4A_205/2022 05.09.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_205/2022
Sentenza del 5 settembre 2024
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Jametti, Presidente,
Hohl, May Canellas,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
D.________,
patrocinato dall'avv. dott. Julius Effenberger,
ricorrente,
contro
B.________,
opponente.
Oggetto
deposito; responsabilità per investimenti collettivi,
ricorso contro la sentenza emanata il 31 marzo 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (12.2021.131).
Fatti:
A.
A.a. Nel mese di ottobre 1996 l'avvocato e notaio ticinese B.________ ha aiutato la società statunitense C.________ Inc. ad aprire tre conti presso una banca a Lugano. Gli estratti bancari sono stati inviati a lui fino al mese di giugno 1997.
Tra i mesi di febbraio e aprile 1997 B.________ ha preso in consegna da un organo della C.________ Inc. e riposto in una cassetta di sicurezza aperta a suo nome quattro buste sigillate. Su di esse aveva scritto delle dichiarazioni firmate secondo cui, a detta del predetto organo, esse contenevano, nell'ordine, un "certificate of indebtness of Peru" del valore di almeno USD 1'000'000.--, titoli azionari di miniere d'oro in Camerun e Mali del valore nominale di USD 146'000.--, titoli azionari di miniere d'oro in Perù del valore nominale di USD 475'000.-- e ancora un "certificate of indebtness of Peru" del valore di "vari milioni di dollari". Le dichiarazioni terminavano con il suo impegno di non aprire le buste, che in realtà contenevano solo fogli bianchi, se non in presenza dell'organo della C.________ Inc.
A.b. Il 15 aprile 1997 B.________ ha comunicato alla C.________ Inc. che, ad eventuali clienti richiedenti informazioni su quanto era stato presso di lui depositato, avrebbe risposto che si trattava di quattro buste del cui contenuto non poteva dire nulla di più preciso, anche perché si trattava di titoli peruviani e africani, e ha aggiunto che sarebbe stato meglio avere in deposito titoli europei. Il 10 settembre 1997 aveva chiesto lumi alla C.________ Inc. in merito a una lettera con cui era stato informato del prossimo invio di una garanzia di USD 3'000'000.--. Nel frattempo aveva controfirmato in qualità di avv./notaio ( "RA/Notar") almeno 8 certificati di investimento per investitori, fra i quali non figurava però D.________. In questi era menzionato che le garanzie emesse dalla C.________ Inc. vengono depositate presso l'avvocato/notaio ("die ausgestellten Sicherheiten der C.________ Inc. werden im Depot des Anwalts/ Notars hinterlegt"), rispettivamente che con il certificato d'investimento la C.________ Inc. conferma una cessione delle garanzie depositate presso l'avvocato/notaio all'investitore per la durata del contratto ("mit diesem Anlage-Zertifikat bestätigt die C.________ Inc. gleichzeitig eine Abtretung aus dem beim Anwalt/Notar hinterlegten Sicherheiten für den Investor während der Dauer des Vertrages").
A.c. Nei mesi di agosto e ottobre 1997 D.________ ha sottoscritto con la C.________ Inc. due contratti per l'investimento di complessivi 150'000.-- marchi tedeschi (DM), con un aggio di DM 875.-- e a un tasso di interesse del 19,5 % per il primo e del 22,5 % per il secondo per almeno un anno. L'operazione si è in seguito rivelata una truffa orchestrata dagli organi della predetta società con il cosiddetto metodo piramidale (Schneeballsystem). Con sentenza 20 marzo 2001 il Landgericht Nürnberg-Fürth ha condannato tre di essi a risarcire le perdite subite da 20 investitori fra cui figurava pure D.________.
A.d. Nel 2009, dopo il decorso infruttuoso dell'azione collettiva incoata innanzi al Tribunale commerciale di Zurigo, 27 investitori tedeschi gabbati hanno avviato innanzi alla Pretura del distretto di Bellinzona altrettante cause civili contro B.________. Il 16 giugno 2015 il Pretore aggiunto ha respinto una di esse. La decisione di primo grado è stata vanamente impugnata al Tribunale di appello del Cantone Ticino e il ricorso in materia civile contro tale pronunzia è stato respinto, nella misura in cui era ammissibile, dal Tribunale federale con la sentenza emanata il 19 luglio 2017 nella causa 4A_39/2017. Le altre cause, tranne quattro che erano state stralciate dai ruoli, erano state sospese in attesa della decisione della causa pilota.
Il 9 agosto 2021 il Pretore aggiunto ha respinto la petizione 23 ottobre 2009, con cui D.________ ha chiesto di condannare B.________ a pagargli euro 77'191.06, oltre interessi.
B.
Con sentenza 31 marzo 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello presentato da D.________. Ha considerato infondato l'assunto secondo cui il convenuto avrebbe agito quale banca depositaria del fondo di investimento della C.________ Inc., rendendosi così responsabile in virtù degli art. 17 segg. e 65 dell'abrogata (il 1° gennaio 2007) legge federale sugli investimenti (in seguito LFI). Ha indicato che l'attività svolta dal convenuto non fa parte delle mansioni tipiche di una banca depositaria di un fondo di investimento, in particolare la funzione di depositario di quattro buste non rientrando nel campo di applicazione della LFI. Ha aggiunto che non era nemmeno dimostrato che il convenuto fosse stato incaricato di verificare l'esistenza e l'entità delle garanzie prestate a favore degli investitori, conclusione sostanzialmente condivisa dagli altri tribunali aditi nella vicenda, e che anche nei certificati d'investimento rilasciati ad altri investitori, egli si era limitato ad attestare di tenere in deposito le garanzie emesse dalla C.________ Inc. ( " die ausgestellten Sicherheiten der C.________ Inc."). Ha infine ritenuto che, contrariamente a quanto indicato dal Pretore, la pretesa attorea era completamente prescritta solo per quanto attiene al termine annuale riferito agli atti illeciti o a una responsabilità fondata sulla fiducia, ma non anche nel caso in cui fosse stato applicabile il termine di dieci anni previsto dall'art. 67 LFI.
C.
Con atto del 14 maggio 2022, intitolato ricorso in materia civile con contemporaneo ricorso sussidiario in materia costituzionale, D.________ postula l'annullamento della sentenza cantonale e in sua riforma la condanna di B.________ a pagargli euro 77'191.06, oltre interessi. Dopo aver indicato che il presente ricorso si giustifica perché la sentenza impugnata è motivata in modo differente rispetto a quella oggetto della causa 4A_39/2017, commenta, critica e completa i fatti accertati dalla Corte cantonale a cui rimprovera di avere emanato un giudizio contraddittorio. In sintesi afferma che con il proprio agire il convenuto si è reso responsabile nei suoi confronti giusta l'art. 65 LFI e che la pretesa non era prescritta.
Con risposta 1° luglio 2022 B.________ propone di respingere il ricorso. Le parti hanno spontaneamente proceduto a un breve secondo scambio di scritti il 30 luglio 2022 e il 4 agosto 2022. La Corte cantonale non si è invece determinata.
Diritto:
1.
Conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza viene redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, sebbene il ricorso sia stato inoltrato in tedesco.
2.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 LTF lett. b LTF). Essa è quindi suscettiva di un ricorso in materia civile, ragione per cui il tempestivo gravame (art. 46 cpv. 1 lett. a e 100 cpv. 1 LTF combinati) presentato da una parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) viene esaminato da questo profilo.
3.
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 149 II 337 consid. 2.3; 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).
Il ricorrente commenta, critica e completa liberamente i fatti riportati nella sentenza impugnata. Sennonché invano si cerca nel ricorso una censura che soddisfa le predette esigenze di motivazione. Oltre che essere appellatorie, le doglianze esposte rispetto alla fattispecie riportata nella sentenza impugnata non hanno poi in larga misura alcuna spiegata o ravvisabile rilevanza per il presente giudizio (v. ad esempio la lamentela secondo cui l'opponente non sarebbe stato attivo per la C.________ Inc., ma unicamente per delle persone che avevano dichiarato agire per conto di questa società). Anche laddove lamenta un accertamento dei fatti incompleto, egli non indica - con precisi riferimenti agli atti - dove avrebbe sottoposto alle istanze inferiori, rispettando le regole della legge di procedura applicabile, i fatti che avrebbero - a suo avviso - dovuto essere considerati. Ne segue che la presente sentenza si fonda sulle constatazioni contenute nella sentenza impugnata secondo cui l'opponente non aveva firmato un certificato d'investimento per il ricorrente e aveva assunto l'obbligo di tenere in deposito quattro buste chiuse, senza avere dichiarato di averne controllato il contenuto e di cui gli era stato detto che contenevano delle garanzie. Per quanto riguarda l'asserita contraddizione concernente l'oggetto del contratto si dirà più avanti.
4.
Il ricorrente invoca l'art. 65 LFI e sostiene che l'opponente, con il suo agire per la C.________ Inc., si sarebbe reso responsabile nei suoi confronti per il danno subito con l'investimento effettuato.
5.
In virtù dell'art. 65 cpv. 1 LFI, la direzione, la banca depositaria, il distributore, il rappresentante di un fondo di investimento estero, l'ufficio di revisione, il perito incaricato della stima, il rappresentante della comunità degli investitori, il liquidatore, l'osservatore o il gerente di un fondo di investimento che violano i loro obblighi sono responsabili nei confronti degli investitori dei danni che ne derivano, a meno che provino che nessuna colpa è loro imputabile.
5.1. La citata norma instaura quindi la responsabilità di una specificata cerchia di persone e non si estende - contrariamente a quanto ritiene il ricorrente - a tutte le persone che hanno svolto un qualsiasi incarico per il fondo di investimento (cfr. anche PETER FORSTMOSER, in Kommentar zum schweizerischen Anlagefondsgesetz, n. 70. ad art. 65 LFI). Nel presente ricorso il ricorrente sostiene pure che l'opponente sarebbe stato un organo di fatto della C.________ Inc. Dalla sentenza impugnata non risulta tuttavia che tale argomento sia già stato sottoposto alla Corte cantonale né il ricorrente lo pretende con un preciso riferimento agli atti. Si tratta quindi di un'inammissibile argomentazione nuova che non soddisfa il requisito dell'esaurimento materiale delle vie di ricorso cantonali (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 147 III 172 consid. 2.2 in fine; 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1). Occorre quindi solo esaminare se l'opponente poteva essere considerato una banca depositaria nel senso dell'art. 17 LFI, ruolo che gli era stato attribuito dal ricorrente nella procedura di appello.
5.2. Giusta l'art. 19 cpv. 1 prima frase LFI la banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo. Il cpv. 2 di tale articolo prevede che essa veglia affinché la direzione rispetti in particolare le disposizioni della legge e del regolamento relative alle decisioni in materia di investimenti (lett. a), al calcolo del valore delle quote (lett. b) e all'utilizzazione del risultato economico (lett. c). Il terzo capoverso recita che la banca depositaria emette e riscatta le quote del fondo e garantisce il servizio di pagamento e di incasso per conto del fondo di investimento.
5.2.1. La Corte cantonale ha negato una responsabilità dell'opponente, ritenendo che questi non era stato incaricato di svolgere le mansioni tipiche di una banca depositaria nel senso degli art. 19 seg. LFI quali segnatamente custodire il patrimonio del fondo e vegliare affinché la direzione rispetti le disposizioni legali e regolamentari.
Ha poi aggiunto che l'opponente non era pacificamente a conoscenza del prospetto di emissione e che nemmeno risulta che gli fosse stato conferito il mandato di verificare l'esistenza e l'entità delle garanzie prestate a favore degli investitori.
5.2.2. Il ricorrente ritiene la sentenza impugnata contraddittoria per quanto attiene all'oggetto del deposito, in particolare perché, pur avendo accertato che l'opponente medesimo era convinto di detenere delle garanzie, la Corte cantonale indica che questi sarebbe solo stato il depositario di quattro buste. Afferma poi che quanto fatto da quest'ultimo (aprire dei conti, prendere in locazione una cassetta di sicurezza, detenere garanzie, richiederne altre e firmare certificati d'investimento) sia sufficiente per considerarlo una banca depositaria e renderlo responsabile nel senso dell'art. 65 LFI, poco importa che egli non abbia anche eseguito gli - altri - compiti elencati dalla Corte cantonale. Con il suo agire l'opponente avrebbe addirittura assunto una posizione di garante.
Sostiene inoltre che avendo (co) firmato dei certificati di investimento, l'opponente doveva essere a conoscenza del prospetto che lo menzionerebbe quale detentore di garanzie e gli attribuirebbe la responsabilità di sorvegliarle. La conoscenza del prospetto, esplicitamente previsto dalla legge, emergerebbe dal fatto che l'opponente avrebbe - invano - richiesto altre garanzie. Essa avrebbe in ogni caso dovuto essergli imputata, perché è avvocato e notaio e sapeva che la C.________ Inc. si occupava di fondi collettivi.
5.2.3. Giova innanzi tutto rilevare che inutilmente il ricorrente insiste su un'asserita contraddizione fra il fatto che l'opponente medesimo pensava di - effettivamente - detenere delle garanzie e l'accertamento della sentenza impugnata secondo cui invece questi era unicamente depositario di quattro buste. La questione si rivela infatti irrilevante ai fini del presente giudizio: il mero depositario di garanzie (e tanto meno il depositario di quattro buste chiuse) non può essere considerato in ragione di tale incarico una banca depositaria nel senso della LFI. Del resto, colui che ha ricevuto in consegna una busta chiusa da una persona che gli comunica cosa vi avrebbe inserito, non diviene garante del suo contenuto per il solo fatto che non mette in dubbio quanto gli è stato riferito. Nemmeno dichiarando di non averla aperta e scrivendo sulla stessa quanto gli ha rivelato il deponente, il depositario certifica che la busta contenga effettivamente quanto raccontatogli: in assenza di ulteriori istruzioni il suo unico compito consiste nel custodire la busta di cui pensa di conoscere il contenuto. Ciò non si modifica neppure se il depositario tenta di informarsi sulla correttezza delle informazioni ricevute. Non sussiste quindi alcuna contraddizione né è ravvisabile come con la sua motivazione la Corte cantonale avrebbe violato il principio della lealtà secondo gli art. 6 n. 1 CEDU e 29 cpv. 1 Cost.
Neanche l'artificiosa costruzione di una asserita conoscenza del prospetto di emissione è di soccorso al ricorrente. Innanzi tutto perché essa si basa sulla fallace premessa che chiunque riceva un qualsiasi incarico connesso all'attività di un fondo di investimento e disponga di competenze giuridiche debba conoscere il prospetto. Poi perché neanche una - pretesa - conoscenza del contenuto del prospetto farebbe divenire l'opponente una banca depositaria nel senso della LFI. Infine il ricorrente non può dedurre alcunché dai certificati di investimento firmati dall'opponente, visto che non figura fra i loro destinatari.
In queste circostanze non occorre esaminare le censure dirette contro la prescrizione di una parte delle pretese.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso, nella misura in cui risulta ammissibile, si palesa infondato e in quanto tale va respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica invece assegnare ripetibili: l'opponente ha agito senza l'ausilio di un - altro - avvocato e non è quindi incorso in spese di patrocinio. Non sono nemmeno date le condizioni che giustificano un'eccezione a tale principio, lo stesso opponente sostenendo che la presente causa sia in sostanza uguale a quella pilota, già decisa nel 2017 (DTF 129 II 297 consid. 5).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Non si assegnano ripetibili.
4.
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 5 settembre 2024
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti