opponenti.
Oggetto
Tentata coazione,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 26 aprile 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.240+295).
Fatti:
A.
Nel corso del 2015 l'avv. B.________ ha assunto il mandato di difendere gli interessi dei coniugi C.________ nel contesto di una vertenza afferente all'esecuzione di un contratto di appalto relativo alla costruzione della loro abitazione. Secondo i coniugi la casa avrebbe presentato diversi difetti di cui D.________ SA, unitamente ad altre ditte, sarebbe stata una delle potenziali responsabili.
Allo scopo di interrompere il termine di prescrizione, il 3 luglio 2015l'avv. B.________ ha incoato, in nome e per conto dei suoi clienti, una procedura esecutiva per un importo di fr. 200'000.-- nei confronti delle ditte intervenute nell'edificazione dell'opera, tra cui D.________ SA. Il precetto esecutivo a questa fatto spiccare è del 10 luglio 2015 e l'avv. B.________ vi figura quale rappresentante dei creditori.
Il 31 luglio 2015 A.________, in rappresentanza di D.________ SA di cu i è il presidente, ha a sua volta avviato una domanda di esecuzione nei confronti dell'avv. B.________ per "danni da ingiusta esecuzione" per un importo di fr. 300'000.-- oltre interessi. Il precetto esecutivo fattogli notificare è del 15 settembre 2015. D.________ SA ha fatto altresì spiccare dei precetti esecutivi, di medesima data, anche contro ognuno dei coniugi C.________, per un importo di complessivi fr. 225'400.55 oltre interessi, di cui fr. 14'600.55 con riferimento alla fattura del 7 settembre 2011, fr. 10'800.-- per "spese notarili" e fr. 200'000.-- per "danni da ingiusta esecuzione".
In due occasioni, il 17 settembre 2015 e il 13 aprile 2017, l'avv. B.________ ha diffidato D.________ SA a ritirare il precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti.
B.
In seguito a questi fatti, con decreto d'accusa del 30 maggio 2018 il Procuratore pubblico ha ritenuto A.________ autore colpevole di tentata coazione.
C.
Statuendo sull'opposizione di A.________, con sentenza del 2 settembre 2019 il Giudice della Pretura penale lo ha prosciolto dal reato ascrittogli.
D.
Accogliendo l'appello inoltrato da B.________, con sentenza del 26 aprile 2020 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha riconosciuto A.________ autore colpevole di tentata coazione ai danni dell'avv. B.________ (di seguito accusatore privato o opponente), per avere tentato di intralciare la sua libertà di agire mediante la notifica del precetto esecutivo per l'importo di fr. 300'000.-- allo scopo di indurlo a ritirare il precetto esecutivo fatto spiccare dai suoi mandanti nei confronti di D.________ SA.
E.
Avverso questo giudizio, A.________ adisce il Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando il suo proscioglimento dall'accusa di tentata coazione e un indennizzo giusta l'art. 429 cpv. 1 CPP di fr. 15'000.-- per le spese legali nonché di fr. 5'000.-- a titolo di riparazione del torto morale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
Inoltrato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e presentato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia penale è dunque proponibile e, sotto i citati aspetti, ammissibile.
2.
Il ricorrente lamenta un'errata applicazione dell'art. 181 CP.
2.1. Giusta l'art. 181 CP si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.
Mentre la violenza consiste nell'uso di una forza fisica di una certa intensità nei confronti della vittima (DTF 101 IV 42 consid. 3a), la minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF 117 IV 445 consid. 2b) né che abbia la reale volontà di mettere in pratica la sua minaccia (DTF 105 IV 120 consid. 2a). La legge esige un grave danno, in altre parole la prospettiva dello svantaggio, presentato come dipendente dalla volontà dell'autore, dev'essere idonea a intralciare la libertà di decisione o di azione del destinatario. Trattasi di una questione che va decisa sulla base di criteri oggettivi, prendendo come parametro una persona di media sensibilità (DTF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La possibilità di difendersi giudiziariamente contro il danno prospettato non lo priva senz'altro del suo carattere grave (DTF 122 IV 322 consid. 1a).
Anche intralcia re "in altro modo la libertà d'agire" della vittima può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale del comportamento punibile utilizzata dall'art. 181 CP dev'essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione qualsiasi, bensì, come per la violenza e la minaccia di grave danno, l' "altro modo" deve consistere in un mezzo coercitivo capace di impressionare una persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di un mezzo coercitivo che, per la sua intensità e il suo effetto, è analogo a quelli espressamente menzionati dalla legge (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.1 e rinvii).
Secondo la giurisprudenza, la coazione de v'essere illecita. Ciò è il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce, date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui configura una coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF 129 IV 262 consid. 2.1 e rinvii).
2.2. La coazione è un reato di evento: l'uso del mezzo coercitivo deve limitare la libertà di agire della vittima (DTF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Il reato è consumato ove essa si comporti, almeno in parte, come vuole l'autore (DTF 129 IV 262 consid. 2.7). Nel caso in cui invece la vittima non si lascia intimidire e non adotta il comportamento voluto dall'autore, la coazione è solo tentata (art. 22 cpv. 1 CPP). Perché vi sia tentata coazione, l'autore deve agire con coscienza e volontà, accettando quanto meno l'eventualità che il mezzo coercitivo utilizzato intralci la libertà di agire della vittima (DTF 129 IV 17 consid. 2c).
2.3. Con particolare riguardo ai precetti esecutivi, il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che, per una persona di una media sensibilità, essere oggetto di un precetto esecutivo per un importo importante costituisce, al pari di una querela penale, una fonte di tormenti e un peso psicologico, a causa degli inconvenienti connessi alla procedura esecutiva in quanto tale e alla prospettiva di dover eventualmente pagare la somma in questione. Un tale precetto esecutivo è pertanto suscettibile di spingere una persona di media sensibilità a cedere alla pressione e dunque di intralciarla in modo sostanziale nella sua libertà di decisione o di azione (sentenza 6B_70/2016 del 2 giugno 2016 consid. 4.3.4 non pubblicato in DTF 142 IV 315). È certo lecito far notificare un precetto esecutivo a qualcuno nei confronti del quale è possibile avanzare una pretesa. È per contro chiaramente abusivo e quindi illecito utilizzare il precetto esecutivo come strumento di pressione (v. DTF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; sentenza 6B_8/2017 del 15 agosto 2017 consid. 2.1).
3.
3.1. Nella fattispecie la CARP ha accertato che D.________ SA non poteva vantare alcuna pretesa nei confronti dell'accusatore privato e il precetto esecutivo fattogli notificare era privo di qualsiasi fondamento. Erano infatti i coniugi C.________ ad aver convenuto in causa la società e avviato contro quest'ultima una procedura esecutiva per ovviare all'imminente prescrizione. L'opponente è intervenuto unicamente in veste di loro patrocinatore. La cronologia dei fatti è eloquente sulle ragioni del precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti. La relativa domanda di esecuzione è di soli 17 giorni successiva alla notifica del precetto esecutivo fatto spiccare dai suoi clienti nei confronti di D.________ SA. A quel momento, per di più in piena estate, la società non poteva aver subito, a causa del precetto ricevuto, danni pari a fr. 300'000.-- nel contesto di appalti per la delibera di lavori. Del resto la prova dell'effettiva penalizzazione della società non è mai giunta e a tutt'oggi non vi è evidenza di danni subiti dalla stessa a causa del precetto. Ancora nel dibattimento di primo grado il ricorrente si è limitato ad avanzare "sospetti" in relazione a lavori non attribuiti alla sua ditta per questo motivo. L'intento dell'insorgente, continua la CARP, non era quello di difendere gli interessi della sua ditta, come da lui asserito: egli non aveva digerito il precetto esecutivo fatto spiccare dai coniugi C.________ e ne aveva attribuito la responsabilità al loro patrocinatore. Dalle sue dichiarazioni emerge infatti che la scelta di procedere in via esecutiva contro l'accusatore privato costituiva da un lato una rappresaglia nei suoi confronti, dall'altro un mezzo per far pressione su di lui affinché ritirasse il precetto esecutivo a carico della sua società. Significative al riguardo risultano essere le sue spiegazioni in merito all'importo del precetto esecutivo destinato all'opponente, superiore a quello di cui ai precetti esecutivi notificati ai suoi clienti e al danno oggetto della vertenza civile: egli ha infatti ammesso che non vi era un "gran ragionamento", volendo semplicemente farne spiccare "uno superiore a quello contro la [sua] ditta". La Corte cantonale ha quindi concluso che, in quanto indirizzato a una persona verso la quale la società non poteva vantare alcuna pretesa, il precetto esecutivo spiccato nei confronti dell'accusatore privato era illecito.
3.2. Il ricorrente sostiene che il sistema da lui utilizzato per tutelare la sua ditta sarebbe lecito, tenuto conto dell'impossibilità di trovare un accordo con la controparte e del rifiuto della proposta di ritirare il precetto esecutivo contro la sua società in cambio di un'attestazione di rinuncia alla prescrizione. Egli avrebbe così avuto l'impressione che il mancato ritiro del precetto esecutivo spiccato nei confronti di D.________ SA fosse una "ritorsione bella e buona", tanto più che l'accusatore privato avrebbe riconosciuto che la ditta era stata convenuta in causa ingiustamente, circostanza che sarebbe confermata dalla perizia giudiziaria commissionata nell'ambito della procedura civile. Sarebbe quindi a torto che la CARP avrebbe ritenuto illecito il precetto esecutivo fatto notificare all'opponente, unicamente perché non sarebbe stato parte in lite, bensì solo il rappresentante legale di controparte. La Corte cantonale non avrebbe esaminato la correttezza e la liceità dell'agire di quest'ultimo, a partire dal momento in cui sarebbe venuto a conoscenza della disponibilità della sua società a rinunciare alla prescrizione e stata smentita la tesi secondo cui le opere realizzate dalla ditta erano difettose. Da quel momento il precetto esecutivo nei confronti della società sarebbe divenuto privo di qualsiasi fondamento. Ciò nonostante l'accusatore privato si sarebbe rifiutato di ritirarlo, a comprova del fatto che sarebbe stato frutto di una ritorsione e di una procedura civile mal impostata. Per l'insorgente dunque l'opponente avrebbe dato prova di un accanimento ingiustificato, ostinandosi a mantenere una procedura esecutiva infondata. Il ricorrente non avrebbe agito per rappresaglia e dall'incarto non emergerebbe il contrario. Rileva inoltre che il mancato ritiro del precetto esecutivo spiccato contro la sua società costituirebbe una tentata coazione, atteso che si sarebbe rivelato assolutamente infondato e sproporzionato alla luce della già citata perizia. Richiamando la sentenza 6B_378/2016 del 15 dicembre 2016 (in SJ 2017 I 373), l'insorgente sottolinea che, comunque sia, il semplice invio di un precetto esecutivo senza ulteriori pressioni sul destinatario non sarebbe sufficiente a realizzare gli estremi del reato di coazione. Egli avrebbe agito a norma LEF, utilizzando un mezzo lecito a tutela degli interessi della propria società, senza ricorrere a ulteriori azioni minatorie o di rappresaglia volte a intimorire la controparte e il suo patrocinatore. Avrebbe pertanto agito in buona fede e in modo lecito. Secondo l'insorgente, il criterio oggettivo della persona di media sensibilità stabilito dalla giurisprudenza non potrebbe poi essere applicato indistintamente a tutte le potenziali vittime di coazione ed essere utilizzato per le persone come l'accusatore privato, avvocato d'esperienza e professionista di lunga data. Egli non sarebbe una vittima "normale" non cognita di diritto e delle procedure legali, ma avrebbe le capacità, i mezzi e le competenze per contrastare un'eventuale azione coercitiva. E infatti non si sarebbe fatto intimorire dal precetto esecutivo notificatogli, inviando una prima diffida, attendendo oltre un anno e sette mesi per formularne una seconda e sporgendo denuncia penale quasi due anni dopo. In nessun momento sarebbe stata minata la sua libertà di agire. Abbondanzialmente il ricorrente ritiene che, in seguito all'introduzione nell'ordinamento giuridico di nuovi mezzi a tutela dell'escusso e tenuto conto della sussidiarietà del diritto penale, il Tribunale federale dovrebbe adottare una concezione più restrittiva in materia di coazione per mezzo di un precetto esecutivo. Poiché il destinatario di un precetto esecutivo ingiustificato o infondato avrebbe la possibilità di difendersi efficacemente nell'ambito sia della procedura esecutiva sia di quella civile, l'applicazione dell'art. 181 CP dovrebbe limitarsi a casi eccezionali di esecuzioni abusive, assolutamente infondate, ovvero a veri e propri atti di rappresaglia ingiustificata.
3.3. Con la sua argomentazione, il ricorrente sembra dimenticare che, a norma dell'art. 105 LTF, il Tribunale federale è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità precedente (cpv. 1), potendo scostarsene unicamente se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 146 I 83 consid. 1.3), o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (cpv. 2). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto, il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF. Non può dunque limitarsi a criticare la decisione impugnata opponendovi semplicemente la propria opinione, come in una procedura di appello, ma deve dimostrare che essa è manifestamente insostenibile con un'argomentazione chiara e dettagliata; critiche appellatorie sono inammissibili (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
Sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso insorgente, la CARP ha accertato che egli non ha agito per difendere gli interessi della sua società, bensì per rappresaglia e per far pressione sull'accusatore privato affinché ritirasse il precetto esecutivo spiccato contro la sua ditta. Il ricorrente insiste nell'affermare di non aver agito per compiere un atto di rappresaglia, non si confronta tuttavia minimamente con la valutazione delle proprie dichiarazioni da cui l'autorità cantonale ha invece stabilito il contrario e ancor meno ne dimostra l'insostenibilità. Quanto all'asserita assenza di fondamento del precetto notificato alla sua ditta, come già osservato dai giudici cantonali, non è oggetto della presente procedura, e comunque sia essa è appunto unicamente asserita ritenuto che, nonostante le invocate risultanze peritali (peraltro posteriori alla notifica di detto precetto), la causa civile è ancora oggi pendente anche nei confronti della società dell'insorgente. La CARP ha peraltro esplicitamente esposto che la mancata accettazione di una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione, che non costituisce un diritto del debitore, non comporta l'illiceità del precetto esecutivo spiccato in sua sostituzione e neppure una violazione delle regole professionali dell'avvocato giusta l'art. 12 lett. a LLCA. Alla luce di queste considerazioni, con cui il ricorrente non si misura e nemmeno spiega perché sarebbero contrarie al diritto (art. 42 cpv. 2 LTF), e tenuto conto della cronologia dei fatti esposta nella sentenza impugnata, su cui il gravame non spende una parola, è quindi rettamente che l'autorità precedente ha ritenuto priva di fondamento la procedura esecutiva avviata contro l'accusatore privato nei confronti del quale la società dell'insorgente non poteva vantare alcuna pretesa.
3.4. Vana risulta l'obiezione ricorsuale sull'utilizzo di un mezzo lecito senza ulteriori azioni volte a intimorire l'opponente. La sentenza 6B_378/2016 del 15 dicembre 2016 (in SJ 2017 I 373) non è di alcun ausilio, trattando di un caso in cui è stata lasciata aperta la questione di sapere se l'autore avesse il diritto di avviare una procedura esecutiva per l'importo oggetto del precetto esecutivo, atteso che quest'ultimo costituiva chiaramente uno strumento di pressione volto a spingere la vittima ad accettare una soluzione bonaria al litigio che li opponeva (sentenza citata consid. 2.3). Nella fattispecie è stato però accertato (v. supra consid. 3.3) che la società rappresentata dall'insorgente non poteva vantare alcuna pretesa nei confronti dell'accusatore privato e, in tali circostanze, è dunque irrilevante che egli non abbia esercitato ulteriori pressioni.
3.5. Con riguardo al criterio oggettivo della persona di media sensibilità (v. supra consid. 2.1), il Tribunale federale ha spiegato che esso serve a stabilire una soglia minima di gravità del danno, escludendo il reato di coazione ove tale soglia non sia raggiunta. Poiché è arduo valutare caso per caso il grado di sensibilità di una persona, l'applicazione di un criterio oggettivo lo rende valido per tutti, a prescindere dall'effettivo grado di sensibilità dell'interessato (sentenze 6B_8/2017 del 15 agosto 2017 consid. 2.2 e 6B_378/2016 del 15 dicembre 2016 consid. 2.2, in SJ 2017 I 373), a tutto vantaggio della sicurezza del diritto. Indipendentemente dalla sensibilità reale dell'opponente, la notifica di un precetto esecutivo di un importo pari a fr. 300'000.--, privo di fondamento, è costitutivo di una coazione giusta l'art. 181 CP. Il fatto che l'accusatore privato non si sia lasciato "minimamente impressionare", essendo "nella sua qualità di avvocato e professionista di lunga data" "in grado di difendere i propri interessi", e che la sua libertà di agire non sia stata "in alcun modo intaccata" permettono unicamente di escludere una condanna per coazione consumata, ma non quella per tentata coazione.
3.6. Secondo il ricorrente, l'introduzione nella LEF di nuove norme volte a consentire all'escusso di difendersi meglio da precetti esecutivi ingiustificati (v. art. 8a cpv. 3 lett. d, art. 73 cpv. 1 e art. 85a cpv. 1 LEF) dovrebbe condurre questo Tribunale a modificare la sua giurisprudenza in merito alla coazione commessa mediante la notifica di un precetto esecutivo. Si richiama in proposito a un contributo di ROMAIN JORDAN (Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 pag. 127 segg.) che prospetta appunto un'evoluzione in tal senso.
Ricordato che la possibilità di adire le vie legali per contrastare il danno prospettato non ne intacca senz'altro la gravità (v. supra consid. 2.1), non occorre pronunciarsi sulla questione sollevata dall'insorgente in quanto irrilevante nella fattispecie. Le modifiche della LEF sono infatti entrate in vigore solo il 1° gennaio 2019 (RU 2018 4583), ovvero posteriormente al precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti dell'opponente, datato 15 settembre 2015. Quest'ultimo non disponeva quindi dei nuovi strumenti di difesa introdotti nella LEF. In ogni caso è lo stesso ricorrente ad affermare che la condanna per coazione dovrebbe limitarsi alle esecuzioni abusive consistenti in "atti di rappresaglia". Come visto (v. supra consid. 3.3), la CARP ha ritenuto che la scelta dell'insorgente di procedere in via esecutiva contro l'accusatore privato costituiva "una rivalsa, un atto di rappresaglia bello e buono". Ne consegue che la sua condanna per tentata coazione è conforme all'art. 181 CP anche se si volesse, per ipotesi, seguire la tesi difensiva sulle implicazioni penali dell'entrata in vigore delle citate modifiche della LEF.
4.
Ne discende che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela infondato e dev'essere pertanto respinto.
Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
In assenza di uno scambio di scritti, l'opponente non è incorso in spese necessarie per la sede federale. Non si giustifica quindi di accordare ripetibili (art. 68 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 12 agosto 2020
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Denys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy