1C_424/2024 10.07.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_424/2024
Sentenza del 10 luglio 2024
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Haag, Giudice presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Municipio di Arbedo-Castione, 6517 Arbedo, patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi,
Dipartimento del territorio,
Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Dipartimento del territorio, Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo,
via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Esecuzione d'ufficio di un ordine di sgombero,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 maggio 2024
dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo (52.2024.187).
Considerando:
che, a partire dal 1996, il Municipio di Arbedo-Castione ha emanato molteplici provvedimenti di sgombero nei confronti di A.________ per l'accumulo di veicoli inservibili, pezzi di ricambio e rifiuti depositati su due fondi;
che, per quanto qui interessa, accertato il degrado e l'incuria dei fondi, sulla base della legge ticinese del 2 aprile 1975 d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (RL 833.100) e della legge ticinese dell'11 novembre 1968 concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili (RL 832.200), nonché delle norme sulla pianificazione territoriale, sulla protezione dell'ambiente e del paesaggio, con decisione del 16 febbraio 2024 il Municipio ha disposto l'esecuzione d'ufficio a spese di A.________ dell'allontanamento di tutti i veicoli, dei materiali e dei rifiuti litigiosi;
che con risoluzione del 10 aprile 2024 il Consiglio di Stato ha rinviato gli atti al Municipio affinché conceda all'interessato un ultimo, breve termine per dar seguito all'ordine di sgombero impartito il 15 luglio 2022, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza;
che, adito dall'interessato, con giudizio del 28 maggio 2024 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo di annullarla;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 I 160 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2);
che il Giudice delegato ha accertato che la decisione governativa ha annullato quella municipale retrocedendo gli atti al Municipio affinché assegni al ricorrente un ultimo breve termine per eseguire il provvedimento del 15 luglio 2022, motivo per cui essa non pone fine alla procedura, stabilendo inoltre che l'ordine di sgombero del 15 luglio 2022 non è nullo ed è passato in giudicato;
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine; 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3);
che il ricorrente, disattenendo il suo obbligo di motivazione, a lui noto (vedi sentenza 4A_392/2014 del 4 settembre 2014 nei suoi confronti), non si confronta del tutto con questi argomenti, decisivi, posti a fondamento dell'impugnata sentenza, criticando in maniera appellatoria e inammissibile l'ordine di sgombero del 15 luglio 2022, cresciuto in giudicato, al quale egli non ha dato seguito;
che il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di motivazione, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF;
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente,
3.
Comunicazione al ricorrente, al Municipio di Arbedo-Castione, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione e Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 10 luglio 2024
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Haag
Il Cancelliere: Crameri