2C_491/2024 04.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_491/2024
Sentenza del 4 novembre 2024
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente,
Donzallaz, Ryter,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, Hofgraben 5, 7000 Coira.
Oggetto
Revoca del permesso di dimora UE/AELS e allontanamento dalla Svizzera,
ricorso contro la sentenza emanata il 3 settembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
1a Camera (U 24 20).
Fatti:
A.
A.a. A.________, cittadina cubana (1990), si è sposata il 29 giugno 2019 in Italia con B.________, cittadino italiano. La coppia è entrata in Svizzera il 24 agosto 2020 e, lo stesso giorno, il marito ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS per lavorarvi. Il 4 settembre 2020 l'Ufficio della migrazione e del diritto civile del Cantone dei Grigioni (di seguito: Ufficio cantonale della migrazione) ha accordato a A.________ un permesso di dimora UE/AELS, valido fino al 23 agosto 2025, nell'ambito del ricongiungimento familiare.
A.b. Interpellato dall'Ufficio cantonale della migrazione sulla sua situazione matrimoniale, B.________ gli ha comunicato con scritto del 10 agosto 2023 che viveva separato dalla moglie dal 1° marzo 2023, che la separazione era definitiva e che era intenzionato ad avviare le pratiche del divorzio. Sentita a sua volta, sia sul suo matrimonio che in merito alla continuazione del suo soggiorno nel nostro Paese, A.________ ha confermato per iscritto corrente agosto 2023 all'UMDC che non conviveva più con il marito dall'inizio del mese di marzo 2023 e che voleva anche lei divorziare. Ha inoltre fornito ragguagli sulla propria situazione.
B.
B.a. Preso atto di queste risultanze, con decisione del 22 settembre 2023 l'Ufficio cantonale della migrazione ha revocato il permesso di dimora UE/AELS di A.________ e le ha fissato un termine per lasciare la Svizzera. A sostegno della propria decisione ha osservato in primo luogo che, con la cessazione della convivenza, lo scopo per il quale l'autorizzazione di soggiorno era stata accordata era venuto a mancare. Inoltre le condizioni poste dalla legge per potere prorogare l'autorizzazione di soggiorno anche dopo la cessazione della vita in comune non erano date in concreto. La revoca risultava inoltre rispettosa del principio della proporzionalità e poteva essere esatto dall'insorgente che tornasse in patria.
B.b. Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, il 12 febbraio 2024, e poi dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera, con sentenza del 3 settembre 2024.
C.
Il 2 ottobre 2024A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che siano annullate la sentenza cantonale e la revoca del suo permesso di dimora UE/AELS.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
Diritto:
1.
1.1. ll Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami).
1.2. La ricorrente si è limitata a inoltrare un "ricorso". Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per lei nella misura in cui il gravame adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; sentenza 2C_317/2024 del 21 giugno 2024).
1.3. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
La ricorrente, che è separata dal marito, cittadino dell'Unione europea, da marzo 2023 e che da allora non ha più ricomposto con lui la comunione domestica, si prevale del diritto al rilascio rispettivamente alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 50 LStrI (RS 142.20). Questa norma, che stabilisce le condizioni da adempiere affinché venga rilasciato e prorogato il permesso di dimora dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, concerne gli stranieri separati da cittadini svizzeri o da cittadini stranieri titolari di permesso di domicilio; essa può però anche essere invocata dal coniuge separato di un cittadino dell'Unione europea al beneficio di un'autorizzazione di soggiorno UE/AELS, purché quest'ultimo possa ancora prevalersi di un diritto di soggiorno in Svizzera (DTF 144 II 1 consid. 4.7; sentenza 2C_223/2024 del 5 giugno 2024 consid. 4). Nel caso di specie sebbene non risulti dalla sentenza impugnata che il marito della qui ricorrente non fruirebbe più di un diritto di soggiorno fondato sull'ALC, dato l'esito del litigio tale quesito non merita di essere approfondito e si può ammettere che la clausola di esclusione dell'art. 83 lett. c cifra 2 LTF non trova applicazione (sentenza 2C_223/2024 del 5 giugno 2024 consid. 4 e rinvii).
1.4. L'impugnativa è stata presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2; art. 90 LTF) e da una persona che è legittimata ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), di modo che essa va esaminata quale ricorso in materia di diritto pubblico (artt. 82 segg. LTF).
2.
2.1. Di regola, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5 e richiamo). Esigenze più severe valgono in relazione alla denuncia della lesione di diritti fondamentali, che va formulata con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 e rinvii).
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3; 140 III 115 consid. 2). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Nel caso concreto i fatti accertati dal Tribunale amministrativo cantonale, non contestati dalla ricorrente, sono vincolanti per questa Corte.
3.
Osservato che non vi era un trattato internazionale tra la Svizzera e Cuba da cui potere dedurre un diritto ad un'autorizzazione di soggiorno, la Corte cantonale ha giudicato, in sintesi, che la ricorrente non poteva appellarsi all'art. 3 cpv. 1 Allegato I ALC (RS 0.142.112.681), che definisce i criteri del ricongiungimento familiare con un cittadino dell'Unione europea, siccome viveva separata dal marito dal 1° marzo 2023. Ella non poteva neanche invocare l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI, l'unione coniugale in Svizzera essendo durata meno di tre anni, né l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI, non essendo dati gravi motivi personali che avrebbero reso necessario il prosieguo del soggiorno nel nostro Paese; in particolare non vi erano elementi che permettevano di ritenere che la sua reintegrazione sociale nel Paese d'origine fosse fortemente compromessa. Infine nulla poteva essere dedotto dall'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, non riscontrandosi un grave caso di rigore personale, né dall'art. 8 CEDU, le esigenze poste per poter invocare detta norma, che tutela la vita privata e familiare, non essendo date. Il Tribunale cantonale amministrativo è quindi giunto alla conclusione che la revoca del permesso di dimora UE/AELS litigiosa andava confermata.
4.
4.1. Dinanzi al Tribunale federale la ricorrente non contesta l'assenza di un trattato concluso con il suo paese d'origine da cui potrebbe dedurre un diritto al rilascio e/o alla proroga di un'autorizzazione di soggiorno.
4.2. Essa non ridiscute nemmeno, a ragione, il fatto che nulla può dedurre dall'art. 3 cpv. 1 e 2 Allegato ALC (in relazione con l'art. 7 lett. d ALC). Come già accennato, vive separata dal marito dal 1° marzo 2023 e non ha fornito elementi concreti atti a dimostrare un effettivo e reale ravvicinamento tra i coniugi, ragione per cui l'irrimediabile rottura del legame affettivo va ritenuta manifesta (DTF 144 II 1 consid. 3; sentenza 2C_20/2024 del 17 aprile 2024 consid. 6.3 e riferimenti).
4.3. La ricorrente in seguito non rimette in discussione il fatto che non può invocare l'art. 8 CEDU per ottenere un'autorizzazione di soggiorno. Ella infatti vive in Svizzera da molto meno di dieci anni, è separata dal marito dal marzo del 2023, non prova di essere integrata in maniera qualificata e superiore alla media e non dimostra di trovarsi in un rapporto di dipendenza particolare con un familiare con diritto di soggiorno duraturo in Svizzera. Non può dunque appellarsi al rispetto della vita privata e familiare garantito da questa norma (vedasi DTF 149 I 207 consid. 5.3; 144 I 266 consid. 3.9; 144 II 1 consid. 6.1 e rispettivi richiami).
4.4. Premesse queste considerazioni, in assenza di lesioni manifeste del diritto, che bisognerebbe rilevare d'ufficio, su questi aspetti non occorre pertanto tornare in questa sede (cfr. supra consid. 2.1; sentenza 2C_268/2024 del 19 luglio 2024 consid. 4.1).
5.
Oggetto di disamina è unicamente la questione di sapere se la ricorrente possa pretendere al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno in virtù dell'art. 50 LStrI.
5.1. Con riferimento all'art. 50 LStrI, la ricorrente domanda in primo luogo che sia preso in considerazione il fatto che ha contratto matrimonio il 29 giugno 2019 e che quindi, quando si è separata, era sposata da tre anni e 8 mesi. Ella richiama pertanto implicitamente il capoverso 1 lettera a del citato disposto. A torto. Dimentica in effetti che, per prassi costante, detta norma esige tre anni di coabitazione effettiva in Svizzera per potersi applicare (DTF 138 II 393 consid. 2; sentenza 2C_215/2024 del 17 settembre 2024 consid. 5.1) ciò che, come constatato in modo vincolante dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 1 LTF) non è il suo caso, dato che la convivenza in Svizzera, iniziata il 24 agosto 2020 è cessata il 1° marzo 2023. Su questo punto il ricorso, infondato, va respinto.
5.2. La ricorrente si appella in seguito all'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStrI, affermando che la sua reintegrazione dal profilo personale, professionale e familiare nel paese d'origine sarebbe fortemente compromessa. Adduce che il proprio paese attraversa attualmente la peggiore crisi mai vissuta, tanto nell'aspetto politico, sanitario, economico che sociale. A conferma di quanto addotto, cita nel proprio gravame diversi estratti di articoli della stampa internazionale.
5.2.1. Ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto dello straniero al rilascio e alla proroga del permesso di dimora è preservato in presenza di gravi motivi personali che rendono necessario il prosieguo del soggiorno. Il capoverso 2 della norma precisa che può, tra l'altro, esservi un grave motivo personale quando la reintegrazione sociale nel Paese d'origine è fortemente compromessa. Con riferimento alla norma in questione il Tribunale cantonale amministrativo ha correttamente richiamato il diritto determinante nonché la prassi concernente i gravi motivi personali (art. 50 cpv. 2 LStrI e art. 77 cpv. 2 OASA [RS 142.201]; DTF 138 II 393 consid. 3.1; II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2). Si può quindi rimandare alla sentenza impugnata in proposito (art. 109 cpv. 3 LTF).
5.2.2. Dopo avere rammentato che la ricorrente era nata, cresciuta, ed era stata scolarizzata a Cuba, paese dove era vissuta fino all'età di 28 anni, la Corte cantonale, esprimendosi sulla situazione a Cuba, ha osservato che l'argomentazione dell'interessata, oltre ad essere del tutto generica, non aveva alcun legame con la sua condizione personale. Anche se la congiuntura era senza dubbio alcuno peggiore di quella in Svizzera, ciò non era tuttavia determinante. Inoltre l'interessata non risultava più toccata del resto della popolazione. Il fatto poi che il contesto fosse migliore in Svizzera dal profilo della sicurezza, dell'economia e della situazione sanitaria non era sufficiente per ipotizzare un caso di rigore post-matrimoniale. I giudici cantonali hanno concluso rilevando che la ricorrente, la quale aveva vissuto in Svizzera soltanto per circa due anni e sei mesi, era senz'altro in grado di ambientarsi e di reintegrarsi senza problemi, le esperienze lavorative e di vita accumulate in Svizzera potendo per di più facilitare il processo.
5.2.3. Di fronte a questa valutazione la ricorrente si limita ad opporvi estratti della stampa internazionale i quali, anche se riferiscono della difficile situazione vigente nel paese d'origine della ricorrente, non sono tuttavia sufficienti per fare apparire l'analisi della Corte cantonale insostenibile. I giudici cantonali non hanno misconosciuto la situazione esistente a Cuba, ma sono giunti alla conclusione che l'insorgente non era più colpita del resto della popolazione. Di fronte a questa conclusione, accontentarsi come fatto dall'interessata, di richiamare articoli della stampa e di affermare che la profonda crisi l'affetta in modo particolare è del tutto appellatorio e, quindi, inammissibile (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Niente lascia a pensare che vi è per lei un pericolo personale concreto.
Va poi rammentato che, per prassi costante, gli eventuali inconvenienti legati alla ricerca di un alloggio o di un posto di lavoro sono degli aspetti normali che toccano la maggior parte degli stranieri che rientrano nel loro paese dopo una prolungata assenza all'estero (vedasi DTF 139 II 393 consid. 6; sentenza 2C_103/2024 del 3 aprile 2024 consid. 7.1). Dai fatti constatati dalla Corte cantonale non emerge quindi che un rinvio e il rientro in patria porrebbero alla ricorrente insormontabili problemi di reinserimento, anche se è evidente che le condizioni di vita nel suo paese di origine sono molto meno favorevoli di quelle esistenti in Svizzera. La Corte cantonale, negando la presenza di gravi motivi personali che avrebbero giustificato il rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, non ha pertanto disatteso l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI. Su questo punto il ricorso, in quanto ammissibile, si rivela infondato e come tale va respinto.
6.
Infine, nella misura in cui implicitamente la ricorrente si oppone al suo allontanamento dalla Svizzera, questione che la Corte cantonale ha esaminato dal profilo dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, la censura è irricevibile. Al riguardo il ricorso in materia di diritto pubblico è espressamente escluso dall'art. 83 lett. c n. 5 LTF.
7.
Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto in applicazione dell'art. 109 LTF.
8.
Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- vanno poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, al Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità dei Grigioni, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 1a Camera, e alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 4 novembre 2024
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera: Ieronimo Perroud