2C_87/2021 29.04.2021
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_87/2021
Sentenza del 29 aprile 2021
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Hänni, Beusch,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto.
Oggetto
Sanzione disciplinare,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 9 dicembre 2020 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2019.368).
Fatti:
A.
Il 19 dicembre 2011, l'avv. A.________ è intervenuto in qualità di notaio in favore di B.________ e dei membri della sua famiglia per perfezionare un contratto successorio riguardante il patrimonio della moglie C.________, che lo ha designato anche quale esecutore testamentario. In parallelo, il notaio A.________ ha rogato un atto pubblico relativo alla donazione della nuda proprietà degli immobili di C.________ e alla costituzione di un diritto di usufrutto per lei e il marito.
Nel dicembre 2017, l'avv. A.________ ha fatto spiccare nei confronti di B.________ un precetto esecutivo per fr. 500'000.-- in nome e per conto della D.________ SA, X.________, di cui il B.________ era stato amministratore delegato dall'aprile 2014 al luglio 2017, prima che, nel novembre di quell'anno, costituisse una società concorrente.
B.
II 23 gennaio 2018, B.________ ha segnalato questo fatto alla Commissione di disciplina degli avvocati denunciando sia un conflitto di interessi che una violazione del dovere di cura e diligenza da parte dell'avv. A.________ (invio del precetto esecutivo senza che fosse mai stato in precedenza preteso nessun pagamento).
Dopo avere aperto una procedura nei confronti di quest'ultimo ed avere sentito l'interessato, con decisione del 26 aprile 2018 la Commissione ha concluso: (a) che gli estremi per ammettere la lesione di un dovere di cura e diligenza giusta l'art. 12 lett. a della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati [LLCA; RS 935.61] non erano dati; (b) che l'avv. A.________ era però incorso in un conflitto di interessi giusta l'art. 12 lett. c LLCA e che ciò giustificava la pronuncia di una multa disciplinare di fr. 1'200.--. Con sentenza del 18 marzo 2019, che non è stata ulteriormente impugnata, il Tribunale amministrativo ticinese ha confermato la sanzione.
C.
Il 6 dicembre 2018, B.________ ha segnalato alla Commissione di disciplina che, nell'ambito del procedimento penale per tentata coazione avviato da lui ste sso e da terzi nei confronti di due dirigenti della D.________ SA (per i fatti relativi alla notifica del suddetto precetto esecutivo e di aItri due precetti), l'avv. A.________ patrocinava uno dei due imputati, ovvero E.________, presidente del consiglio di amministrazione della citata società.
Aperta una nuova procedura, con decisione del 26 giugno 2019, la Commissione ha quindi nuovamente astretto l'avv. A.________ al pagamento di una multa disciplinare quantificata in fr. 2'000.--. In questo contesto, ha infatti rilevato: (a) da un lato, come - a differenza di quanto ritenuto nella sua precedente decisione - la notifica del precetto esecutivo a B.________ costituisse effettivamente una violazione delle norme professionali; (b) d'altro lato, che sanzionabile risultava anche l'avere difeso la sua controparte, in una procedura penale sempre legata alle medesime circostanze. Il 9 dicembre 2020, il Tribunale amministrativo ticinese ha tuttavia deciso: (a) che in merito alla notifica del precetto gli estremi per permettere alla Commissione di modificare la decisione presa il 26 aprile 2018 non erano dati; (b) che la sanzione in relazione all'intervento quale difensore di E.________ nella procedura penale promossa da B.________ e da terze persone andava invece confermata e la multa fissata in fr. 1'500.--.
D.
Il 26 gennaio 2021, l'avv. A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui domanda che, in riforma del giudizio della Corte cantonale, la decisione del 26 giugno 2019 della Commissione di disciplina degli avvocati sia annullata.
Sia la Corte cantonale che la Commissione di disciplina hanno rinunciato ad esprimersi, chiedendo comunque il rigetto dell'impugnativa.
Diritto:
1.
1.1. Il gravame è diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 82 lett. a LTF), che tratta di una materia che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF. Esso è stato presentato nei termini (art. 46 cpv. 1 lett. c in relazione con l'art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata (art. 89 cpv. 1 LTF), e va quindi esaminato come ricorso ordinario ex art. 82 segg. LTF.
1.2. In questo contesto, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale, esamina però la denuncia della violazione di diritti fondamentali solo se motivata con precisione (art. 106 LTF). Per quanto riguarda i fatti, esso fonda il suo ragionamento sugli accertamenti dell'autorità inferiore; può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo arbitrario (art. 105 LTF).
2.
Come rammentato, chiamata a pronunciarsi sulla decisione del 26 giugno 2019 della Commissione di disciplina degli avvocati, la Corte cantonale ha concluso: (a) che in merito alla notifica del precetto esecutivo a B.________ gli estremi per permettere alla Commissione di modificare la decisione da essa presa il 26 aprile 2018 non erano dati; (b) che la sanzione in relazione all'intervento del ricorrente in qualità di difensore di E.________ nella procedura penale promossa da B.________ e da terze persone andava invece confermata.
In tale contesto, ha infatti rilevato che l'insorgente aveva leso l'art. 12 lett. c LLCA e che egli andava quindi astretto al pagamento di una multa di fr. 1'500.--- secondo l'art. 17 cpv. 1 LLCA. Questo secondo aspetto continua a essere oggetto di contesa anche in sede federale.
3.
3.1. Giusta l'art. 12 lett. c LLCA, l'avvocato deve evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli di persone con cui ha rapporti professionali o privati. Nei considerandi in diritto della querelata sentenza (in particolare, cfr. consid. 5.1), i Giudici ticinesi hanno delineato correttamente la portata che la giurisprudenza conferisce a questo precetto, che non è del resto contestata nemmeno nel ricorso, di modo che a tale esposizione si può rinviare anche qui (DTF 145 IV 218 consid. 2.1; sentenze 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 7; 2C_898/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 5.2; 2C_587/2015 del 2 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_814/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1 e 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2).
3.1.1. In tale sede, essi hanno in particolare anche rammentato: (a) che l'ipotesi di agire in qualità di patrocinatore contro un ex cliente va verificata con la massima diligenza, tenendo conto delle particolarità del singolo caso; (b) che, in genere, l'avvocato può accettare il nuovo incarico solo se è escluso che possa avvalersi o debba discutere di circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'ambito di un precedente mandato sotto garanzia del segreto professionale; (c) che affinché il nuovo impegno gli sia precluso, basta che sussista la possibilità di un utilizzo, persino inconsapevole, delle conoscenze acquisite e va perciò evitata qualsiasi situazione potenzialmente suscettibile di generare un conflitto d'interessi (DTF 145 IV 218 consid. 2.1 in fine; sentenze 2C_898/2018 del 30 gennaio 2019 consid. 5.2; 2C_45/2016 dell'11 luglio 2016 consid. 2.2; 2C_885/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.3 e 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2).
3.1.2. Nel contempo, hanno indicato: (a) che nell'ambito della valutazione di questi aspetti, occorre tener conto della connessione e del grado di identità tra l'oggetto del precedente e del nuovo mandato; (b) che la probabilità di far capo ad elementi appresi nello svolgimento dell'incarico concluso va considerata tanto più reale quanto più ampia è stata l'attività del legale per il primo cliente e, di riflesso, più stretto il rapporto di fiducia instauratosi; (c) che importante è pure il tempo trascorso, benché anche dopo anni possano riaffiorare ricordi di fatti in apparenza dimenticati (sentenza 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 2.2 e 2A.535/2005 del 17 febbraio 2006 consid. 3.2).
3.2. Esposto il quadro legale di riferimento, e rammentato con pertinenza che il notaio che esercita l'attività forense è sottoposto sia agli obblighi professionali previsti dal diritto cantonale che a quelli contenuti nella legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (sentenze 2C_427/209 del 25 marzo 2010 consid. 2.3 e 2C_26/2009 del 18 giugno 2009 consid. 3.2), i Giudici ticinesi hanno quindi concluso che il precetto sancito dall'art. 12 lett. c LLCA era stato leso anche nel caso che ci occupa. In proposito, hanno infatti rilevato:
che è ben vero che, a differenza di quanto constatato nella precedente fattispecie esaminata, il ricorrente non rappresenta la D.________ SA ai fini dell'incasso del credito nei confronti di B.________, bensì un organo della società che aveva promosso l'esecuzione, nell'ambito di una procedura penale;
che è però altrettanto vero che le due procedure sono correlate e anche in quella penale, promossa (tra gli altri) da B.________ dopo che la D.________ SA gli aveva fatto recapitare tre precetti esecutivi, assume rilievo la questione della fondatezza o meno del credito posto in esecuzione dalla citata società rispettivamente del carattere abusivo dell'esecuzione stessa;
che pure in ambito penale - come già in relazione al procedimento esecutivo - non si può quindi escludere che, per svolgere al meglio il mandato confidatogli, l'insorgente possa far capo, magari solo inconsapevolmente, a informazioni sulla situazione personale, professionale e patrimoniale dell'asserito debitore (e potenziale vittima) B.________, il quale sin dal 2014 - quando l'avv. A.________ era ancora suo notaio e persona di fiducia - ha svolto per la D.________ SA attività di amministrazione e/o consulenza anche di natura contabile (per il tramite della F.________ SA, come noto anche all'avv. A.________, poiché il contratto successorio che aveva stilato per B.________ conteneva pure un riferimento a quest'ultima società);
che, di fronte all'ampiezza delle conoscenze acquisite nell'ambito dell'attività di notaio a favore di B.________ - i cui interessi sono contrapposti a quelli di E.________ - e dello stretto rapporto di fiducia instauratosi nel corso dei lunghi anni di relazioni professionali e private, non si può quindi escludere la possibilità che - anche nel contesto della procedura penale - l'insorgente utilizzi, magari solo inconsapevolmente, informazioni apprese svolgendo il precedente incarico (nel cui ambito, ancora nell'ottobre 2017, aveva prestato consiglio);
che da quanto indicato discende che l'insorgente avrebbe dovuto verificare con più attenzione l'opportunità di assumere la difesa di E.________, per poi concludere che il fatto di patrocinarlo in un procedimento penale avviato (anche) su denuncia di B.________, suo ex cliente, lo avrebbe posto di fronte ad un concreto rischio di conflitto d'interessi.
3.3. Il ricorrente non concorda tuttavia con tali conclusioni. Richiamandosi alla DTF 135 II 145, egli rileva infatti che il rischio di conflitto di interessi su cui si basa la Corte cantonale è puramente astratto e che ciò non è sufficiente, perché all'avvocato incombe l'obbligo di interrompere il rapporto di patrocinio soltanto se, nello sviluppo della procedura, emerge l'esistenza di un conflitto reale.
Riferendosi al fatto che per ammettere una lesione dell'art. 12 lett. c LLCA basta la possibilità di utilizzare, persino inconsapevolmente, delle conoscenze acquisite in precedenza, ritiene nel contempo che nemmeno una simile possibilità risulti data poiché, per la difesa di E.________, le informazioni assunte nell'ambito dell'attività notarile in favore di B.________ e della sua famiglia non hanno rilevanza.
3.4. A torto, tuttavia. In effetti, già da una lettura del verbale di interrogatorio del 23 ottobre 2018, durante il quale E.________ era accompagnato dal ricorrente in qualità di legale, emerge che nell'ambito della procedura penale aperta nei confronti del primo - su denuncia di B.________ e di altre persone - sono stati tematizzati anche i rapporti tra B.________ rispettivamente la fiduciaria F.________ SA (di cui B.________ è amministratore unico) e la D.________ SA, per la quale sia B.________ che la F.________ SA sono stati in passato attivi.
Secondo gli accertamenti di fatto che risultano dalla querelata sentenza, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 3.2), proprio tali rapporti erano però anche oggetto della relazione intercorsa in passato tra il ricorrente, in qualità di notaio, e B.________ rispettivamente la sua famiglia, di modo che un uso, magari solo inconsapevole, di informazioni relative agli stessi, coperte da segreto professionale, nell'ambito del patrocinio di E.________, non poteva affatto essere escluso e questo basta (precedente consid. 3.1.1; sentenze 2C_885/2010 del 22 febbraio 2011 consid. 3.3 e 2A.594/2004 del 28 ottobre 2004 consid. 1.2 con rinvii; WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2a ed. 2017, n. 409; MICHEL VALTICOS, in: Commentaire romand, Loi sur les avocats, n. 174 segg. ad art. 12).
3.5. Con la Corte cantonale occorre d'altra parte rilevare che più attenzione nell'esaminare l'opportunità di assumere la difesa di E.________, presidente del consiglio di amministrazione della D.________ SA, nell'ambito del procedimento penale avviato a seguito della denuncia sporta (tra l'altro) da B.________, già collaboratore della medesima società, sarebbe stata necessaria pure alla luce dell'ampiezza delle conoscenze acquisite in relazione alla sua precedente attività notarile - che non è contestata nemmeno dal ricorrente - nonché del fatto che essa era ancora recente.
Come risulta dal querelato giudizio (consid. 5.3.3), che anche su questo punto non è contestato (art. 105 cpv. 1 LTF), i rapporti professionali tra B.________ rispettivamente la sua famiglia e il ricorrente si sono infatti protratti fino all'ottobre 2017 e quindi sin quasi a ridosso non solo del momento in cui quest'ultimo ha fatto spiccare - per conto della D.________ SA e nei confronti di B.________ - un precetto esecutivo di fr. 500'000.-- (questione oggetto di separata procedura disciplinare; cfr. precedente consid. B), ma anche di quello in cui ha assunto il patrocinio di E.________, presidente del Consiglio di amministrazione della citata società, in sede penale (autunno 2018), a seguito della denuncia sporta nei suoi confronti proprio da B.________, insieme ad altre persone.
3.6. A una differente conclusione non conduce infine il richiamo nel ricorso alla DTF 135 II 145, indicando che all'avvocato incombe piuttosto l'obbligo di interrompere il rapporto di patrocinio se, nello stesso sviluppo della procedura, emerge l'esistenza di un conflitto effettivo.
Nel considerando 9.1 della DTF 135 II 145, il Tribunale federale si riferisce in effetti in modo specifico a fattispecie di doppia rappresentanza con interessi inizialmente coincidenti (come quella oggetto della DTF 134 II 108, alla quale rinvia), non quindi a un caso come quello in esame, in cui il conflitto è dato dall'assunzione di un nuovo mandato in relazione ad un'attività svolta dall'avvocato in precedenza (sentenze 2C_26/2009 del 18 giugno 2009 consid. 3.1 e 2C_427/2009 del 25 marzo 2010 consid. 3.1, pure relativa a una fattispecie in cui il Tribunale federale ha confermato la lesione dell'art. 12 lett. c LLCA da parte di un notaio che, dopo avere agito in quella veste, aveva accettato un mandato controverso come avvocato; FELLMANN, op. cit., n. 409 segg.; VALTICOS, op. cit., n. 174 segg. ad art. 12).
Indipendentemente da ciò, va poi rilevato che gli aspetti evidenziati nei considerandi 3.4 e 3.5 (contenuti del verbale d'interrogatorio, vicinanza delle persone coinvolte, contiguità anche temporale dei mandati in discussione, ampiezza della consulenza prestata a B.________ e alla sua famiglia) di fatto già attestano l'esistenza di un conflitto d'interessi, che il ricorrente avrebbe dovuto evitare.
3.7. Contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnativa, in merito alla constatazione della lesione dell'art. 12 lett. c LLCA il giudizio impugnato va pertanto condiviso, ciò che comporta anche il rigetto del ricorso.
In effetti, l'entità della sanzione (multa disciplinare di fr. 1'500.--), non è come tale contestata ed il suo importo - fissato tenendo tra l'altro conto dei precedenti disciplinari del ricorrente - non appare nemmeno d'acchito insostenibile (sentenza 2C_933/2018 del 25 marzo 2019 consid. 6, nel quale si attira proprio l'attenzione anche sul margine di apprezzamento di cui dispongono in materia le autorità cantonali, quindi sul fatto che il Tribunale federale interviene a correggerne l'operato solo in presenza di una lesione del principio della proporzionalità chiara a tal punto da sfociare nell'arbitrio).
4.
Per quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 29 aprile 2021
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
Il Cancelliere: Savoldelli