2D_19/2024 22.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_19/2024
Decreto del 22 ottobre 2024
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Ryter, Giudice presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
Consorzio A.________,
composto dalle ditte:
1. B.________ SA,
2. C.________ SA,
entrambe patrocinate dall'avv. Massimo Nicora,
ricorrenti,
contro
Consorzio D.________, composto dalle ditte:
1. E.________ SA,
2. F.________ SA,
3. G.________,
tutte patrocinate dall'avv. Raffaello Balerna,
opponenti.
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per il tramite del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche, via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona,
Oggetto
Appalti pubblici - prestazioni di direzione locale dei lavori (genio civile) per la realizzazione della prima fase delle infrastrutture della viabilità del nodo intermodale FFS di Lugano,
ricorso contro la sentenza emanata il 12 luglio 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.120).
La Giudice presidente della II Corte di diritto pubblico,
visto:
il ricorso sussidiario in materia costituzionale esperito il 26 luglio 2024 dal Consorzio A.________ contro la sentenza emanata il 12 luglio 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino che annulla la delibera dell'appalto pubblico decisa in suo favore il 6 aprile 2024 dal Consiglio di Stato ticinese e aggiudica la commessa al Consorzio GIT;
la lettera del 18 ottobre 2024 con cui il Consorzio ricorrente dichiara di ritirare il suo ricorso;
considerando:
che, quando il ricorso è ritirato, la Giudice presidente della Corte adita (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) dichiara il processo terminato nonché statuisce sulle spese giudiziarie e sull'assegnazione e l'ammontare delle ripetibili (art. 5 cpv. 2 e 73 cpv. 1 PC combinati con l'art. 71 LTF);
che, in caso di desistenza, le spese giudiziarie debbono essere poste, in linea di principio, a carico della parte ricorrente con l'applicazione di una tassa di giustizia ridotta (art. 66 cpv. 2 e 3 LTF) e che, nella fattispecie, non c'è motivo per scostarsi da questo principio;
che in concreto il Consorzio ricorrente è inoltre tenuto a versare delle ripetibili al Consorzio opponente, il quale ha preso posizione sull'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo e sul merito della vertenza (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF);
che non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Giudice presidente decreta:
1.
La causa 2D_19/2024 è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del Consorzio ricorrente.
3.
Il Consorzio ricorrente verserà al Consorzio opponente la somma di fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili per la sede federale.
4.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato del Cantone Ticino, per il tramite della Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, all'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 22 ottobre 2024
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Ryter
La Cancelliera: Ieronimo Perroud