5A_391/2024 14.08.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_391/2024,
5A_394/2024
Sentenza del 14 agosto 2024
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Herrmann, Presidente,
Bovey, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Ergin Cimen,
ricorrente,
contro
Ufficio dei fallimenti sede di Lugano,
via al Fiume 7, 6962 Viganello,
5A_391/2024
B.________ SA,
5A_394/2024
C.________ SA.
Oggetto
effetto sospensivo (incanto di beni immobili),
ricorsi contro l'ordinanza emanata il 31 maggio 2024
dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2024.40/41).
Fatti:
A.
Con due ricorsi 3 maggio 2024 A.________ ha contestato dinanzi alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, l'operato dell'Ufficio dei fallimenti sede di Lugano nei fallimenti della B.________ SA e della C.________ SA, impugnando gli avvisi di incanti pubblici - previsti per il 26 giugno 2024 - delle proprietà per piani uuu (appartenente alla B.________ SA), www, vvv e xxx (appartenenti alla C.________ SA) della particella yyy RFD di Z.________.
La ricorrente ha anche chiesto di concedere l'effetto sospensivo ai ricorsi. Mediante ordinanza 31 maggio 2024 il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti ha respinto queste richieste.
B.
Con ricorso in materia civile 17 giugno 2024 A.________ ha impugnato tale ordinanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo - di riformarla nel senso di accogliere le domande di concessione dell'effetto sospensivo ai ricorsi pendenti presso l'autorità di vigilanza concernenti la realizzazione dei fondi della B.________ SA (causa 5A_391/2024) e della C.________ SA (causa 5A_394/2024).
Mediante decreti 20 giugno 2024 l'istanza di conferire effetto sospensivo al ricorso dinanzi al Tribunale federale è stata respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame.
Con scritti 24 giugno 2024 il patrocinatore della ricorrente ha comunicato al Tribunale federale che ella non avrebbe versato i richiesti anticipi spese (di complessivi fr. 2'000.--) "stante la sua situazione di indigenza".
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1. Per motivi di economia di procedura, si giustifica congiungere le due cause, dirette contro la medesima ordinanza e riferite ai medesimi fatti e, fondamentalmente, alle medesime parti (art. 71 LTF in relazione con l'art. 24 cpv. 2 PC [RS 273]; DTF 133 IV 215 consid. 1).
1.2. Contrariamente a quanto pretende la ricorrente, l'ordinanza impugnata - con la quale sono state respinte le sue richieste di concedere l'effetto sospensivo ai ricorsi giusta l'art. 17 LEF (v. art. 36 LEF) - non costituisce una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF, bensì una decisione incidentale secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF (sentenza 5A_934/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 1.1 con rinvii), suscettiva di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Non avendo riconosciuto la natura della contestata ordinanza, la ricorrente non si è pronunciata su tali esigenze (salvo genericamente accennare ad un pregiudizio irreparabile in altri punti del ricorso). Ci si può tuttavia attenere alla prassi del Tribunale federale che prevede di entrare nel merito di un ricorso riguardante il rifiuto di conferire l'effetto sospensivo contro una decisione di esecuzione forzata (sentenze 5A_934/2022 citata consid. 1.1 con rinvio; 5A_1026/2015 dell'8 marzo 2016 consid. 1.1 con rinvii).
1.3. La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza di merito (DTF 137 III 380 consid. 1.1; 137 III 261 consid. 1.4), che in concreto concerne una procedura di ricorso giusta l'art. 17 LEF, ossia una causa in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) suscettiva di un ricorso in materia civile a prescindere dal valore di lite (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF). Il rimedio all'esame è tempestivo (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF). Il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti non ha statuito su ricorso, ma quale istanza cantonale unica nell'ambito di una procedura di ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 475 consid. 1; 137 III 424 consid. 2.1 e 2.2; sentenza 5A_934/2022 citata consid. 1.1). Sotto il profilo dei menzionati requisiti formali, il ricorso in materia civile risulta quindi in linea di principio ammissibile.
Dato l'esito del ricorso, non occorre invece approfondire se la ricorrente - a suo dire "da considerarsi quale beneficiaria e azionista di B.________ e C.________ [...] nonostante la procedura LAFE aperta il 23 ottobre 2009 [...] per stabilire chi fosse l'azionista e beneficiario [...] fra la ricorrente (cittadina svizzera) e D.________ (ex marito della ricorrente e di cittadinanza israeliana) " nonché quale "creditrice di B.________ e C.________ per l'importo di CHF 283'823.40 [...] e CHF 100'000.-" - abbia un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica dell'ordinanza impugnata (v. art. 76 cpv. 1 lett. b LTF).
1.4. Per costante giurisprudenza, la decisione circa l'effetto sospensivo è una decisione in materia di misure cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF, per cui la parte ricorrente può invocare unicamente una violazione di diritti costituzionali (DTF 137 III 475 consid. 2; 134 II 192 consid. 1.5). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.
In concreto è litigiosa la questione dell'effetto sospensivo ai ricorsi introdotti dalla ricorrente dinanzi all'autorità di vigilanza contro la realizzazione dei fondi appartenenti alle società fallite.
2.1. La decisione sulla concessione o sul rifiuto dell'effetto sospensivo secondo l'art. 36 LEF rientra nel potere di apprezzamento dell'autorità cantonale di vigilanza. La decisione dipende da una ponderazione degli interessi tra la continuazione della procedura di esecuzione e il mantenimento dello stato di fatto precedente il provvedimento impugnato (sentenza 5A_1026/2015 citata consid. 4.2 con rinvii).
2.2. Rispondendo all'obiezione della ricorrente secondo cui "non avrebbe senso realizzare i fondi delle società fallite, giacché non si potrebbe procedere alla ripartizione dei ricavi, siccome le stesse graduatorie non sono ancora definitive", il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti ha in primo luogo osservato che gli elenchi oneri depositati in entrambi i fallimenti erano definitivi e che, se i fondi fossero stati venduti per il loro valore di stima, più della metà dei ricavi avrebbe dovuto essere versata immediatamente ai creditori ipotecari, la cui buona fede appariva a prima vista pacifica, dato che i pegni erano stati iscritti nel periodo dal 1987 al 1989, prima della menzione a registro fondiario di un blocco LAFE del 23 ottobre 2009 sui quattro fondi (v. art. 27 cpv. 5 LAFE e art. 975 cpv. 2 CC). Il Presidente ha in secondo luogo accertato che non tutte le pretese iscritte nella graduatoria erano state contestate (con le sue azioni la ricorrente aveva infatti contestato soltanto la non ammissione delle proprie pretese e l'ammissione dei crediti insinuati da società dell'ex marito), di modo che anche i creditori la cui insinuazione era stata definitivamente ammessa avevano diritto alla realizzazione dei fondi entro i termini di legge (v. art. 270 LEF) - nella fattispecie già molto dilatati, siccome i fallimenti erano stati aperti nel 2017 - e se del caso a una ripartizione provvisoria dell'eventuale eccedenza dopo il soddisfacimento dei creditori ipotecari (v. art. 266 LEF), limitatamente in un primo tempo alle spese d'acquisizione dei fondi, in attesa di una decisione definitiva dell'autorità LAFE e di un'eventuale insinuazione del credito dello Stato relativo all'eccedenza (v. art. 27 cpv. 2 LAFE e art. 251 LEF).
Dopo tale ponderazione degli interessi in gioco, il Presidente ha anche sottolineato che la questione della validità giuridica della decisione 9 aprile 2024 di revoca del blocco a registro fondiario dell'autorità LAFE non era di sua competenza e una sua eventuale sospensione avrebbe dovuto essere decisa dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, mentre nel frattempo nulla ostava alla realizzazione dei fondi (ritenuto anche che la vendita all'asta permetteva in ogni modo di raggiungere lo scopo dell'azione civile dell'art. 27 cpv. 2 LAFE; v. DTF 111 III 26 consid. 2b).
Alla luce di questi motivi, secondo l'autorità precedente non si giustificava quindi sospendere la vendita dei fondi delle società fallite agli incanti pubblici previsti per il 26 giugno 2024.
2.3. La ricorrente chiede invece di conferire l'effetto sospensivo " sino a quando tutte le procedure LEF e LAFE non siano concluse dai tribunali competenti e in tutte le istanze richiamate ", procedure che a suo dire potrebbero avere un influsso importante sugli incanti pubblici.
2.3.1. La ricorrente ricorda innanzitutto che a permettere gli incanti pubblici è stata la revoca 9 aprile 2024 del blocco LAFE a registro fondiario, accordata a condizione " che un'eventuale eccedenza venga trattenuta a favore del Cantone, ai sensi dell'art. 27 cpv. 2 LAFE ". A suo dire, la revoca sarebbe nulla per violazione del suo diritto di essere sentita, del divieto dell'arbitrio e del principio di trattamento secondo la buona fede e avrebbe quindi l'intenzione di impugnare al Tribunale federale la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che, nel frattempo (il 31 maggio 2024), avrebbe respinto il suo ricorso contro detta revoca.
Attraverso la sua censura, la ricorrente spiega in che modo la decisione di revoca del blocco LAFE a registro fondiario sarebbe contraria agli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost., ma omette di indicare in che modo l'argomentazione del Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti, per il quale in assenza di una sospensione di tale revoca - che non rientrava nella sua competenza - nulla ostava alla realizzazione dei fondi, violerebbe i suoi diritti costituzionali. La censura è insomma fuori tema e disattende del tutto le rigorose esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF; essa risulta inammissibile.
2.3.2. La ricorrente sostiene poi che la mancata concessione dell'effetto sospensivo, e quindi la tenuta degli incanti pubblici prima dell'evasione dei suoi ricorsi dinanzi all'autorità di vigilanza, renderebbe senza effetto un eventuale accoglimento di tali ricorsi, in violazione degli art. 29 cpv. 2 e 29a Cost.
Anche nel caso in cui ad un ricorso giusta l'art. 17 LEF non sia concesso l'effetto sospensivo, un suo eventuale accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento contro cui è diretto produce un effetto retroattivo e fa quindi cadere tutti gli atti di procedura seguenti, come ad esempio la realizzazione forzata di un fondo (v. sentenza 5A_1026/2015 citata consid. 4.2 e 4.3 con rinvii). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la decisione di non concedere l'effetto sospensivo non svuota pertanto di significato i suoi ricorsi. La censura è infondata.
2.3.3. Secondo la ricorrente, la ponderazione degli interessi in gioco effettuata dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti sarebbe " insostenibile ". Reputa, in sostanza, che gli interessi dei creditori ipotecari e dei creditori la cui insinuazione è stata definitivamente accolta non dovrebbero rivestire un ruolo tanto decisivo "contro gli interessi della ricorrente e gli interessi pubblici dati dalla sicurezza e certezza giuridica". A suo dire, infatti, grazie all'art. 270 cpv. 2 LEF la realizzazione dei fondi "non è in nessuna maniera da svolgersi in tempi brevi, così brevi che non si possa nemmeno concedere l'effetto sospensivo", i crediti dei creditori ipotecari "sono ben salvaguardati e non v'è nessun rischio che non vengano risarciti" e in applicazione dell'art. 261 LEF "anche qualora la realizzazione venisse compiuta, [i creditori in terza classe] non potrebbero in ogni caso ancora spartirsi nulla".
Ritenendo " insostenibile " l'ordinanza impugnata, la ricorrente pare voler sollevare una violazione dell'art. 9 Cost., norma però nemmeno menzionata. Ad ogni modo la critica, con la quale la ricorrente si limita in definitiva a opporre la propria ponderazione degli interessi in gioco a quella effettuata dal Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti, non è idonea a dimostrare una violazione del divieto dell'arbitrio e non soddisfa quindi le severe esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF (v. DTF 148 II 121 consid. 6.6; 134 II 349 consid. 3). Pure questa critica risulta quindi irricevibile per carente motivazione.
3.
Da quanto precede discende che i ricorsi 5A_391/2024 e 5A_394/2024 vanno respinti nella misura in cui sono ammissibili.
La ricorrente, patrocinata da un legale, ha comunicato di non essere in grado di versare gli anticipi spese, ma non ha formulato alcuna istanza di assistenza giudiziaria. Una tale domanda sarebbe in ogni modo stata respinta, a prescindere dall'asserita indigenza, dato che le sue conclusioni non avevano fin dall'inizio probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare spese ripetibili già per il fatto che non sono state chieste determinazioni (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Le cause 5A_391/2024 e 5A_394/2024 sono congiunte.
2.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso 5A_391/2024 è respinto.
3.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso 5A_394/2024 è respinto.
4.
Le spese giudiziarie di complessivi fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
5.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Ufficio dei fallimenti sede di Lugano e al Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 14 agosto 2024
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini