2C_679/2021 10.10.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_679/2021
Sentenza del 10 ottobre 2023
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Hartmann,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Valentina Viglezio,
ricorrente,
contro
Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino, via Sempione 8, 6600 Muralto.
Oggetto
Sanzione disciplinare,
ricorso contro la sentenza emanata il 2 luglio 2021
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.320).
Fatti:
A.
A.a. Dal 1984 l'avvocato e notaio A.________ è stato il legale di fiducia di B.________ (1929), che ha in particolare assistito, anche in qualità di notaio, nella sua attività di promotore immobiliare, svolta attraverso la società immobiliare C.________ SA, della quale era azionista unico e presidente del Consiglio di amministrazione.
Con testamento olografo del 1° febbraio 2010 B.________ ha lasciato alla moglie e ai due figli le rispettive legittime. Egli ha inoltre attribuito alla consorte 30 azioni e l'usufrutto di 44 azioni della C.________ SA, la cui nuda proprietà andava ai figli in ragione di 22 azioni ciascuno. Ha poi stabilito che le restanti 46 azioni (per un totale di 120) avrebbero fatto parte della porzione disponibile, detenute e amministrate a titolo fiduciario in favore dei figli dall'esecutore testamentario fino al proprio decesso e quello della moglie, ma al massimo fino al 31 dicembre 2035. Nel contempo ha nominato l'avv. A.________ suo esecutore testamentario, indicando che egli avrebbe dovuto agire insieme ad altre due persone.
A.b.
L'avv. A.________, già membro e vicepresidente del Consiglio di amministrazione della C.________ SA dal settembre 2010, ne è diventato, nell'autunno 2015, il presidente, su proposta di B.________, quando questi ha rassegnato le proprie dimissioni. Era inoltre anche il depositario dell'intero pacchetto azionario.
Il 4 dicembre 2015, davanti all'avv. A.________ che, in tale occasione, ha funto da notaio, B.________ ha apportato alcune modifiche nonché completato il suo testamento. In particolare, ha precisato che il legale era designato esecutore testamentario unico.
B.________ è deceduto il 17 gennaio 2018, lasciando la moglie e i due figli.
B.
B.a. Il 15 marzo 2019 l'avv. D.________, rappresentante della comunione ereditaria fu B.________ per le questioni legate alla successione, ha segnalato alla Commissione di disciplina degli avvocati del Cantone Ticino il comportamento dell'avv. A.________, colpevole, secondo lui e i suoi mandanti, di essere incorso in un grave conflitto d'interessi. In tale contesto, ha trasmesso alla citata Commissione anche lo scritto indirizzatogli il 7 marzo 2019 dai suoi clienti, in cui la moglie di fu B.________ indicava che alla morte del marito:
"ci siamo trovati di fronte il solo avv. A.________, che da oltre un anno fa il padre e padrone di quanto mio marito ci ha lasciato. (...). Ci siamo accorti che la nostra eredità legittima è stata violata e per almeno i prossimi 15 anni lui sarà l'unico ad avere vantaggi, sopratutto economici, dalla successione. Lui è, infatti, allo stesso tempo esecutore testamentario, presidente della società che ha tutto il nostro patrimonio, amministra fiduciariamente le azioni dei miei figli e ha in deposito le azioni della società. Con tutte queste cariche insieme (...) fa quello che vuole per proteggere i suoi interessi e non i nostri, così che abbiamo dovuto presentare una causa per tornare in possesso dei nostri legittimi diritti di eredi. Crediamo che l'avv. A.________ non si stia comportando correttamente perché utilizza a suo vantaggio un conflitto di interessi molto grave (...)."
B.b. Per dimostrare il conflitto d'interessi denunciato, l'avv. D.________ ha accennato al comportamento del collega in occasione dell'assemblea societaria del 29 agosto 2018.
Nel corso di tale riunione l'avv. A.________, nei panni di esecutore testamentario e detentore fiduciario delle 46 azioni della porzione disponibile, da una parte, avrebbe concesso scarico agli altri due membri del consiglio di amministrazione, in violazione dell'art. 695 CO (RS 220). D'altra parte, si sarebbe astenuto dal voto sulla proposta avanzata dagli eredi azionisti, poi approvata, di limitare gli emolumenti del presidente del Consiglio di amministrazione a fr. 3'000.-- annui. Nel seguito, avrebbe però contestato la predetta risoluzione, avviando, a nome del Consiglio di amministrazione, una procedura giudiziaria volta alla sola tutela dei suoi interessi finanziari, a danno di quelli degli eredi azionisti. Di questa procedura, gli eredi sarebbero stati informati solo a posteriori, quando egli ha trasmesso loro per conoscenza copia del verbale dell'udienza di conciliazione, durante la quale l'avvocato della società (nominato dal Pretore) aveva accettato la richiesta di annullamento e acconsentito a che il Consiglio di amministrazione si dotasse di un regolamento sugli emolumenti.
C.
C.a. Ricevuta detta segnalazione, il 25 aprile 2019 la Commissione di disciplina degli avvocati ha aperto nei confronti dell'avv. A.________ un procedimento per possibile violazione dell'art. 12 lett. c della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61), dell'art. 16 della legge ticinese del 13 febbraio 2012 sull'avvocatura (LAvv; RS/TI 951.100) e degli artt. 11 e 12 del Codice svizzero di deontologia del 10 giugno 2005 (CSD).
Un mese più tardi i figli di fu B.________ si sono di nuovo rivolti alla Commissione di disciplina degli avvocati, informandola che l'avv. A.________ aveva deciso di denunciarli penalmente per averlo accusato di agire in maniera difforme dal diritto e dalle sue funzioni di esecutore testamentario nonché presidente del Consiglio di amministrazione della C.________ SA. Essi hanno posto in risalto l'assenza di un rapporto di fiducia e un evidente conflitto d'interessi non potendo l'avvocato, secondo loro, denunciarli penalmente e nel contempo amministrare i loro beni a loro favore.
C.b. Invitato a determinarsi, l'avv. A.________ ha contestato ogni addebito nonché prodotto un parere giuridico dell'avv. E.________, oltre a mettere in evidenza come la concentrazione nella sua persona delle funzioni di presidente del Consiglio di amministrazione della C.________ SA (con firma collettiva a due) e di esecutore testamentario fosse stata voluta e appositamente creata da B.________. Ha inoltre escluso un conflitto d'interessi nei confronti degli eredi, siccome da loro non aveva mai ricevuto alcun incarico.
C.c. In sede di replica, l'avv. D.________ ha ribadito le sue critiche, producendo a loro sostegno anche un parere del Professore F.________. Inoltre ha deplorato che agli eredi fossero state negate le informazioni richieste sulla società e che non fosse mai stato dato seguito alle numerose richieste di rendiconto degli onorari di esecutore testamentario.
Dopo che l'autorità ha esteso il procedimento disciplinare alla possibile violazione degli artt. 12 lett. i LLCA e 20 LAvv (violazione dell'obbligo di rendiconto), segnalata nella replica, l'avv. A.________ ha quindi ripetuto quanto espresso in duplica, rilevando di avere nel frattempo allestito il suo rapporto di attività.
C.d. Con decisione del 19 maggio 2020 la Commissione di disciplina degli avvocati ha inflitto all'avv. A.________ una multa disciplinare di fr. 2'000.--. Premesso che le regole professionali stabilite dalla legge federale sulla libera circolazione degli avvocati s'impongono all'avvocato per ogni attività professionale che esercita facendo uso del suo titolo, ha giudicato che, assumendo le diverse funzioni di esecutore testamentario, presidente del Consiglio di amministrazione della C.________ SA, depositario di tutte le azioni nonché amministratore fiduciario delle 46 azioni dei figli del defunto, l'interessato era incorso in un conflitto d'interessi con quelli degli eredi. Ha invece considerato che gli ulteriori rimproveri mossigli (per avere più volte respinto le richieste degli eredi in merito alla società e per non avere mai fornito il rendiconto degli onorari di esecutore testamentario) andavano respinti.
C.e. Il gravame presentato il 25 giugno 2020 dall'avv. A.________ contro questa sanzione è stato respinto il 2 luglio 2021 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, il quale ha confermato il provvedimento impugnato.
D.
Il 3 settembre 2021 l'avv. A.________ ha inoltrato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale con cui chiede, in via principale, la riforma del giudizio impugnato e, di riflesso, l'annullamento della decisione 19 maggio 2020 della Commissione di disciplina degli avvocati. In via subordinata, sempre in riforma della sentenza cantonale, domanda che la multa sia ridotta a fr. 500.-- e, in via ancora più subordinata, che la causa sia rinviata ai giudici ticinesi per nuovo giudizio.
Senza formulare osservazioni, il Tribunale cantonale amministrativo e la Commissione di disciplina degli avvocati si sono riconfermati nelle proprie decisioni e hanno proposto la reiezione dell'impugnativa.
Diritto:
1.
1.1. L'impugnativa concerne una causa di diritto pubblico che non ricade sotto nessuna delle eccezioni previste dall'art. 83 LTF ed è diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF). La stessa è stata presentata nei termini (artt. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario del giudizio contestato, con interesse a insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF) ed è quindi, in linea di principio, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.
1.2. In ragione dell'effetto devolutivo del gravame interposto, il ricorrente è però legittimato a formulare conclusioni concernenti solo l'annullamento o la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo. Per quanto volte direttamente anche all'annullamento della decisione della Commissione di disciplina degli avvocati del 19 maggio 2020 le conclusioni tratte nel ricorso sono inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4).
2.
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF la parte ricorrente deve confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Inoltre, il Tribunale federale esamina le censure di violazione di diritti costituzionali solo se adempiono le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali. Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4 e rinvii).
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti effettuati dall'autorità precedente. Può rettificarli o completarli se risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF oppure se sono manifestamente inesatti, cioè inficiati d'arbitrio, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve inoltre potere essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Siccome nel caso specifico il ricorrente non li mette validamente in discussione - con motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un accertamento rispettivamente un apprezzamento arbitrario (DTF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 115 consid. 2) - i fatti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF).
3.
3.1. Innanzitutto il ricorrente intravvede una violazione del suo diritto di essere sentito garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., più esattamente del suo diritto ad una decisione motivata, nel fatto che la Corte cantonale avrebbe considerato, a torto secondo lui, che la Commissione di disciplina aveva sufficientemente spiegato in ché consisteva il conflitto d'interessi rimproveratogli, allorché quest'ultima autorità non avrebbe per nulla spiegato la contrapposizione dei propri interessi con quelli degli eredi e della successione, oltre a non indicare concretamente che tali contestati conflitti non vi sarebbero stati qualora egli non avesse esercitato talune delle funzioni assunte. Ora il ricorrente non critica la motivazione della sentenza cantonale impugnata bensì quella della decisione dell'autorità di prima istanza, ciò che è inammissibile, visto l'effetto devolutivo dei ricorsi (su questa nozione vedasi sentenza 2C_838/2021 del 9 marzo 2023 consid. 1.1 in fine con rinvio). Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere, la critica si rivelerebbe comunque infondata per i motivi esposti di seguito.
3.2. Dal diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost., la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata. Questa norma non pone esigenze troppo severe riguardo all'obbligo di motivazione e l'autorità giudicante è tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera sul giudizio di merito, e non su ogni singola asserzione delle parti. Lo scopo è di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e, dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 IV 297 consid. 2.2.7).
3.3. Nel proprio giudizio la Corte cantonale ha spiegato in modo dettagliato i motivi per i quali la Commissione di disciplina era giunta alla conclusione che l'art. 12 LLCA era stato disatteso. In effetti, sebbene avesse dato atto che l'insorgente aveva assunto le varie funzioni su esplicito incarico del suo mandante, quest'ultima autorità aveva ciononostante rilevato che questi aveva convogliato nelle proprie mani più cariche in parziale conflitto d'interessi tra di loro. Da un lato perché la costruzione voluta dal testatore permetteva all'esecutore testamentario di usare il suo mandato speciale di amministratore fiduciario delle 46 azioni della porzione disponibile per tenere a scacco tutte le decisioni societarie che, secondo gli statuti, necessitavano di una maggioranza di ¾ (come la revisione degli statuti, lo scioglimento della società, la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione). Poi perché vi era il rischio, in caso di disaccordo con gli eredi azionisti (ad esempio se era loro intenzione destituirlo), di trovarsi in situazioni in cui si sarebbe applicato l'art. 731b CO. In seguito perché il conflitto d'interessi si era mostrato chiaramente nel corso dell'assemblea dell'agosto 2018: in quell'occasione gli eredi, pur volendolo, non avrebbero potuto destituire gli amministratori in quanto mancava loro la maggioranza necessaria (90 su 120 azioni), di modo che l'interesse dei proprietari (gli eredi) delle 46 azioni detenute e amministrate fiduciariamente dall'insorgente non collimava con il suo. Il fatto poi che il Consiglio di amministrazione aveva chiesto e ottenuto l'annullamento, per questioni formali, della decisione (di ridurre gli emolumenti annuali percepiti dal suo presidente) adottata dagli eredi durante tale assemblea era l'ulteriore prova del conflitto d'interessi. Inconferente era pertanto il parere giuridico fornito dall'insorgente, secondo cui la prassi tollererebbe che l'esecutore testamentario sia nel contempo azionista o membro del Consiglio di amministrazione di una società facente parte della successione, dato che in concreto la soluzione era prevista a lungo termine (non a titolo provvisorio) e che esisteva un rischio concreto e strutturale che la gestione fiduciaria delle 46 azioni fosse utilizzata per rinforzare la posizione del Consiglio di amministrazione in carico e del suo presidente, ciò che poteva portare ad un conflitto con gli interessi degli eredi in favore dei quali tali azioni avrebbero dovuto essere amministrate. La circostanza, infine, che il Consiglio di amministrazione in funzione non voleva più proporre la propria riconferma era un'ulteriore dimostrazione, secondo l'autorità di prime cure, che la funzione risultava alquanto critica dal profilo deontologico e che anche l'interessato verosimilmente se ne era reso conto.
3.4. Da quanto precede discende che la Corte cantonale non si è limitata a prendere atto dell'esistenza di un conflitto d'interessi ma ha esposto dettagliatamente, confermandole, le ragioni per le quali la Commissione di disciplina è giunta alla conclusione che gli interessi dell'insorgente apparivano contrapposti a quelli degli eredi del mandante, motivo per cui si presentava per lui un rischio concreto di incorrere in una violazione dell'art. 12 lett. c LLCA, oltre ad anche illustrare le situazioni nelle quali tale rischio si era già materializzato. Sapere poi se detta argomentazione è corretta è, come ben osservato dalla Corte cantonale, questione di merito e non concerne il diritto di ottenere una decisione motivata, che non è stato qui disatteso. Da quanto precede discende che il diritto di ottenere una decisione motivata garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. non è stato violato.
3.5. In quanto poi il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto ad avere una decisione motivata perché la Corte cantonale non avrebbe concretamente dimostrato che i contestati conflitti non vi sarebbero stati qualora egli non avesse esercitato talune delle funzioni assunte - in altre parole che quanto rimproveratogli non avrebbe avuto luogo qualora egli non avesse rivestito la carica di membro del Consiglio di amministrazione e di amministratore delle azioni - la stessa è priva di pertinenza. La Corte cantonale non doveva infatti pronunciarsi su quale sarebbe stata la situazione nel caso in cui quanto rimproverato al ricorrente non fosse accaduto, bensì sulla questione di sapere se la situazione sottoposta al suo esame, in altre parole la situazione esistente, portava ad un conflitto d'interessi e, quindi, alla disattenzione della normativa determinante, analisi che è stata effettivamente eseguita. Sapere poi, come già detto in precedenza, se tale analisi sia corretta è questione di merito e non concerne il diritto di ottenere una decisione motivata.
4.
A parere del ricorrente è a torto che gli è stato rimproverato di avere disatteso l'art. 12 lett. c e a LLCA.
4.1. Chiamato a pronunciarsi sulla decisione 19 maggio 2020 della Commissione di disciplina degli avvocati, il Tribunale cantonale amministrativo ha condiviso e, quindi, confermato il parere di quest'ultima. Dell'avviso delle citate autorità l'insorgente, assumendo le diverse funzioni di esecutore testamentario, presidente del Consiglio di amministrazione della società, depositario di tutte le azioni nonché amministratore fiduciario delle 46 azioni dei figli del defunto, era incorso in un conflitto d'interessi, disattendendo in tal modo l'art. 12 lett. c LLCA, conflitto materializzatosi peraltro anche, tra l'altro, nel corso dell'assemblea dell'agosto 2018. I Giudici cantonali hanno poi aggiunto che quand'anche si volesse considerare che l'interessato non era incorso in un vero e proprio conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 12 lett. c LLCA - poiché, in assenza di un rapporto di mandato tra lui e gli eredi, si trattava piuttosto di un conflitto tra le varie funzioni ricoperte - in ogni caso vi era comunque una violazione dell'obbligo di cura e diligenza che gli incombeva giusta l'art. 12 lett. a LLCA. Essi hanno invece respinto gli altri rimproveri mossi all'insorgente, relativi al fatto di avere a diverse riprese rifiutato le richieste degli eredi in merito alla società e per non avere mai fornito il rendiconto degli onorari di esecutore testamentario.
4.2. La LLCA unifica a livello federale, disciplinandole esaustivamente, le regole professionali concernenti l'esercizio dell'avvocatura (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, FF 1999 IV 4983, pag. 5020). Giusta l'art. 12 lett. a LLCA l'avvocato (art. 2 LLCA; vedasi sentenza 2C_137/2023 del 26 giugno 2023 consid. 6.1 che spiega quando l'attività dell'avvocato ricade nel campo di applicazione della LLCA) deve esercitare la professione con cura e diligenza. Questa disposizione costituisce una clausola generale che impone all'avvocato di comportarsi correttamente nell'esercizio della propria professione e di astenersi da tutto quello che potrebbe farne revocare in dubbio l'attendibilità. La regola concerne non solo il rapporto del legale con il proprio cliente, ma tutti gli ambiti della professione, quindi anche l'attitudine verso le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione pubblica (DTF 144 II 473 consid. 4.1; 130 II 270 consid. 3.2; sentenze 2C_137/2023 del 26 giugno 2023 consid. 7.; 2C_360/2022 del 5 dicembre 2022 consid. 6.1; 2C_742/2021 del 28 dicembre 2021 consid. 4.3 e rispettivi riferimenti). Conformemente all'art. 12 lett. c LLCA l'avvocato deve svolgere il suo mandato senza riserve, unicamente nell'interesse del suo assistito. Ciò implica che deve evitare qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli di persone con cui ha rapporti professionali o privati (DTF 145 IV 218 consid. 2.1), rispettivamente tra i suoi propri interessi e quelli della sua clientela (sentenze 2C_101/2023 dell'11 maggio 2023 consid. 7.1 e richiami; 2C_742/2021 già citata consid. 4.2 e rinvii; 2C_837/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.1 e rinvii dottrinali). Ciò potrebbe prodursi quando assume la tutela degli interessi di un cliente e nello svolgimento del mandato deve prendere delle decisioni che lo pongono potenzialmente in conflitto con i propri interessi o con altri interessi di cui gli è stata affidata la difesa. Il divieto di patrocinare un cliente in caso di conflitto d'interessi è un principio cardine della professione forense (DTF 145 IV 218 consid. 2.1; 138 II 162 consid. 2.4; sentenza 1B_339/2020 del 23 febbraio 2021 consid. 2.1), che deriva dal precetto d'indipendenza (art. 12 lett. b LLCA) e dai doveri di cura e diligenza (art. 12 lett. a LLCA) (cfr. DTF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; sentenza 1B_191/2020 del 26 agosto 2020 consid. 4.1.2). In ogni caso il conflitto d'interessi giusta l'art. 12 lett. c LLCA non può essere puramente astratto, bensì deve essere concreto ancorché non materializzato: non è infatti necessario che nel caso specifico si sia realizzato e che l'avvocato abbia svolto il suo mandato in maniera criticabile o a sfavore del suo cliente (sentenza 2C_867/2021 del 2 novembre 2022 consid. 4.2 e riferimenti).
Un conflitto d'interessi potrebbe anche risultare, come ricordato dalla Corte cantonale, da interessi non esclusivamente legati all'esercizio della professione d'avvocato, ossia quando vi è un legame che induce a ritenere che nell'ambito della sua attività professionale l'avvocato considera gli interessi di terzi in modo tale da pregiudicare la tutela incondizionata di quelli del cliente. In effetti, il diritto disciplinare della LLCA copre l'insieme delle attività professionali di assistenza e di consulenza dell'avvocato, non solo quelle appartenenti al monopolio di rappresentanza cantonale, altrimenti detto anche attività di consulenza, amministrazione e gestione per l'esercizio delle quali fruisce di una particolare fiducia, tenuto conto delle sue specifiche conoscenze e competenze quale avvocato. Per prassi costante ciò è segnatamente il caso quando l'avvocato assume la funzione di esecutore testamentario (2C_356/2021 del 29 novembre 2021 consid. 6.2; 2C_795/2019 del 13 febbraio 2020 consid. 7; 2C_1086/2016 del 10 maggio 2017 consid. 2.1 e rispettivi rinvii).
Una mancanza di diligenza nell'esercizio della professione di avvocato giustifica una misura disciplinare soltanto se raggiunge obiettivamente un peso significativo, tale da necessitare, nell'interesse pubblico, ovvero al di là di quanto previsto dalle norme che regolano il mandato, la pronuncia di una sanzione (DTF 144 II 473 consid. 4.1; sentenza 2C_507/2019 del 14 novembre 2019 consid. 5.1.2 e rispettivi rinvii).
Infine, come ricordato con pertinenza dalla Corte cantonale, l'avvocato che esercita l'attività forense è assoggettato sia agli obblighi professionali contenuti nella LLCA che a quelli previsti dal diritto cantonale, recepiti peraltro anche a livello di norme deontologiche (vedasi art. 1 CSD; sentenza 2C_87/2021 del 29 aprile 2021 consid. 3.2 e richiami), le quali possono anche servire a precisare l'art. 12 lett. a LLCA (sentenza 2C_243/2020 del 25 giugno 2020 consid.3.4.1 e richiami).
5.
Il ricorrente contesta quanto addebitatogli, affermando che "l'elenco di conflitto di interesse" stilato dalla Corte cantonale sarebbe del tutto fuorviante e irrilevante, non corrispondendo infatti a rischi concreti oltre a non attenersi alla fattispecie.
5.1. Sennonché riguardo alla problematica da esaminare, ossia la questione di sapere se a giusto titolo la Corte cantonale è giunta alla conclusione che la lettera c rispettivamente la lettera a dell'art. 12 LLCA sono state disattese, il ricorso presentato in sede federale ricalca in larga misura quello esperito dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, ciò che non è lecito perché l'art. 42 cpv. 2 LTF richiede un confronto con l'argomentazione sviluppata nel giudizio impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3).
Ma quand'anche si volesse far astrazione dalle lacune indicate, le censure del ricorrente andrebbero in ogni caso respinte.
5.2. Secondo gli accertamenti di fatto che risultano della sentenza querelata, vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; supra consid. 2.2), il ricorrente, già legale e notaio di fiducia del de cujus ha - anche - assunto, a seguito dell'apertura della successione, il ruolo di esecutore testamentario, oltre che di amministratore fiduciario in favore degli eredi di 46 delle 120 azioni della società, di cui ricopriva inoltre la carica di presidente del Consiglio di amministrazione, dopo esserne stato membro e vicepresidente. Ora, è proprio questo cumulo di funzioni ad essere il punto problematico, come d'altronde rilevato sia nel parere giuridico fornito dagli eredi che in quello prodotto dall'insorgente medesimo. Come ben osservato dai Giudici cantonali, quando l'esecutore testamentario ricopre pure la carica di azionista o di membro del Consiglio di amministrazione, in particolare quando, quale amministratore delle azioni della comunione ereditaria deve dare il discarico a se stesso come amministratore della società, in tal caso vi è effettivamente un conflitto d'interessi. Nel caso di specie lo stesso si è concretizzato quando il ricorrente è stato costretto ad astenersi dal votare il proprio discarico quale presidente del Consiglio di amministrazione. Senza poi dimenticare che egli avrebbe anche dovuto astenersi dal dare il discarico agli altri due amministratori - ciò che però non ha fatto -, disattendendo in tal modo l'art. 695 cpv. 1 CO. Sostenere ora, riguardo a questo ultimo aspetto, che si è trattato di un errore non è all'evidenza sufficiente per discostarsi da quanto giudicato dalla Corte cantonale. Vi è stato ugualmente conflitto d'interessi quando gli eredi, sempre nel corso dell'assemblea dell'agosto 2018, non hanno potuto destituire il Consiglio di amministrazione, come era invece loro intenzione, non avendo la maggioranza delle azioni - 46 su 120 delle stesse essendo detenute e amministrate a titolo fiduciario dal qui ricorrente - per farlo. Lo stesso dicasi con riferimento alla risoluzione votata dagli eredi, nella loro qualità di azionisti, a maggioranza semplice e da loro accettata, di limitare gli emolumenti percepiti dal presidente del Consiglio di amministrazione, ossia il qui ricorrente. Ancora una volta, egli ha dovuto astenersi poiché la situazione lo concerneva personalmente. Infine, un ulteriore conflitto d'interessi è apparso quando il Consiglio di amministrazione ha convenuto in giudizio la società per contestare la citata risoluzione. Sebbene la stessa sia stata poi invalidata, è evidente che così agendo il ricorrente ha, di fatto, perseguito il proprio interesse e quello del Consiglio di amministrazione, non invece quello manifestamente opposto degli eredi, per i quali fungeva tuttavia da esecutore testamentario, rispettivamente per i figli del de cujus per cui amministrava le 46 azioni della porzione disponibile. Addurre ora di avere voluto unicamente far applicare la legge non è sufficiente per discostarsi dal giudizio della Corte cantonale, tanto più che, come ben rilevato da quest'ultima, se l'intenzione del ricorrente era unicamente volta alla giusta applicazione della legge, non si capisce allora perché non ha anche contestato la risoluzione relativa alla scarico del Consiglio di amministrazione, anche lei, come affermato ancora in questa sede dall'interessato, non conforme alla legge. Anche dando atto che la concentrazione nella persona dell'insorgente delle diverse cariche litigiose è stata voluta dalle disposizioni date (in vita e per causa di morte) direttamente dal defunto e che era suo dovere eseguire le volontà del defunto, suo mandante, il ricorrente non può invece essere seguito quando adduce che non aveva alcun obbligo di fare gli interessi degli eredi. Nella sua veste di esecutore testamentario era proprio suo dovere di non ledere gli interessi di questi ultimi. La costruzione voluta dal de cujus ha quindi avuto per effetto, come ben osservato dalla Corte cantonale, di porre l'insorgente in una situazione molto particolare che l'ha portato a disattendere l'obbligo di cura e diligenza di cui all'art. 12 lett. a LLCA. Infine, il ricorrente dimentica, quando adduce che in ogni caso la situazione non è durata a lungo che la stessa, inizialmente prevista per protrarsi fino al 2035, è comunque perdurata dal 17 gennaio 2018 fino all'ottobre 2019, ciò che all'evidenza non può definirsi provvisorio. Da quel che precede discende che, su questi aspetti, il ricorso è infondato e, come tale, va respinto.
6.
6.1. In via subordinata il ricorrente contesta l'entità della multa disciplinare, pari a fr. 2'000.--, chiedendo che venga ridotta a fr. 500.--. Rimprovera all'autorità precedente di avere abusato del proprio potere di apprezzamento e di avere disatteso i principi della proporzionalità e della parità di trattamento nonché di essere incorsa in un diniego di giustizia poiché non avrebbe considerato i diversi esempi sottopostile ove l'ammontare della multa inflitta, per comportamenti ben più reprensibili secondo lui, era però molto inferiore a quello ora litigioso. Inoltre, giudicare che la sua "lunga esperienza professionale" sarebbe un aggravante, allorché egli non ha precedenti disciplinari sarebbe aberrante. Il fatto che durante la sua lunga carriera (oltre 40 anni) non è mai incorso in sanzioni o in violazioni di norme deontologiche e professionali avrebbe dovuto invece condurre la Commissione a rinunciare a qualsiasi sanzione, subordinatamente ad infliggergli una multa massima di fr. 500.--.
6.2. Ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 LLCA, in caso di violazione della legge, l'autorità di vigilanza può infliggere un avvertimento (lett. a); un ammonimento (lett. b); una multa fino a fr. 20'000.-- (lett. c); la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo (lett. d) e il divieto definitivo di esercitare (lett. e).
La scelta delle misure disciplinari da adottare spetta in primo luogo all'autorità di sorveglianza, la cui decisione deve in ogni caso sempre rispettare i principi della parità di trattamento, della proporzionalità e del divieto dell'arbitrio. Il Tribunale federale si impone riserbo laddove è in discussione la determinazione della sanzione disciplinare. Come già spiegato da questa Corte, le autorità cantonali dispongono in materia di un ampio margine di apprezzamento, ragione per cui essa interviene a correggerne l'operato solo quando la sanzione sconfina nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento ed appaia quindi chiaramente sproporzionata (sentenza 2C_137/2023 del 26 giugno 2023 consid. 9.1 e richiami)
6.3. La Corte cantonale ha osservato che l'insorgente aveva infranto in modo piuttosto grave un principio cardine che disciplina l'avvocatura: non solo aveva creato una situazione in cui il rischio di incorrere in un conflitto d'interessi era concreto, ma aveva addirittura realizzato detto rischio. L'infrazione appariva ancora più grave se si considerava che egli vantava una lunga esperienza professionale, ragione per cui avrebbe dovuto accorgersi della delicata e conflittuale situazione in cui si sarebbe venuto a trovare e rifiutare, come aveva fatto per il mandato di curatore, il cumulo delle cariche propostegli. Il fatto che non mostrava segni di autocritica e ravvedimento non gli giovava, mentre deponeva invece a suo favore la circostanza che durante la sua lunga carriera non era mai stato oggetto di una sanzione disciplinare. In queste condizioni, una multa di fr. 2'000.--, situata attorno al limite inferiore di quanto previsto dalla norma, appariva adeguata ed andava confermata. Ora non vi è nulla di insostenibile né di arbitrario in una simile analisi. La critica del ricorrente non è idonea a dimostrare che l'importo in questione appaia d'acchito insostenibile.
Trattandosi della sanzione inflittagli, essa si rivela pertanto priva di pertinenza è, come tale, va respinta.
7.
Per quanto precede il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, va respinto.
8.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Commissione di disciplina degli avvocati e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 10 ottobre 2023
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud