2C_45/2024 25.01.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_45/2024
Sentenza del 25 gennaio 2024
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna.
Oggetto
Rinvio (rifiuto di restituzione dell'effetto sospensivo),
ricorso contro la decisione incidentale emanata
il 9 gennaio 2024 dal Tribunale amministrativo federale, Corte VI (F_5102/2023).
Fatti:
A.
A.a. Con decisione del 18 ottobre 2022 il Tribunale amministrativo federale ha stralciato dai ruoli, siccome ritirato il 10 ottobre precedente, il ricorso presentato il 26 agosto 2022 da A.________, cittadino dominicano (1986), contro la decisione di rifiuto dell'approvazione del rilascio di un nuovo permesso di dimora emessa il 21 giugno 2022 dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM (di seguito: SEM).
A.b. Richiamando la decisione di stralcio, il 21 giugno 2023 la SEM ha quindi fissato all'interessato un termine scadente il 31 luglio 2023 per lasciare la Svizzera.
A.c. Il 27 luglio 2023 A.________ si è rivolto alla SEM chiedendo il riesame della decisione del 21 giugno 2023 e la proroga del termine assegnatogli per lasciare la Svizzera.
A.d. Con decisione del 18 agosto 2023 la SEM non è entrata nel merito della domanda di riesame, ma ha però prorogato il termine di partenza fino al 30 settembre 2023. Nel contempo ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
B.
Il 21 settembre 2023 A.________ si è rivolto al Tribunale amministrativo federale chiedendo l'annullamento della decisione del 18 agosto 2023, la restituzione dell'effetto sospensivo al suo gravame e la dispensa dal pagamento delle spese giudiziarie.
B.a. Con decisione incidentale del 9 gennaio 2024 il Tribunale amministrativo federale ha, da un lato, rifiutato di restituire l'effetto sospensivo al ricorso interposto contro il rifiuto di riesaminare la decisione di rinvio e, dall'altro, ha negato al ricorrente il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
C.
Il 23 gennaio 2023 A.________ ha contestato dinanzi al Tribunale federale la decisione incidentale del 9 gennaio 2024 limitatamente al rifiuto di restituire l'effetto sospensivo al ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale. Ha contestualmente chiesto il conferimento dell'effetto sospensivo al suo gravame e di non dovere pagare spese processuali.
Il Tribunale federale non ha ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 IV 9 consid. 2; 147 I 333 consid. 1).
2.
2.1. Oggetto di disamina in questa sede è la decisione incidentale emessa il 9 gennaio 2024 dal Tribunale amministrativo federale limitatamente al rifiuto di restituire l'effetto sospensivo al ricorso del 21 settembre 2023 concernente il riesame della decisione fissando un termine di partenza al qui ricorrente.
2.2. Come appena accennato, nel merito il ricorso concerne il rifiuto di riesaminare una decisione di rinvio. Ora, ai sensi dell'art. 83 lett. c cifra 4 in fine LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni rese in materia di rinvio, incluse, in virtù del principio dell'unità della procedura, quelle di natura procedurale (DTF 143 II 425 consid. 1.3. in fine; 138 II 501 consid. 1.1; 137 III 380 consid. 1.1; sentenza 2C_640/2023 del 17 gennaio 2024 consid. 1.2), come nella presente fattispecie. Questa via di diritto non è quindi data.
2.3. L'impugnativa risulta poi ugualmente inammissibile trattata quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, quest'ultimo rimedio essendo proponibile unicamente contro le decisioni cantonali di ultima istanza (art. 113 LTF) e non, di conseguenza, contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.
2.4. Premesse queste considerazioni il presente gravame si rivela pertanto improponibile, non essendo la decisione incidentale impugnata suscettiva di alcun mezzo di ricorso, e va quindi evaso in applicazione della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
3.
3.1. Con l'emanazione del presente giudizio, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo diventa senza oggetto.
3.2. Considerate le circostanze del caso concreto si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda del ricorrente di non addossargli spese processuali, intesa come implicita domanda di assistenza giudiziaria, è quindi priva d'oggetto. Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è priva d'oggetto.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione al rappresentante del ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino (per informazione) e al Tribunale amministrativo federale, Corte VI.
Losanna, 25 gennaio 2024
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud