5A_181/2024 04.09.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_181/2024
Sentenza del 4 settembre 2024
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Herrmann, Presidente,
Bovey, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Donald Ferri,
ricorrente,
contro
Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno, contrada Nuova 3, casella postale 256, 6982 Agno.
Oggetto
revoca della curatela di rappresentanza,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 febbraio 2024 dal Presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2023.58).
Fatti:
A.
A.a. L'8 novembre 2021 A.________ (nato nel 1943) si è rivolto all'Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno chiedendo l'istituzione di una " curatela amministrativa ". Egli vive solo, senza parenti o amici vicini; la moglie è ricoverata in una casa per anziani.
L'autorità di protezione ha raccolto il parere dell'assistente sociale di Pro Senectute e del medico curante e ha sentito l'interessato in un incontro presso il suo domicilio, durante il quale quest'ultimo ha espresso il suo accordo all'istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC e alla nomina di B.________ in qualità di curatrice.
A.b. Mediante decisione 21 marzo 2022 l'autorità di protezione ha così istituito in suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC " allo scopo di rappresentare l'interessato nel quadro dei propri affari amministrativi, in particolare nel rapporto con le autorità, con i servizi amministrativi e sociali, gli istituti bancari e di credito, la posta, le assicurazioni private e sociali e all'occorrenza ogni altra istituzione di diritto privato o pubblico e persona privata; gestire con la diligenza richiesta il patrimonio e i redditi dell'interessato, vegliare al benessere sociale e rappresentare l'interessato in tutti gli atti necessari a tal fine, vegliare sul suo stato di salute e se necessario definire e mettere in atto l'eventuale seguito terapeutico necessario, oltre a rappresentarlo in tutti gli atti occorrenti a tal fine ". L'autorità di protezione ha limitato l'interessato nei suoi diritti per quanto riguarda la gestione del suo conto corrente e per gli eventuali redditi e sostanza, e ha nominato B.________ quale curatrice.
Con ulteriore decisione 25 marzo 2022 l'autorità di protezione ha ordinato il blocco immobiliare della quota di spettanza dell'interessato della particella xxx (in comproprietà con la moglie).
A.c. Il 15 aprile 2022 A.________ ha chiesto la revoca della curatela di rappresentanza e l'adozione di un'amministrazione di sostegno giusta l'art. 393 CC con la nomina di C.________ (sua infermiera) quale " amministratrice di sostegno ". In via subordinata ha chiesto la nomina di C.________ quale curatrice nell'ambito della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni.
Mediante decisione 6 marzo 2023 l'autorità di protezione ha respinto la richiesta di revoca della curatela, ha accolto le dimissioni di B.________ e nominato D.________, già curatore della moglie dell'interessato, quale nuovo curatore a partire dal 16 marzo 2023. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato negato l'effetto sospensivo.
B.
Con sentenza 15 febbraio 2024 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo presentato da A.________ contro la decisione 6 marzo 2023 dell'autorità di protezione.
C.
Mediante ricorso in materia civile 18 marzo 2024 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla revocando la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e istituendo un'amministrazione di sostegno con la nomina di C.________ quale " amministratrice di sostegno ", in via subordinata di annullare la sentenza e di rinviare l'incarto all'autorità inferiore affinché emani una nuova decisione e in via ancora più subordinata di riformare la sentenza designando C.________ quale curatrice nell'ambito della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni senza limitazione dei diritti civili.
Invitati a presentare una risposta, l'autorità di protezione e il Presidente della Camera di protezione hanno in sostanza confermato le motivazioni e le conclusioni contenute nelle loro decisioni.
Diritto:
1.
1.1. Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) gravame è stato introdotto dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) avverso una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in una causa in materia di protezione degli adulti (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) di natura non pecuniaria. Il ricorso in materia civile risulta così in linea di principio ammissibile.
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 147 V 35 consid. 4.2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
A meno che ne dia motivo il giudizio impugnato, il Tribunale federale non tiene conto di fatti o mezzi di prova nuovi (art. 99 cpv. 1 LTF).
2.
Oggetto di litigio nella presente fattispecie sono la scelta del genere di curatela (v. infra consid. 2.1) e la scelta del curatore (v. infra consid. 2.2).
2.1. Le misure ufficiali di protezione degli adulti salvaguardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la protezione (art. 388 cpv. 1 CC). Per quanto possibile conservano e promuovono l'autodeterminazione dell'interessato (art. 388 cpv. 2 CC).
La scelta della misura appropriata deve rispondere ai criteri di sussidiarietà e proporzionalità. Non solo va scelta, fra quelle disponibili, la misura meno invasiva (l'art. 389 cpv. 2 CC prevede che ogni misura ufficiale deve essere necessaria e idonea), ma anzi se la persona bisognosa può essere altrimenti aiutata - ad esempio facendo capo alla famiglia o ad altre persone a lei prossime - l'autorità di protezione degli adulti deve del tutto prescindere dall'adottare una misura (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; DTF 140 III 49 consid. 4.3.1). Il principio di proporzionalità impone inoltre all'autorità di tenere conto degli interessi legittimi dei terzi e di considerare l'onere che l'interessato rappresenta per coloro che lo circondano (art. 390 cpv. 2 CC); questi interessi possono giustificare l'adozione di una misura più incisiva, ma non possono mai essere la causa di una misura (sentenze 5A_770/2018 del 6 marzo 2019 consid. 6.3.2; 5A_795/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2 e 4.2.1).
2.1.1. L'autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC). La curatela è istituita su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio (art. 390 cpv. 3 CC). L'autorità di protezione degli adulti definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell'interessato (art. 391 cpv. 1 CC). Le sfere di compiti riguardano la cura della persona, quella degli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche (art. 391 cpv. 2 CC). La legge non prevede misure di protezione dell'adulto precostituite e rigide; l'autorità deve piuttosto offrire alla persona bisognosa d'aiuto soluzioni confezionate "su misura", concepite in maniera che l'ingerenza dello Stato nella vita privata della persona assistita sia ridotta al minimo indispensabile (DTF 140 III 49 consid. 4.3.1; sentenze 5A_902/2015 dell'11 agosto 2016 consid. 2.1 con rinvii; 5A_667/2013 del 12 novembre 2013 consid. 6.1).
La curatela meno invasiva è quella dell'amministrazione di sostegno dell'art. 393 cpv. 1 CC: può essere istituita solo con il consenso della persona bisognosa di assistenza e permette di offrire alla medesima un sostegno per provvedere a determinati affari. Essa non limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (art. 393 cpv. 2 CC; sentenza 5A_795/2014 citata consid. 4.1.2).
La curatela di rappresentanza giusta l'art. 394 cpv. 1 CC è per contro concepita a beneficio di quella persona che non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata. Questa forma di curatela può essere disposta anche contro la volontà dell'interessato. Tuttavia, anche questa misura non limita l'esercizio dei diritti civili dell'interessato, a meno che l'autorità di protezione disponga diversamente (art. 394 cpv. 2 CC; sentenza 5A_795/2014 citata consid. 4.1.2). Anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (art. 394 cpv. 3 CC). Se istituisce una curatela di rappresentanza (anche) per l'amministrazione dei beni, l'autorità di protezione degli adulti designa i beni che devono essere amministrati dal curatore. Può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio (art. 395 cpv. 1 CC). Salvo che l'autorità di protezione degli adulti disponga altrimenti, i poteri d'amministrazione del curatore si estendono anche ai risparmi realizzati sul reddito o alle rendite maturate sul patrimonio (art. 395 cpv. 2 CC). L'autorità di protezione degli adulti può privare l'interessato dell'accesso a dati beni senza limitarne l'esercizio dei diritti civili (art. 395 cpv. 3 CC).
Una curatela di rappresentanza giusta l'art. 394 cpv. 1 CC non può essere istituita se un'amministrazione di sostegno è sufficiente per le esigenze dell'interessato (sentenza 5A_795/2014 citata consid. 4.2.2).
2.1.2. La scelta della misura appropriata è una decisione fondata sull'apprezzamento (art. 4 CC), che dipende in larga misura dalla conoscenza precisa della fattispecie concreta e che il Tribunale federale riesamina quindi con riserbo (sentenza 5A_795/2014 citata consid. 4.2.2). Esso interviene solo se l'autorità cantonale si è scostata senza motivo dai principi sviluppati da dottrina e giurisprudenza, se ha preso in considerazione fattori che non avrebbero dovuto giocare alcun ruolo oppure se, al contrario, ha omesso di considerare fattori rilevanti, o infine, quando il giudizio impugnato conduce ad un esito manifestamente iniquo o ingiusto (DTF 147 III 393 consid. 6.1.8 con rinvii).
2.1.3. Appena non vi sia più motivo di mantenerla, l'autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell'interessato, di una persona a lui vicina o d'ufficio (art. 399 cpv. 2 CC). La procedura di revoca o di modifica della misura è retta dagli art. 444 segg. CC (v. CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2a ed. 2023, n. 9 ad art. 399 CC). L'autorità di protezione degli adulti esamina d'ufficio i fatti (art. 446 cpv. 1 CC). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia (art. 446 cpv. 2 CC).
2.2. L'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori (art. 400 cpv. 1 CC).
Quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (art. 401 cpv. 1 CC). Se l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile l'autorità gli dà soddisfazione (art. 401 cpv. 3 CC).
Anche la scelta del curatore dipende in larga misura dalle circostanze del caso concreto ed è quindi una decisione fondata sull'apprezzamento (art. 4 CC), che il Tribunale federale riesamina con riserbo (sentenza 5A_755/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 1.3 con rinvio).
3.
3.1. Nel caso concreto, il Presidente della Camera di protezione ha ricordato gli elementi che avevano portato l'autorità di protezione a ritenere "limitata" l'autonomia dell'interessato nella gestione dei suoi interessi e "parzialmente compromessa" la sua capacità di discernimento e a istituire la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni il 21 marzo 2022, ovvero: l'esistenza di un debito di oltre fr. 50'000.-- per le rette scoperte presso l'istituto per anziani dove risiede la moglie, il parere di Pro Senectute del 17 novembre 2021 secondo cui l'interessato mostrerebbe talvolta confusione e difficoltà di memoria e avrebbe difficoltà a gestire le proprie finanze e quelle della moglie, il parere del suo medico curante dott. E.________ del 2 dicembre 2021 secondo cui " pur rimanendo una capacità critica di giudizio, il paziente non riesce a portare a termine gli atti amministrativi che gli vengono richiesti (...) a causa di deficit mnesici a breve termine o per timore di incorrere in errori tecnici ") e l'assenza di aiuto da parte di familiari o conoscenti. Per il Presidente della Camera di protezione, malgrado il parere aggiornato del medico curante del 3 gennaio 2023 che considerava "conservata l'[...]integrità intellettiva" dell'interessato e che attestava che "è in grado di gestire il suo patrimonio, di evadere gli oneri richiesti e di conservare i suoi interessi economici", la predetta situazione non appariva nel frattempo sostanzialmente modificata (anche considerato il breve lasso di tempo intercorso tra l'istituzione della misura, a suo tempo non impugnata, e la domanda di revoca), ma vi erano anzi "ulteriori aspetti critici relativamente ai rischi di influenzabilità e manipolazione" dell'interessato (confermati dai suoi diversi cambiamenti di opinione in relazione alla misura di protezione e alla persona da nominare in qualità di curatore, nonché dalla redazione di un testamento in favore di una presunta "compagna"). Il Presidente della Camera di protezione ha pertanto confermato che un'amministrazione di sostegno giusta l'art. 393 cpv. 1 CC sarebbe stata insufficiente e che non vi erano i presupposti per revocare la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e trasformarla in un provvedimento meno incisivo.
Quanto alla scelta del curatore, il Presidente della Camera di protezione ha convalidato la decisione dell'autorità di protezione di non nominare la persona proposta dall'interessato per il fatto che C.________, "nota per la posizione fortemente oppositiva agli interventi di autorità", nella sua situazione di "alleanza" con l'interessato "si troverebbe in conflitto con lo stesso per gli obblighi imposti dalla misura e con l'autorità per la sua non condivisione del progetto di protezione adottato" e risulterebbe pertanto inidonea. Per il Presidente della Camera di protezione, che ha ricordato l'ampio margine di apprezzamento dell'autorità di protezione nella scelta del curatore, la nomina di persone con le quali la cooperazione potrebbe mostrarsi difficoltosa o dove si intravvedono potenziali conflitti non può infatti essere considerata a vantaggio della misura di protezione e della persona da tutelare.
3.2. Il ricorrente lamenta una violazione degli art. 388 cpv. 2 e 389 cpv. 2 CC e dell'art. 9 Cost.
Con riferimento alla scelta della misura di protezione, egli rimprovera al Presidente della Camera di protezione una violazione del divieto dell'arbitrio nell'accertamento dei fatti per aver confermato la decisione dell'autorità di protezione " nella totale assenza di un quadro probatorio e fattuale tale da giustificarla sulla base di una valutazione approfondita dei contorni dello stato di debolezza dell'interessato e del suo tipo di incapacità sociale ". Secondo il ricorrente, il Presidente della Camera di protezione avrebbe infatti omesso di tenere conto di prove pertinenti e avrebbe effettuato, sulla base degli elementi raccolti, deduzioni insostenibili. In particolare, egli non avrebbe considerato che la procedura di protezione ha origine nella richiesta 8 novembre 2021 formulata dallo stesso interessato di essere posto sotto una curatela ai sensi dell'art. 393 CC, che il rapporto 17 novembre 2021 della Pro Senectute e il certificato 2 dicembre 2021 del dott. E.________ si limitavano a indicare la necessità di una misura di mero sostegno a favore dell'interessato, che nella comunicazione 11 aprile 2022 la curatrice B.________ indicava che la persona da proteggere era piuttosto la moglie dell'interessato e proponeva la revoca della curatela di rappresentanza, che nel certificato 9 giugno 2022 il dott. E.________ attestava che l'interessato "è in grado di intendere e di volere ", che nel certificato 3 gennaio 2023 sempre il dott. E.________ attestava che l'interessato, " affetto da polipatologie organiche che non facilitano un'ottima esecuzione nella vita quotidiana e per le quali necessiterebbe un minimo aiuto, è in grado di gestire il suo patrimonio, di evadere gli oneri richiesti e di conservare i suoi interessi economici " e che la sua " integrità intellettiva " è quindi " conservata ". Secondo il ricorrente, il quadro probatorio indicava pertanto che il suo stato di debolezza consisteva solo in deficit mnesici a breve termine e nel timore di effettuare errori, conservando però una piena capacità di discernimento, mentre la conseguente incapacità sociale si limitava al non riuscire a gestire autonomamente atti di natura burocratica. I presunti rischi di influenzabilità e manipolazione dell'interessato constatati dall'autorità di protezione si baserebbero inoltre su valutazioni generiche (il suo " carattere ondivago " non troverebbe conferma nei referti medici e la redazione di un testamento, che è peraltro un diritto strettamente personale, non potrebbe essere considerata aprioristicamente quale prova dell'influenzabilità) e comunque non attesterebbero un'incapacità di giudizio tale da giustificare una curatela di rappresentanza in parte privativa dell'esercizio dei diritti civili dell'interessato, " che al momento, giova rammentarlo, non può accedere ai suoi conti, gestire le sue finanze o disporre della sua sostanza immobiliare ". A dire del ricorrente, l'autorità di protezione avrebbe dovuto, in virtù del principio inquisitorio illimitato, raccogliere d'ufficio le prove per sincerarsi che la curatela giusta gli art. 394 e 395 CC fosse adeguata al caso di specie. Nel confermare la decisione dell'autorità di protezione, il Presidente della Camera di protezione avrebbe quindi violato il principio di autodeterminazione dell'interessato (art. 388 cpv. 2 CC) e il principio di proporzionalità (art. 389 cpv. 2 CC).
Con riferimento invece alla scelta del curatore, il ricorrente lamenta un'applicazione arbitraria dell'art. 401 cpv. 1 CC da parte dell'autorità di protezione, e quindi, di riflesso, anche da parte del Presidente della Camera di protezione, per essersi discostati dalla sua richiesta di nominare C.________ fondandosi sul fatto, non comprovato, secondo cui ella sarebbe "nota per la posizione fortemente oppositiva agli interventi di autorità": "in buona sostanza la stessa viene ritenuta non idonea sulla base di una (presunta) opinione, ciò che non può essere accettato in uno stato di diritto".
3.3. Se appare idonea in termini di prognosi a coprire pienamente il bisogno di protezione individuato nel singolo caso, prima di prendere in considerazione una curatela di rappresentanza si dovrebbe sperimentare l'opzione più cauta di un'amministrazione di sostegno, soprattutto se l'interessato non collabora. Restano riservati i casi in cui la misura più blanda potrebbe favorire un danno considerevole e irreparabile se si rivelasse inadeguata (v. sentenza 5A_795/2014 citata consid. 4.3.1 con rinvii). Nella presente fattispecie, alla luce dei mezzi di prova a disposizione del Presidente della Camera di protezione (in particolare del certificato medico 3 gennaio 2023) e pur tenuto conto del suo margine di apprezzamento, non si poteva escludere che una misura meno incisiva della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, peraltro parzialmente limitativa dell'esercizio dei diritti civili, potesse bastare per far fronte alle difficoltà dell'interessato nella gestione dei suoi interessi. Poco importa che la misura non fosse stata impugnata al momento in cui è stata istituita il 21 marzo 2022 e che nel frattempo non si fosse registrato un cambiamento sostanziale della situazione: una misura di protezione può infatti essere revocata o modificata in ogni tempo se non corrisponde (più) ai bisogni dell'interessato (v. YVO BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 7a ed. 2022, n. 8 ad art. 399 CC; FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 5-6 ad art. 399 CC), tanto più che nel caso concreto, tra l'istituzione della misura e la domanda di revoca, il ricorrente aveva individuato in C.________ una persona disposta ad aiutarlo (v. supra consid. 2.1). In virtù del principio inquisitorio illimitato (art. 446 cpv. 1 e 2 CC; applicabile anche davanti all'istanza di reclamo, v. sentenza 5A_770/2018 citata consid. 3.2), l'autorità precedente avrebbe quindi dovuto approfondire la fattispecie e sincerarsi che la curatela giusta gli art. 394 e 395 CC fosse necessaria e idonea ai sensi dell'art. 389 cpv. 2 CC. Ne segue che la censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti e di violazione del principio di proporzionalità merita accoglimento, mentre non occorre approfondire se anche il diritto all'autodeterminazione dell'interessato sia stato leso. L'incarto va rinviato all'autorità precedente affinché si pronunci nuovamente sulla domanda di modifica della curatela presentata dall'interessato dopo aver fatto chiarezza sul suo stato di debolezza e sul suo bisogno di protezione.
Dopo aver riesaminato il genere di curatela da adottare, l'autorità precedente dovrà inoltre nuovamente nominare un curatore e definirne i compiti (la fine del mandato della precedente curatrice, B.________, non è infatti stata contestata). In tale contesto, il Presidente della Camera di protezione dovrà nuovamente verificare se è possibile acconsentire alla proposta dell'interessato di nominare C.________ in tale veste. Se è infatti vero che, per essere ritenuto idoneo alla funzione, il curatore deve mostrare empatia verso l'interessato mantenendo però la distanza necessaria (v. RUTH E. REUSSER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 7a ed. 2022, n. 24 ad art. 400 CC; FOUNTOULAKIS, op. cit., n. 8 ad art. 400 CC; v. anche sentenza 5A_463/2018 del 13 novembre 2018 consid. 3.3), il fatto che C.________ sosterrebbe il ricorrente nella sua richiesta di istituire una curatela meno incisiva non costituisce di per sé un motivo di inidoneità (v. sentenza 5A_427/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 3.2), mentre la sua posizione "fortemente oppositiva agli interventi di autorità" non risulta essere stata verificata. Ricordato che il Tribunale federale può intervenire se una decisione cantonale di apprezzamento si fonda, come in concreto, su fattori inconsistenti (v. supra consid. 2.1.2 e 2.2), è a ragione che il ricorrente si appella all'art. 401 cpv. 1 CC (con la precisazione che, contrariamente a quanto indicato nel rimedio, in quest'ambito il potere di cognizione del Tribunale federale non è limitato all'arbitrio; v. anche sentenza 5A_413/2022 del 9 gennaio 2023 consid. 2.2). Anche questa censura merita perciò accoglimento.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile va parzialmente accolto, e meglio nella sua richiesta subordinata: la sentenza impugnata va annullata e la causa va rinviata all'autorità precedente affinché completi l'istruzione ed emani una nuova decisione (art. 107 cpv. 2 LTF).
Lo Stato del Cantone Ticino, parte soccombente (v. DTF 141 V 281 consid. 11.1), è tenuto a versare spese ripetibili della sede federale al ricorrente, patrocinato da un legale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). Non si prelevano invece spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per istruzione e nuova decisione.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente la somma di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.
4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 6 sede di Agno e al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 4 settembre 2024
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini