7B_1098/2024 31.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_1098/2024
Sentenza del 31 ottobre 2024
II Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Abrecht, Presidente,
Hurni, Hofmann,
Cancelliere Caprara.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dagli avv. Yasar Ravi e Luisa Polli,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
Richiesta di trasferimento in sezione aperta,
ricorso contro la decisione emanata il 26 settembre 2024 dal Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2024.188).
Fatti:
A.
Con sentenza del 12 giugno 2023, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ autore colpevole di ripetute tentate lesioni gravi, tentato omicidio intenzionale, coazione, sequestro di persona, rapimento aggravato, ripetuta infrazione alla LCStr (RS 741.01), ripetuta infrazione e ripetuta contravvenzione alla LStup (RS 812.121). Lo ha condannato alla pena detentiva di sette anni e sei mesi (da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata). Contro questo giudizio, A.________ ha interposto ricorso al Tribunale federale, tuttora pendente (procedura 6B_970/2023).
B.
A.________ si trova dall'11 settembre 2021 in regime di esecuzione anticipata della pena.
Il 26 agosto 2024, A.________ ha inoltrato alla Corte di appello e di revisione penale un'istanza di trasferimento in sezione aperta.
Con decisione del 26 settembre 2024, il Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale ha respinto l'istanza e posto gli oneri processuali a carico di A.________.
C.
Avverso questa decisione, A.________ insorge con un ricorso in materia penale del 14 ottobre 2024 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di riformarla nel senso che venga accolta la sua istanza di trasferimento in sezione aperta, subordinatamente il rinvio della causa alla Corte di appello e di revisione penale per nuova decisione. Postula inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
Il Tribunale federale ha richiamato l'incarto cantonale. La Procuratrice pubblica del Cantone Ticino rinuncia a presentare osservazioni sul ricorso e chiede la conferma della decisione impugnata. La Corte di appello e di revisione penale rinuncia a formulare osservazioni e rinvia ai considerandi della decisione impugnata.
Diritto:
1.
Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1; 149 IV 97 consid. 1, 9 consid. 2). Presentato dal detenuto che ha partecipato alla procedura dinanzi alla precedente istanza e le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 LTF), diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) concernente l'esecuzione di pene e misure (art. 78 cpv. 2 lett. b LTF), il gravame è di massima ammissibile quale ricorso in materia penale. Esso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. Il ricorrente si trova dall'11 settembre 2021 in regime di esecuzione anticipata della pena (cfr. lit. B supra).
2.1.1. Secondo la versione dell'art. 236 cpv. 1 vCPP in vigore al momento della concessione di tale regime, chi dirigeva il procedimento poteva autorizzare l'imputato a scontare anticipatamente pene detentive o misure privative della libertà, sempre che lo stato del procedimento lo consentiva. Giusta l'art. 236 cpv. 4 vCPP, con l'entrata nello stabilimento d'esecuzione l'imputato iniziava a scontare la pena o la misura; da quel momento sottostava al regime d'esecuzione, eccetto che lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza vi si opponeva.
Giusta l'art. 236 cpv. 1 CPP (nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2024 [RU 2023 468]), chi dirige il procedimento può autorizzare l'imputato a scontare anticipatamente pene detentive o misure privative della libertà, sempre che lo stato del procedimento lo consenta e lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza non vi si opponga. Quest'ultima condizione era precedentemente prevista dall'art. 236 cpv. 4 vCPP. Secondo l'art. 236 cpv. 4 CPP, con l'entrata nello stabilimento d'esecuzione l'imputato inizia a scontare la pena o la misura; da quel momento sottostà al regime d'esecuzione.
Con tale modifica dell'art. 236 cpv. 4 CPP, il legislatore federale ha chiarito che l'esecuzione anticipata di pene o misure privative della libertà può essere autorizzata soltanto se prevista nel regime di esecuzione ordinaria, ritenuto che gli istituti d'esecuzione non possono gestire parallelamente diversi regimi d'esecuzione. Per questo motivo, l'art. 236 cpv. 1 CPP vincola ora la concessione dell'esecuzione anticipata di pene o misure privative della libertà all'ulteriore condizione che lo scopo per cui è stata ordinata la carcerazione preventiva o di sicurezza non vi si opponga (messaggio del 28 agosto 2019 concernente la modifica del Codice di procedura penale [Attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale], FF 2019 5574; cfr. ADRIAN BERLINGER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3a ed. 2023, n. 4a ad art. 236 CPP; CONINX/STUDER, § 4 Revision des Haftrechts, in: Die revidierte Strafprozessordnung, Christopher Geth [ed.], 2023, pag. 137 seg.). La modifica dell'art. 236 cpv. 4 CPP stabilisce che l'imputato sottostà integralmente al regime d'esecuzione con l'entrata nello stabilimento d'esecuzione, e questo senza che vi sia necessità di ulteriori limitazioni risultanti dallo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza (BERLINGER, op. cit., n. 4a ad art. 236 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4a ed. 2020, n. 1380 pag. 425).
2.1.2. L'esecuzione anticipata della pena ai sensi dell'art. 236 CPP costituisce una carcerazione retta dal diritto processuale penale (DTF 143 I 241 consid. 3.2; 143 IV 160 consid. 2.1; DTF 133 I 270 consid. 3.2.1). In assenza di un ordine di esecuzione ex art. 439 cpv. 2 CPP concernente la pena detentiva comminata, la privazione della libertà del ricorrente è disciplinata dalle norme del CPP concernenti la carcerazione preventiva e di sicurezza (sentenze 1B_639/2022 del 13 gennaio 2023 consid. 4.2; 6B_73/2017 del 16 febbraio 2017 consid. 1, non pubblicato in: DTF 143 IV 160). L'esecuzione anticipata della pena concerne unicamente il regime d'esecuzione. Tale carcerazione, retta dal diritto processuale penale, non viene eseguita in uno stabilimento carcerario destinato allo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza ai sensi dell'art. 234 cpv. 1 CPP. Con l'inizio dell'esecuzione anticipata della pena cambiano unicamente le modalità d'esecuzione della pena, nella misura in cui l'imputato sottostà al regime d'esecuzione dello stabilimento d'esecuzione (art. 236 cpv. 4 CPP; DTF 143 IV 160 consid. 2.1; OBERHOLZER, op. cit., n. 1381 pag. 425).
2.2.
2.2.1. L'esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge (art. 123 cpv. 2 Cost.). La Confederazione può infatti emanare prescrizioni concernenti tale materia (art. 123 cpv. 3 primo periodo Cost.). Ricorrendo a tale competenza, essa ha adottato gli art. 74 segg. CP. Queste disposizioni delineano i tratti essenziali dell'esecuzione delle pene e delle misure, mentre i dettagli e le modalità d'esecuzione sono disciplinati dal diritto cantonale e dalle direttive concordatarie pertinenti per ciascun Cantone (DTF 145 IV 10 consid. 2.1; sentenza 6B_1408/2022 del 17 febbraio 2023 consid. 4.4.3). L'esecuzione della pena deve rispettare la dignità umana del detenuto e deve limitarne i diritti soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell'istituzione d'esecuzione lo richiedano (art. 74 CP; DTF 139 I 180 consid. 1.3; 124 I 203 consid. 2b). L'esecuzione deve essere orientata in particolare al reinserimento e alla risocializzazione del detenuto (v. art. 74 seg. CP). Essa segue il principio della progressione: nell'ottica del suo ritorno nella società, al detenuto è concessa sempre più libertà. Tuttavia, quanto maggiore è il rischio di fuga o di recidiva, tanto più rigidi sono i limiti degli alleggerimenti graduali del regime di esecuzione (sentenze 7B_45/2024 del 4 ottobre 2024 consid. 4.1; 6B_1408/2022 del 17 febbraio 2023 consid. 4.4.1; 6B_476/2021 del 14 giugno 2021 consid. 2).
2.2.2. Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto (art. 76 cpv. 1 CP). Il detenuto è collocato in un penitenziario chiuso o in un reparto chiuso di un penitenziario aperto se vi è il pericolo che si dia alla fuga o vi è da attendersi che commetta nuovi reati (art. 76 cpv. 2 CP).
2.2.3. Secondo l'art. 19 cpv. 1 del regolamento ticinese del 6 marzo 2007 sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (REPM/TI; RL 341.110), l'esecuzione della pena in uno stabilimento chiuso, nel quale le misure di sicurezza sono elevate, è la forma di esecuzione ordinaria quando al detenuto non possono essere concesse altre forme di esecuzione, in grado di evitare in particolare la fuga o pericoli a terzi. In virtù dell'art. 19 cpv. 3 REPM/TI, una persona condannata può scontare la pena privativa di libertà in maniera totale o parziale in uno stabilimento aperto, ossia in una struttura che dispone di misure di sicurezza ridotte per quanto concerne l'organizzazione, il personale e la costruzione, se questa sua collocazione non provoca pericoli alla comunità, evita il ripetersi di azioni delittuose e non vi è rischio di fuga.
2.2.4. Secondo l'art. 27 cpv. 2 REPM/TI, l'esecuzione anticipata di una pena avviene in una struttura chiusa, secondo le regole previste per l'esecuzione di sentenze (art. 27 cpv. 2 prima frase REPM/TI). Con l'entrata nello stabilimento di esecuzione, l'accusato inizia a scontare la pena; a partire da tale istante, sottostà al regime d'esecuzione, eccetto che lo scopo della carcerazione preventiva o di sicurezza vi si opponga (art. 27 cpv. 2 seconda frase REPM/TI). Giusta l'art. 27 cpv. 3 REPM/TI, l'esecuzione ordinaria inizia una volta che la decisione penale diventa esecutiva.
3.
3.1. Il ricorrente censura che il Giudice presidente della Corte cantonale avrebbe negato, a torto, i presupposti per concedere un trasferimento in sezione aperta. Egli contesta la sussistenza di un pericolo di fuga e di recidiva, lamentando una violazione del principio della proporzionalità.
3.2.
3.2.1. Il trasferimento in sezione aperta rappresenta un alleggerimento del regime di esecuzione (v. art. 75a cpv. 2 CP). In quanto tale, esso presuppone, come già esposto (cfr. consid. 2.2.2 e 2.2.3 supra), l'assenza di un pericolo di fuga e di recidiva.
3.2.2. Il pericolo di fuga va valutato alla luce dei criteri sviluppati nella giurisprudenza del Tribunale federale in materia di carcerazione preventiva (sentenze 6B_476/2021 del 14 giugno 2021 consid. 2.3; 6B_133/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 2.3 con rinvii).
3.2.3. La mancata concessione di alleggerimenti del regime d'esecuzione deve poggiare su ragioni serie e oggettive. Nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure, le autorità cantonali dispongono di un ampio potere di apprezzamento. Pertanto, il Tribunale federale interviene unicamente in caso di abuso o eccesso di tale potere (sentenze 6B_1408/2022 del 17 febbraio 2023 consid. 4.4.8; 6B_476/2021 del 14 giugno 2021 consid. 2.5; 6B_827/2020 del 6 gennaio 2021 consid. 1.4.6).
3.3.
3.3.1. Il Giudice presidente della Corte cantonale ha ritenuto che stabilimenti carcerari aperti non sono idonei per detenuti in esecuzione anticipata della pena, dovendo tale esecuzione essere limitata a stabilimenti carcerari chiusi rispettivamente a sezioni chiuse di stabilimenti carcerari aperti. Ha richiamato a tal proposito un riferimento dottrinale (BERLINGER, op. cit., n. 17 ad art. 236 CPP) e l'art. 27 REPM/TI (cfr. consid. 2.2.4 supra), ritenendo che nelle strutture carcerarie aperte le misure di sicurezza per impedire l'evasione dei detenuti sono minori. Con riferimento al ricorrente, il Giudice cantonale ha comunque ritenuto sussistere un palese pericolo di fuga, ritenuta la durata della pena residua, il fatto che egli, cittadino italiano, non ha un particolare legame con la Svizzera e che la relazione con i suoi genitori potrebbe continuare anche qualora egli riparasse ad esempio in Italia.
Secondo il Giudice cantonale, anche un pericolo di recidiva deve essere ritenuto dato, in considerazione del lungo elenco di precedenti contenuto alle pagg. 42-44 della sentenza del 12 giugno 2023 della Corte di appello e di revisione penale, oltre ai gravi fatti del 28 gennaio 2021, i quali hanno portato, il giorno successivo, alla carcerazione del ricorrente. Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice cantonale ha respinto l'istanza di collocamento in sezione aperta.
3.3.2. Nel suo ricorso il ricorrente non dimostra con una motivazione conforme alle severe esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (cfr. DTF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1) perché il Giudice cantonale avrebbe applicato in modo arbitrario il diritto cantonale nel caso di specie (cfr. DTF 143 I 321 consid. 6.1; 141 IV 305 consid. 1.2; 140 III 385 consid. 2.3), il quale sancisce che l'esecuzione anticipata di una pena avviene in una struttura chiusa (art. 27 cpv. 2 REPM/TI; cfr. consid. 2.2.4 supra). In ogni caso, il Giudice cantonale non ha escluso per principio un trasferimento in sezione aperta, ma l'ha rifiutato nel caso di specie a causa del pericolo di fuga e di recidiva in capo al ricorrente.
3.3.3. Nella sua valutazione concernente il pericolo di fuga, il Giudice cantonale ha considerato - a giusta ragione (cfr. consid. 3.2.2 supra) - i criteri sviluppati nella giurisprudenza in materia di carcerazione preventiva (cfr. DTF 145 IV 503 consid. 2.2 e rinvii), e meglio la durata della pena residua da espiare e il fatto che il ricorrente, cittadino italiano, non ha particolari legami con la Svizzera.
Nella misura in cui il ricorrente adduce il fatto che già il Tribunale penale cantonale avrebbe rinunciato a pronunciare un'espulsione nei suoi confronti, riconoscendo un caso di rigore ex art. 66a cpv. 2 CP, la critica non merita tutela. Se da un lato è vero che secondo la giurisprudenza l'espulsione dal territorio svizzero può costituire un (ulteriore) incentivo alla fuga (cfr. sentenze 7B_15/2024 del 30 gennaio 2024 consid. 3.3; 7B_1001/2023 dell'8 gennaio 2024 consid. 3.3), dall'altro lato il fatto che nel singolo caso si rinunci a pronunciare tale misura ancora non permette di escludere un pericolo di fuga.
Con le sue censure, il ricorrente non dimostra in che misura il Giudice cantonale avrebbe abusato o ecceduto del suo ampio potere di apprezzamento (cfr. consid. 3.2.3 supra), ritenendo dato un pericolo di fuga e negando con tale motivazione la concessione di un trasferimento in sezione aperta.
3.3.4. Ritenuto che il trasferimento in sezione aperta presuppone l'assenza di un pericolo di fuga e di recidiva (cfr. consid. 2.2.3 e 3.2.1 supra) e che nel caso di specie il Giudice cantonale poteva ritenere dato un pericolo di fuga senza violare il diritto federale, la sussistenza di un pericolo di recidiva non deve essere vagliata oltre.
4.
Ne segue che il ricorso, in quanto ammissibile, deve essere respinto. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio non può trovare accoglimento, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, comunque ridotte (art. 65 cpv. 2 LTF), vanno pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e al Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 31 ottobre 2024
In nome della II Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Abrecht
Il Cancelliere: Caprara