5A_692/2024 29.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_692/2024
Sentenza del 29 ottobre 2024
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________, quale trustee del Fondo Trust ex Fondazione A.________,
ricorrente,
contro
B.________ SA,
patrocinata dall'avv. Andrea Cantaluppi,
opponente.
Oggetto
azione di rivendicazione (revoca di una misura supercautelare),
ricorso contro la sentenza emanata il 23 settembre 2024 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (13.2024.53).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con decisione supercautelare 3 ottobre 2018 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud, in accoglimento di un'istanza della B.________ SA, ha fatto divieto alla Fondazione A.________ " di disporre dei beni elencati nell'inventario sub doc. D " e ha citato le parti all'udienza dell'8 novembre 2018. Con decisione cautelare 12 novembre 2018 il Pretore ha confermato la decisione supercautelare, assegnando alla parte istante un termine per inoltrare l'azione di merito (azione di rivendicazione).
La B.________ SA ha introdotto tempestivamente l'azione. Con sentenza 2 settembre 2021 il Pretore ha ordinato alla Fondazione A.________ - sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di una multa di fr. 5'000.-- e di una multa fr. 1'000.-- per ogni giorno di inadempimento - di riconsegnare alla B.________ SA " tutti i beni elencati nel doc. H ", salvo quanto già consegnato in pendenza di causa, così come tutte le cartelle cliniche rinchiuse negli schedari di proprietà della B.________ SA, ingiungendo altresì agli organi di polizia di prestare man forte nell'esecuzione su semplice richiesta dell'attrice. L'appello presentato dalla Fondazione A.________ è stato dichiarato irricevibile per mancato pagamento dell'anticipo delle spese processuali.
2.
2.1. Il 21 aprile 2023 il Fondo Trust ex Fondazione A.________ ha chiesto al Pretore di revocare la decisione supercautelare 3 ottobre 2018.
In risposta, il Pretore l'ha informato che non vi era spazio per una revoca: tale decisione era infatti stata confermata con decisione cautelare 12 novembre 2018, cresciuta in giudicato, e ne era seguita la decisione di merito, anch'essa cresciuta in giudicato.
2.2. Il 21 giugno 2024 il Fondo Trust ex Fondazione A.________ ha interposto un reclamo alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, chiedendo la revoca della decisione supercautelare 3 ottobre 2018.
Mediante sentenza 23 settembre 2024 la III Camera civile del Tribunale d'appello ha dichiarato inammissibile il reclamo. Lasciata aperta la questione dell'interesse degno di protezione della parte reclamante all'annullamento dell'impugnato giudizio, la Corte cantonale ha spiegato che la decisione supercautelare non era, per sua natura, impugnabile. Per la Corte cantonale, le censure di merito - di mancata notifica della decisione supercautelare alla Fondazione A.________ e di mancata comparsa o rappresentanza di quest'ultima all'udienza dell'8 novembre 2018 - erano in ogni caso manifestamente infondate, temerarie e in manifesto contrasto con la buona fede processuale.
3.
Con ricorso 7 ottobre 2024, A.________, quale trustee del Fondo Trust ex Fondazione A.________, ha adito il Tribunale federale, chiedendo di annullare la sentenza cantonale.
Non sono state chieste determinazioni.
4.
Per loro natura, le decisioni in materia di provvedimenti supercautelari non sono in linea di principio suscettive di un ricorso in materia civile: il contraddittorio costituisce infatti un rimedio giuridico che dev'essere stato esperito affinché il corso delle istanze cantonali possa essere ritenuto esaurito e il ricorso al Tribunale federale considerato ammissibile (v. art. 75 cpv. 1 LTF; DTF 140 III 289 consid. 1.1; 139 III 86 consid. 1.1.1; 137 III 417 consid. 1.2). Il gravame risulta pertanto manifestamente inammissibile già per tale motivo, senza che occorra esaminare la legittimazione ricorsuale della parte ricorrente.
5.
Si deve inoltre osservare che contro la sentenza cantonale 23 settembre 2024 il ricorrente avrebbe in ogni caso potuto far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (v. art. 98 LTF). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).
Nel caso concreto il ricorrente si limita a difendere la fondatezza del suo reclamo, ribadendo che alla Fondazione A.________ non sarebbe stata notificata la decisione supercautelare 3 ottobre 2018 e che i suoi organi non sarebbero quindi potuti comparire all'udienza dell'8 novembre 2018. Egli non si prevale però di alcuna lesione di garanzie costituzionali e non si confronta con le ragioni per le quali la sentenza cantonale ha ritenuto irricevibile il suo reclamo. Le severe esigenze di motivazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF sono quindi del tutto disattese, per cui il ricorso è a ogni modo inammissibile anche per la sua carente motivazione.
6.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 29 ottobre 2024
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini