5A_549/2021 11.10.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_549/2021
Sentenza dell'11 ottobre 2023
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Herrmann, Presidente,
Bovey, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
patrocinata dall'avv. A.________,
ricorrenti,
contro
1. C.________,
2. D.________ SA,
patrocinati dall'avv. Curzio Fontana,
3. Comunione dei comproprietari del Condominio E.________,
opponenti.
Oggetto
lesione della personalità, contestazione di deliberazioni assembleari, revoca dell'amministratrice della proprietà per piani,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 giugno 2021
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2021.44).
Fatti:
A.
Sulla particella vvv di W.________ sorge il Condominio E.________, composto di sei proprietà per piani e amministrato dalla D.________ SA, della quale C.________ è presidente del consiglio di amministrazione. A.________ e B.________ sono comproprietari, un mezzo ciascuno, dell'unità n. 166, e C.________ è proprietario dell'unità n. 168.
L'assemblea generale ordinaria del 4 novembre 2020, tenutasi per corrispondenza, prevedeva come unico oggetto all'ordine del giorno " l'esecuzione dei lavori di risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua fredda, calda e circolazione per la parte condominiale ", con inizio dei lavori previsto ai primi di novembre 2020. I comproprietari hanno approvato all'unanimità le opere di risanamento, mentre la proposta di iniziare immediatamente i lavori è stata approvata solo a maggioranza, con il voto contrario di A.________ e B.________.
Il 6 novembre 2020 A.________ e B.________ hanno introdotto una " petizione con richiesta di misure cautelari e supercautelari in materia di diritto di proprietà per piani e di diritto di protezione della personalità " nei confronti di C.________, della D.________ SA e della Comunione dei comproprietari del Condominio E.________, postulando di (1) proibire i lavori di risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua e dei lavori di risanamento nelle unità n. 165 e 168, (2) accertare che l'inizio e il proseguimento dei lavori di risanamento delle condotte di distribuzione dell'acqua e dei lavori di risanamento nelle unità n. 165 e 168 durante la pandemia del coronavirus costituisce una lesione della loro personalità, (3) proibire tali lavori, (4) annullare il punto 1 del protocollo dell'assemblea condominiale del 4 novembre 2020 e (5) revocare alla D.________ SA il mandato di amministrazione.
Mediante decreto 9 novembre 2020 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto le richieste in via supercautelare e ha assegnato un termine alla controparte per formulare osservazioni. Con decreto 11 novembre 2020 egli ha nuovamente respinto le medesime richieste supercautelari, ripresentate il giorno prima da A.________ e B.________.
Con scritto 25 novembre 2020 A.________ e B.________ hanno ritirato tutte le domande cautelari e le domande di merito n. (1) e (3), nonché proposto di trattare le domande n. (2) e (4) con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti e la domanda n. (5) con la procedura sommaria.
Con decisione 24 marzo 2021 il Pretore ha respinto tutte le domande nella misura in cui non erano state ritirate o dichiarate irricevibili.
B.
Con sentenza 4 giugno 2021 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello introdotto il 1° aprile 2021 da A.________ e B.________, volto in sostanza all'accoglimento delle domande rimaste litigiose dinanzi al Pretore.
C.
Mediante ricorso in materia civile 2 luglio 2021 A.________ e B.________ hanno impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di accertare che i decreti pretorili 9 e 11 novembre 2020 ledono gli art. 29 Cost. e 6 CEDU (combinato con gli art. 2, 8 e 13 CEDU), di accertare che l'inizio e il proseguimento dei lavori concernenti le condotte di distribuzione dell'acqua e il rinnovamento nel condominio e nelle unità n. 165 e 168 durante la pandemia del coronavirus costituiscono una lesione della loro personalità, di dichiarare nullo il punto 1 del protocollo dell'assemblea condominiale del 4 novembre 2020 e di revocare alla D.________ SA il mandato di amministrazione.
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
1.1. La sentenza impugnata, pronunciata su ricorso dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF), costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF) di carattere non pecuniario per quanto riguarda l'azione di protezione della personalità (DTF 127 III 481 consid. 1a; sentenza 5A_98/2022 del 28 marzo 2023 consid. 1.1) e di carattere pecuniario per quanto riguarda le azioni di contestazione della risoluzione assembleare e di revoca del mandato all'amministratrice, il cui valore di lite in ogni caso supera, secondo la stima del Tribunale d'appello, la soglia prevista dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Inoltrato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da ricorrenti che hanno già partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) uscendone soccombenti (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF), il ricorso in materia civile si rivela pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 V 35 consid. 4.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto dei ricorrenti (v. art. 42 cpv. 1 LTF).
3.
Giova innanzitutto sottolineare che la Corte cantonale, dato l'esito dell'appello, ha lasciato indecisa la questione dell'adempimento dei presupposti per un cumulo soggettivo (art. 71 CPC) e oggettivo (art. 90 CPC) di azioni. Essa ha anche lasciato aperta l'ammissibilità dell'estensione della domanda volta all'accertamento della lesione della personalità ai lavori di risanamento nell'intero condominio (e non soltanto a quelli nelle unità n. 165 e 168, come chiesto in prima sede).
4.
Nel rimedio all'esame i ricorrenti censurano l'accertamento dei fatti operato dall'autorità cantonale (v. infra consid. 5), lamentano una carenza di motivazione dei decreti pretorili 9 e 11 novembre 2020 (v. infra consid. 6) e rimproverano al Tribunale d'appello il mancato accertamento di una lesione della personalità (v. infra consid. 7.1), il mancato annullamento del punto 1 del protocollo dell'assemblea 4 novembre 2020 (v. infra consid. 7.2) e la mancata revoca del mandato all'amministratrice (v. infra consid. 8).
5.
Secondo i ricorrenti, la Corte cantonale avrebbe arbitrariamente accertato i fatti. Contrariamente a quanto indicato nella sentenza impugnata, la Comunione dei comproprietari del Condominio E.________ non sarebbe stata rappresentata in sede cantonale dall'avv. Curzio Fontana, i lavori di risanamento non sarebbero ancora terminati, C.________ possiederebbe non una ma due unità di proprietà per piani (ossia le unità n. 165 e 168) ma per regolamento disporrebbe di un solo voto all'assemblea dei comproprietari e la proposta di iniziare subito i lavori di rinnovamento avrebbe quindi ottenuto tre voti favorevoli, un voto contrario e un'astensione.
Attraverso tale argomentazione i ricorrenti si limitano tuttavia a opporre la propria versione dei fatti a quella risultante dalla sentenza impugnata, senza curarsi di dimostrare l'arbitrio e, in parte, senza nemmeno spiegare in che modo l'eliminazione degli asseriti vizi potrebbe influire in maniera determinante sull'esito della causa. Tale modo di procedere è del tutto inidoneo a far apparire insostenibile l'accertamento dei fatti operato dalla Corte cantonale. La censura disattende le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (v. supra consid. 1.3) ed è così irricevibile.
6.
6.1. Con riferimento all'asserita insufficiente motivazione dei decreti supercautelari 9 e 11 novembre 2020, la Corte cantonale ha osservato che, seppure non impugnabili, essi dovevano rispettare le garanzie dell'art. 29 Cost. e 6 CEDU e che ciò era il caso: sia dal decreto 9 novembre 2020 (" non sono dati i presupposti per accogliere le domande in via supercautelare " siccome " la causa appare sprovvista di un presupposto processuale giacché non sottoposta alla previa procedura di conciliazione ") che dal decreto 11 novembre 2020 (" l'evocata urgenza di un nuovo giudizio sulle postulate misure per i motivi indicati non giustifica l'adozione di misure provvisionali senza che la controparte venga prima sentita ") si potevano comprendere le ragioni della reiezione dei provvedimenti richiesti inaudita parte. La Corte cantonale ha pertanto escluso una lesione degli art. 29 Cost. e 6 CEDU.
6.2. I ricorrenti, ricordato il dovere delle autorità di attuare le garanzie fondamentali (v. art. 35 Cost.) e il diritto, concretizzato nell'art. 265 CPC, di ottenere dalle autorità una decisione motivata e celere su una richiesta volta a evitare un pregiudizio incombente per la vita e la salute, ribadiscono che la reiezione da parte del Pretore della richiesta di proibire in via supercautelare l'inizio dei lavori di risanamento avrebbe violato l'art. 6 CEDU in relazione con gli art. 2, 8 e 13 CEDU. A loro dire, inoltre, l'assenza nel CPC di un rimedio contro le decisioni supercautelari lederebbe l'art. 13 CEDU.
6.3. Giova innanzitutto precisare che le censure di violazione delle predette norme della CEDU non soddisfano le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF (v. supra consid. 1.2) e che peraltro non vi è alcuna traccia, nella motivazione del gravame, della censura di violazione dell'art. 29 Cost. accennata nelle conclusioni (v. supra fatto C). Nella misura in cui i ricorrenti sembrano voler attaccare in questa sede direttamente le decisioni pretorili, non si confrontano con la sentenza del Tribunale d'appello (v. art. 75 cpv. 1 LTF), il quale peraltro, malgrado abbia indicato che già dinanzi ad esso le decisioni supercautelari non potevano essere impugnate, è comunque entrato nel merito dei loro argomenti.
Va infine rilevato che le decisioni supercautelari non sono, in linea di principio, suscettive di un ricorso in materia civile al Tribunale federale: il contraddittorio costituisce infatti un rimedio giuridico che deve essere stato esperito affinché il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito e il rimedio al Tribunale federale considerato ammissibile (DTF 140 III 289 consid. 1.1; 139 III 86 consid. 1.1.1; 139 III 516 consid. 1.1; 137 III 417 consid. 1.2).
Per tutti questi motivi, su questo punto il ricorso risulta pertanto inammissibile.
7.
Le richieste di accertamento di una lesione della personalità (v. infra consid. 7.1) e di annullamento di una risoluzione assembleare (v. infra consid. 7.2) sono state introdotte nella procedura sommaria dell'art. 257 CPC. Tale procedura costituisce un'alternativa alle procedure ordinaria o semplificata normalmente disponibili, ed è volta a offrire alla parte istante, nei casi manifesti, una via particolarmente semplice e rapida (sentenza 5A_29/2020 del 6 maggio 2020 consid. 2 con rinvio). Giusta l'art. 257 cpv. 1 CPC, il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (lett. a) e la situazione giuridica è chiara (lett. b). Secondo l'art. 257 cpv. 3 CPC, se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.
I fatti sono incontestati se non sono stati contestati dal convenuto e sono immediatamente comprovabili se possono essere accertati senza indugio e senza troppe spese. L'istante deve portare la prova piena dei fatti sui quali fonda la pretesa, di regola mediante documenti (conformemente all'art. 254 cpv. 1 CPC). Se la parte convenuta fa valere delle eccezioni o obiezioni motivate e concludenti, che non possono essere subito scartate e che sono di natura tale da far vacillare il convincimento del giudice, la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti è inammissibile (DTF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1).
La situazione giuridica è chiara se l'applicazione della norma al caso concreto si impone in modo evidente con riguardo al testo legale o in base a una dottrina e una giurisprudenza invalse. Per contro la situazione giuridica non è di regola chiara se la parte convenuta oppone delle obiezioni o eccezioni motivate su cui il giudice non può statuire immediatamente o se l'applicazione di una norma richiede l'emanazione di una decisione di apprezzamento o in equità con una valutazione di tutte le circostanze del caso (DTF 144 III 462 consid. 3.1; 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; sentenza 4A_347/2022 del 27 ottobre 2022 consid. 3).
7.1.
7.1.1. La Corte cantonale ha dapprima esaminato la richiesta dei ricorrenti di accertare che l'inizio e il proseguimento dei lavori di risanamento nelle proprietà per piani n. 165 e 168 durante la pandemia costituivano una lesione illecita della loro personalità (fisica). L'ha qualificata come un'azione giusta l'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC, la quale tende a eliminare possibili effetti molesti che continuano a sussistere o a eliminare l'insicurezza giuridica legata al fatto di sapere se il comportamento della controparte sia legittimo nel caso in cui la situazione dovesse ripresentarsi. Tenuto conto delle obiezioni della controparte, per il Tribunale d'appello l'azione non era tuttavia liquida ai sensi dell'art. 257 cpv. 1 CPC: i ricorrenti non avevano né allegato né provato il perdurare di eventuali conseguenze dovute all'asserita lesione della loro personalità né avevano preteso che il rischio pandemico dovesse ripetersi e che occorreva vagliare sin da subito la liceità del comportamento della controparte.
7.1.2. Nel rimedio all'esame i ricorrenti affermano che i comproprietari possono esigere dai condomini più di quanto prescritto dalle autorità per combattere la pandemia. In concreto, l'azione di accertamento da loro promossa non sarebbe quella dell'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC, ma quella dell'art. 88 CPC, e vi sarebbe ancora un interesse all'accertamento dell'esistenza di una lesione della personalità, dato che i lavori non sarebbero ancora terminati. Quest'ultima azione avrebbe sia una funzione di difesa da un'imminente violazione della personalità fisica e psichica per contagio da coronavirus, il cui rischio andrebbe esaminato al momento dell'introduzione della petizione, che una funzione di riparazione. I ricorrenti affermano inoltre che la protezione della loro personalità passerebbe anche attraverso le azioni di contestazione della risoluzione assembleare (v. infra consid. 7.2) e di revoca del mandato all'amministratrice (v. infra consid. 8).
7.1.3. La censura è confusa, generica e priva di un serio confronto con l'argomentazione sviluppata dalla Corte cantonale. I ricorrenti in ogni caso non dimostrano di aver introdotto un'azione di accertamento diversa da quella prevista dall'art. 28a cpv. 1 n. 3 CC - nel loro appello 1° aprile 2021 essi avevano anzi "rammenta[to] infine che la petizione è una classica azione di protezione della personalità, contemplata negli art. 28 e 28a del Codice civile svizzero"- né tantomeno che i presupposti in fatto e in diritto dell'art. 257 cpv. 1 CPC per accordare tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria sarebbero in tal caso stati adempiuti. Nella ridotta misura in cui la censura possa essere ritenuta sufficientemente motivata (v. supra consid. 1.2), essa risulta infondata.
7.2.
7.2.1. La Corte cantonale ha poi esaminato la richiesta di annullare il punto 1 del protocollo dell'assemblea 4 novembre 2020, che indicava nel novembre 2020 l'inizio dei lavori di risanamento, per asserita lesione dell'art. 10 del regolamento per l'uso e l'amministrazione della proprietà per piani e dell'art. 66 cpv. 2 CC (applicabile su rinvio dell'art. 712m cpv. 2 CC). Dopo essersi domandato se tale richiesta fosse ormai priva d'oggetto dato che i lavori di risanamento si erano conclusi da tempo, il Tribunale d'appello ha osservato che la pretesa lesione dell'art. 10 del regolamento - il quale prevede che, salvo urgenza, la convocazione all'assemblea va spedita 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea - non risultava palese: se il termine non era in effetti stato rispettato (i comproprietari essendo stati invitati il 26 ottobre 2020 a esprimersi sull'oggetto entro il 2 novembre 2020), i ricorrenti non erano riusciti a scartare l'obiezione della controparte fondata sull'urgenza dei lavori. Rispetto alla pretesa violazione dell'art. 66 cpv. 2 CC, secondo cui un oggetto posto in votazione "per scritto" o "per circolazione" in esito a un'assemblea generale non può considerarsi approvato se non sussiste unanimità, la Corte cantonale ha poi indicato che la situazione giuridica non risultava liquida e univoca: diversamente da tale norma, la risoluzione in oggetto era infatti stata votata "per corrispondenza", senza che i comproprietari si fossero costituiti previamente in assemblea, e in tale modo di deliberazione (ammesso con riserbo dalla dottrina maggioritaria, ma adottato all'unanimità dai comproprietari nel giugno 2020) la maggioranza dei voti era sufficiente. Per il Tribunale d'appello, in sintesi, le condizioni dell'art. 257 cpv. 1 CPC per accordare tutela giurisdizionale nei casi manifesti con la procedura sommaria non erano soddisfatte.
7.2.2. Nel gravame all'esame i ricorrenti ribadiscono, da un lato, che non vi era alcuna urgenza ad eseguire i lavori di risanamento, la cui problematica era già conosciuta da anni, per cui il termine di 15 giorni dell'art. 10 del regolamento condominiale doveva essere rispettato e, dall'altro, che la risoluzione, presa per via di circolazione, non era stata adottata all'unanimità come previsto dall'art. 66 cpv. 2 CC.
7.2.3. Attraverso tale generica motivazione, i ricorrenti si limitano insomma a sostenere che vi sarebbero le condizioni per annullare la risoluzione assembleare (v. art. 712m cpv. 2 CC combinato con l'art. 75 CC), ma non si confrontano minimamente con la sentenza impugnata laddove spiega che nel caso concreto i requisiti dell'art. 257 cpv. 1 CPC per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria non erano adempiuti. La censura è insufficientemente motivata e quindi inammissibile (v. supra consid. 1.2).
Per quanto concerne invece gli ulteriori argomenti dei ricorrenti relativi al mancato inserimento nell'ordine del giorno della loro controproposta di rinviare l'inizio dei lavori e alla nullità della risoluzione perché il suo contenuto infrangerebbe l'art. 20 cpv. 1 CO, non risulta che questi siano stati sottoposti all'esame dell'istanza inferiore; essi sono quindi irricevibili per mancato esaurimento materiale delle vie di ricorso cantonali (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). La conclusione tendente a dichiarare nulla la risoluzione (e non soltanto ad annullarla) è del resto inammissibilmente nuova (v. art. 99 cpv. 2 LTF).
8.
8.1. Con riferimento alla richiesta di revoca del mandato di amministrazione alla D.________ SA, la Corte cantonale ha ricordato che in forza dell'art. 712r cpv. 2 CC ogni comproprietario può, entro un mese, chiedere al giudice la revoca dell'amministratore, a condizione che l'assemblea abbia respinto la proposta e vi sia un grave motivo suscettibile di giustificare la sollecitata rimozione. Secondo il Tribunale d'appello, in concreto i ricorrenti nemmeno avevano alluso all'esistenza di circostanze eccezionali che avrebbero permesso di rivolgersi direttamente al giudice senza decisione assembleare previa e comunque non avevano dimostrato che C.________, presidente del consiglio di amministrazione della D.________ SA, avesse violato i suoi doveri in modo grave né che egli si trovasse in un conflitto d'interessi grave e concreto.
8.2. I ricorrenti affermano che, siccome l'inizio dei lavori di risanamento nel condominio era imminente, la Corte cantonale non poteva pretendere che si tenesse un'assemblea dei comproprietari: la revoca del mandato all'amministratrice doveva infatti servire a proteggerli da una lesione della loro personalità. Quale grave motivo a giustificazione della revoca richiesta, essi rimproverano a C.________ di avere organizzato un'assemblea senza rispettare il regolamento, di non averli informati tempestivamente circa l'esito di tale assemblea, di aver fissato l'inizio dei lavori di risanamento durante la seconda ondata della pandemia quando nel condominio risiedevano persone a rischio e di trovarsi, quale titolare di due unità di proprietà per piani in un condominio relativamente piccolo, in un manifesto conflitto d'interessi.
8.3. Così facendo, i ricorrenti si limitano ad allegare le stesse asserite gravi violazioni dei doveri d'amministrazione da parte della D.________ SA già fatte valere in sede cantonale, senza nemmeno pretendere di averle sapute dimostrare dinanzi alla Corte cantonale. Ciò non soddisfa le esigenze di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF (v. supra consid. 1.2 e 1.3) e rende inoltre superfluo esaminare se vi fossero le premesse per rivolgersi direttamente al giudice per chiedere la revoca dell'amministratrice senza previa decisione assembleare richiesta dall'art. 712r cpv. 2 CC.
9.
Da quanto precede discende che il ricorso va respinto nella misura in cui è ammissibile.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili agli opponenti, i quali non sono stati invitati a esprimersi sul ricorso (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.
3.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 11 ottobre 2023
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini