9C_36/2023 24.10.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_36/2023
Sentenza del 24 ottobre 2023
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Parrino, Presidente,
Beusch, Scherrer Reber,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.A.________,
patrocinato dall'avv. Giacomo Talleri,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona,
opponente.
Amministrazione imposte del Cantone Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira.
Oggetto
Imposta cantonale e comunale del Cantone Ticino e imposta federale diretta, periodi fiscali 2017 e 2018,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 29 novembre 2022 (80.2022.105 - 80.2022.106).
Fatti:
A.
A.a. A.A.________ e B.A.________ si sono sposati nel 2010 e sono genitori di C.________. Dal febbraio 2019 sono separati di fatto e, dal 6 novembre 2019, anche giudizialmente. Fino al 18 luglio 2014 A.A.________ aveva domicilio a U.________, nel Cantone Ticino; in seguito, lo ha spostato nel Cantone Grigioni. Il 5 luglio 2017, moglie e figlia hanno a loro volta trasferito il domicilio nel Cantone Grigioni, rientrando a U.________ nel 2019.
I coniugi A.A.________ e B.A.________ sono proprietari di immobili sia nel Cantone Ticino che nel Cantone Grigioni e per i periodi fiscali 2015 e 2016 i loro elementi imponibili sono stati ripartiti tra i due Cantoni.
A.b. In relazione al periodo fiscale 2017, A.A.________ e B.A.________ non hanno presentato nessuna dichiarazione fiscale nel Cantone Ticino e, con decisione del 4 marzo 2020, sono stati tassati d'ufficio. Tale decisione è stata però annullata e sostituita da una nuova tassazione d'ufficio, emessa l'8 dicembre 2021 dopo che l'autorità fiscale aveva comunicato ai contribuenti di ritenerli illimitatamente imponibili nel Cantone Ticino e li aveva invano invitati a produrre la dichiarazione fiscale 2017.
I due reclami interposti separatamente dai contribuenti contro la tassazione d'ufficio 2017 sono stati dichiarati inammissibili con decisione su reclamo del 18 marzo 2022, inviata ad entrambi.
A.c. In relazione al periodo fiscale 2018, A.A.________ ha fatto pervenire all'autorità fiscale ticinese la dichiarazione depositata nei Grigioni e contenente i propri fattori imponibili. Con decisione di tassazione dell'8 dicembre 2021, trasmessa a A.A.________ e (in copia) a B.A.________, l'autorità fiscale ticinese ha emesso la tassazione 2018 sulla base dei dati che le erano stati notificati.
Con decisione su reclamo del 6 aprile 2022, indirizzata in copia anche a B.A.________, il reclamo interposto da A.A.________ contro la tassazione 2018 è stato respinto.
B.
Con ricorso del 14 aprile 2022, A.A.________ ha impugnato le decisioni su reclamo relative al 2017 e al 2018 davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Il 29 novembre 2022, la Corte cantonale lo ha respinto nella misura in cui concerneva l'assoggettamento dei contribuenti alle imposte cantonali e la determinazione degli elementi imponibili del marito, mentre lo ha accolto nella misura in cui concerneva la determinazione degli elementi imponibili della moglie, che andava ancora svolta.
C.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 16 gennaio 2023 A.A.________ ha impugnato il giudizio cantonale davanti al Tribunale federale, domandando: (a) in via principale, che in sua riforma le decisioni di tassazione ticinesi 2017 e 2018 siano annullate; (b) in via subordinata, che la sentenza impugnata sia annullata e l'incarto rinviato in sede cantonale; (c) in via più subordinata, che in caso di rigetto del ricorso contro il Cantone Ticino sia ordinato al Cantone Grigioni di restituirgli le imposte pagate per il 2017 e 2018 oltre a interessi.
La Camera di diritto tributario ha chiesto che il ricorso sia respinto, nella misura in cui è ammissibile, perché la decisione impugnata, che comporta il rinvio della causa all'autorità fiscale per determinare i redditi e la sostanza di B.A.________, non è finale. In replica, l'insorgente ha indicato di avere contestato i dispositivi che lo concernono, e che comportano per lui la fine del procedimento.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile contro decisioni che mettono fine all'intero procedimento (art. 90 LTF, decisioni finali), oppure - a determinate condizioni - a una parte di esso (art. 91 LTF, decisioni parziali), rispettivamente contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF).
Contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente è invece possibile solo quando queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). L'impugnazione autonoma di simili decisioni è infatti un'eccezione al principio secondo cui il Tribunale federale deve potersi esprimere su una fattispecie una volta soltanto ed è permessa unicamente in presenza di requisiti precisi (DTF 144 III 475 consid. 1.2; 144 III 253 consid. 1.3; sentenza 9C_629/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 1.2.1). Le decisioni di rinvio sono di regola delle decisioni incidentali, perché non terminano la procedura (DTF 134 II 124 consid. 1.3). La situazione è diversa quando l'autorità alla quale è rinviata la causa non ha più nessuno spazio di manovra e il rinvio serve solo a mettere in atto (attraverso un mero ricalcolo) quanto deciso in maniera vincolante dall'istanza di ricorso; in questo caso, la decisione di rinvio va assimilata a una decisione finale (DTF 142 II 20 consid. 1.2; sentenza 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.2).
Se la decisione impugnata davanti al Tribunale federale si esprime in modo definitivo - in relazione a un periodo fiscale - soltanto riguardo a singoli aspetti, mentre per altri pronuncia un rinvio, essa ha di principio un carattere incidentale (sentenza 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.2). Se concerne invece più periodi fiscali e su taluni si esprime in maniera definitiva su tutti gli aspetti litigiosi, mentre per altri dispone un rinvio, in merito ai periodi fiscali decisi la pronuncia ha carattere di decisione parziale finale (sentenze 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.2, 2C_1002/2018 dell'11 dicembre 2018 consid. 1.1).
1.2. Nel caso in esame, la decisione impugnata concerne i periodi fiscali 2017 e 2018 nei quali, non essendo separati né legalmente né di fatto (precedente consid. A.a), A.A.________ e B.A.________ sono stati a ragione tassati insieme (art. 9 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]; art. 3 cpv. 3 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]; art. 8 cpv. 1 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]; sentenza 2C_1145/2013 del 20 settembre 2014 consid. 2.1). Inoltre, per entrambi i periodi fiscali, la sentenza cantonale si esprime in maniera definitiva solo riguardo a singoli aspetti (assoggettamento dei contribuenti e determinazione degli elementi imponibili del marito), mentre per altri (determinazione degli elementi imponibili della moglie) comporta un rinvio all'autorità fiscale. Il giudizio impugnato è quindi una decisione incidentale, impugnabile alle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF. In effetti, in assenza di una decisione di assoggettamento (Steuerdomizilentscheid; décision d'assujettissement), relativa soltanto alla questione del diritto d'imposizione illimitato da parte del Cantone Ticino, non è data neanche l'ipotesi prevista dall'art. 92 LTF (sentenza 2C_211/2021 dell'8 giugno 2021 consid. 1.1 e contrario).
1.3. Non viene neppure sostenuto che le condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF siano riunite, perché il ricorrente considera la sentenza cantonale come finale. Sia come sia, esse non sono adempiute.
1.3.1. Una decisione di rinvio per nuovi accertamenti, come quella in esame, comporta infatti un allungamento della procedura, ma non un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, che può essere di regola solo di carattere giuridico (DTF 143 III 416 consid. 1.3; sentenza 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.4.1).
Nemmeno viene poi dimostrato: (a) che vi sia un pericolo di violazione del principio di celerità, in relazione al quale è possibile fare eccezionalmente valere anche l'eccessiva durata della procedura (sentenza 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.4.1); (b) che sia data una situazione in cui l'autorità fiscale si trovi a svolgere un semplice ricalcolo dell'importo dovuto (in base alle istruzioni ricevute e senza più alcun margine di manovra), perché in discussione è l'accertamento degli elementi imponibili della moglie, finora omesso, ma indispensabile a una corretta imposizione dei coniugi (art. 9 cpv. 1 LIFD; art. 3 cpv. 3 LAID; art. 8 cpv. 1 LT/TI).
1.3.2. In parallelo, oltre alle condizioni richieste dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, non sono adempiute neanche quelle per riconoscere un'eccezione ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, secondo cui è possibile impugnare una decisione incidentale se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa.
In effetti, il complemento istruttorio in discussione non appare comportare nessuna procedura probatoria defatigante o dispendiosa, che è data solo se - sia per la durata che per i costi - si scosta notevolmente da un processo abituale (sentenza 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.4.2). Chiamato a sostanziare le condizioni di ammissibilità di un ricorso che non sono evidenti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 138 III 46 consid. 1.2), l'insorgente non indica d'altra parte ragioni che dovrebbero portare ad una conclusione diversa (sentenze 9C_629/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 1.4; 2C_693/2020 del 29 luglio 2021 consid. 1.4.2). Basta quindi fare rinvio alla facoltà concessagli dall'art. 93 cpv. 3 LTF, secondo cui, nella misura in cui la decisione incidentale influisca anche sul contenuto della decisione finale, essa potrà essere impugnata davanti al Tribunale federale insieme a quest'ultima.
2.
Per quanto precede, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, alla Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, all'Amministrazione imposte del Cantone Grigioni, alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Amministrazione federale delle contribuzioni.
Lucerna, 24 ottobre 2023
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
Il Cancelliere: Savoldelli