1C_125/2023 29.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_125/2023
Sentenza del 29 ottobre 2024
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
Haag, Müller,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
Fondazione A.________,
patrocinata dagli avv.ti Battista Ghiggia e
Agata Biolcati Baggi,
ricorrente,
contro
Swisscom (Svizzera) SA,
Alte Tiefenaustrasse 6, 3063 Ittigen,
patrocinata dall'avv. Lorenzo Medici,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona,
1. Municipio di Lugano, piazza della Riforma 1, 6900 Lugano,
2. B.________ e C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. Associazione F.________,
questi ultimi tre patrocinati dagli avv.ti Stefano Perucchi
e Micol Morgantini Perucchi,
6. G.________ e H.________.
Oggetto
Licenza edilizia per un nuovo impianto di
telefonia mobile,
ricorso contro la sentenza emanata il 9 febbraio 2023
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2020.596).
Fatti:
A.
II 13 febbraio 2017 Swisscom (Svizzera) SA ha chiesto al Municipio di Lugano la licenza edilizia per un nuovo impianto di telefonia mobile sul tetto a falde dello stabile residenziale sito sulla particella xxx, sezione di Sonvico. Il fondo è attribuito alla zona di completamento del nucleo (CN), situata all'interno del perimetro soggetto a piano particolareggiato (PPN). II progetto prevede di installare un supporto d'acciaio (palo), che sporgerà oltre la falda sud del tetto di 2.50 m. AI palo saranno applicate tre antenne a pannello. Gli apparecchi tecnici di ricetrasmissione saranno alloggiati nel sottotetto. Al progetto si sono opposti tra altri la Fondazione A.________, B.________ e C.________a, l'Associazione F.________, gli avv.ti E.________ e D.________, G.________ e H.________.
B.
II 17 marzo 2017 la Commissione comunale per la salvaguardia dei nuclei storici ha preavvisato negativamente la domanda, ritenuto che l'impianto, per ubicazione e dimensioni, non si integrerebbe nel contesto del nucleo. Con avviso cantonale del 27 giugno 2017 i Servizi generali del Dipartimento del territorio si sono opposti al rilascio della licenza, visto il preavviso negativo dell'Ufficio della natura e del paesaggio (UNP). Preso atto dei citati preavvisi negativi, con decisione del 31 gennaio 2018 il Municipio ha negato la licenza edilizia, decisione confermata l'11 novembre 2020 dal Consiglio di Stato. Con giudizio del 9 febbraio 2023 il Tribunale cantonale amministrativo, adito da Swisscom (Svizzera) SA, ne ha accolto il ricorso e ha annullato la decisione governativa e quella municipale, retrocedendo gli atti al Municipio affinché rilasci la richiesta licenza edilizia.
C.
Avverso questa sentenza la Fondazione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, di annullarla e di confermare la decisione governativa, ponendo la tassa di giustizia e le ripetibili della sede cantonale a carico di Swisscom (Svizzera) SA.
Al ricorso è stato conferito l'effetto sospensivo in via superprovvisionale.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 149 II 476 consid. 1).
1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione dell'ultima istanza cantonale, il ricorso in materia di diritto pubblico è, di massima, ammissibile, sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 100 LTF. La legittimazione della ricorrente è pacifica.
1.3. Secondo l'art. 90 LTF, il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (DTF 149 II 170 consid. 1.2). Eccettuati i casi disciplinati dall'art. 92 LTF, il ricorso contro le decisioni pregiudiziali e incidentali, notificate separatamente, è per contro ammissibile unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF; DTF 149 II 170 consid. 1.3 e rinvii).
La decisione impugnata è una decisione di rinvio e quindi, di per sé, incidentale (DTF 144 V 280 consid. 1.2). Essa impone nondimeno al Municipio di rilasciare la licenza edilizia per l'impianto di telefonia mobile litigioso, causando quindi alla ricorrente un pregiudizio irreparabile, poiché non lascia alcun margine di apprezzamento al Comune ed è assimilabile quindi a una decisione finale (DTF 145 III 42 consid. 2.1; 145 V 266 consid. 1.3; 142 II 20 consid. 1.2).
1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Quando la ricorrente invoca la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, vaglia le censure solo se siano state sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 149 I 248 consid. 3.1). Le norme del diritto federale sono esaminate d'ufficio e liberamente dal Tribunale federale (art. 106 cpv. 1 LTF).
1.5. Nella misura in cui la vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto comunale e cantonale, queste disposizioni sono esaminate soltanto sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 150 I 80 consid. 2.1; 149 II 225 consid. 5.2; 148 II 465 consid. 8.1). Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel risultato (DTF 147 II 454 consid. 4.4), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 148 II 121 consid. 5.2).
2.
2.1. La ricorrente non fa valere, se non in maniera del tutto generica, una violazione del diritto federale, segnatamente dell'ordinanza sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti del 23 dicembre 1999 (ORNI; RS 814.710). Essa adduce che la tesi della Corte cantonale, secondo cui nell'ambito della posa di un impianto per le telecomunicazioni all'interno delle zone edificabili l'istante, in assenza di specifiche norme comunali o cantonali, non deve dimostrare l'assenza di altre ubicazioni in zone meno sensibili sarebbe arbitraria. Al riguardo essa non si confronta tuttavia minimamente con la giurisprudenza, notoria, posta a fondamento del criticato giudizio, peraltro corretta, secondo cui nell'ambito della realizzazione di antenne per la telefonia mobile all'interno della zona edificabile, il diritto federale non esige una prova del bisogno né, contrariamente al generico assunto ricorsuale, impone di per sé di esaminare ubicazioni alternative (DTF 142 I 26 consid. 4.2 e rinvii; sentenza 1C_547/2022 del 19 marzo 2024 consid. 4.3). L'istante non doveva quindi dimostrare l'assenza di altre ubicazioni in zone meno sensibili (DTF 133 II 353 consid. 2; sentenza 1C_235/2022 del 24 novembre 2023 consid. 4.1). L'istanza precedente ha poi stabilito che secondo il regime pianificatorio in vigore nel Comune in esame, l'obbligo di valutare siti alternativi non può essere dedotto da esigenze di tutela paesaggistica.
Il ricorso è infatti incentrato sul rimprovero mosso alla Corte cantonale d'aver commesso un abuso del potere di apprezzamento poiché, ignorando la valutazione estetica effettuata dal Municipio sulla base dei pareri negativi della Commissione comunale per la salvaguardia dei nuclei storici e dell'Ufficio della natura e del paesaggio, essa avrebbe sostituito il proprio apprezzamento a quello delle autorità inferiori, applicando in maniera arbitraria norme del diritto cantonale e comunale, segnatamente gli art. 5 e 21 delle norme di attuazione del piano particolareggiato dei nuclei di Sonvico e Dino (NAPPN) e la clausola estetica prevista dal diritto cantonale (art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011; LST; RL 701.100).
2.2. Nel campo edilizio e della pianificazione del territorio il Comune ticinese beneficia in linea di principio di un ampio margine di decisione e di apprezzamento, che la giurisprudenza fa rientrare nell'autonomia tutelabile (DTF 142 I 26 consid. 3.5). Così esso dispone di autonomia nell'allestimento del proprio piano regolatore, nell'adozione delle relative norme di attuazione e nella loro applicazione (DTF 143 I 272 consid. 2.3.2). Sapere se questa sia stata lesa è questione di merito, non di ammissibilità (DTF 146 I 36 consid. 1.4; 140 I 90 consid. 1.1).
2.3. Come i cittadini, la ricorrente non è titolare dell'autonomia comunale ma può prevalersene (art. 50 cpv. 1 Cost. e art. 16 cpv. 2 Cost./TI; RS 131.229; sulla portata dell'autonomia comunale vedi DTF 147 I 433 consid. 4.1 e 4.2; 147 I 136 consid. 2.1) quand'essa, come nel caso in esame, ha un influsso sulla sua situazione giuridica o di fatto (DTF 143 II 120 consid. 7.1; 141 I 36 consid. 1.2.4). Di conseguenza essa può far valere la violazione del diritto cantonale o comunale autonomo ed esigere che le autorità cantonali di ricorso o di vigilanza osservino, da un lato, i limiti formali posti al loro intervento dalla legge e, dall'altro, che applichino in modo corretto il diritto materiale determinante. Il Tribunale federale esamina liberamente se l'istanza cantonale di ricorso ha rispettato il margine di apprezzamento che rientra nel campo di applicazione dell'autonomia comunale (DTF 145 I 52 consid. 3.1; 143 II 553 consid. 6.3.1). In tale ambito, un abuso del potere di cognizione da parte dell'istanza di ricorso realizza di massima gli estremi dell'arbitrio (DTF 140 I 201 consid. 6.1; 136 I 395 consid. 2; sentenza 1C_251/2024 del 2 settembre 2024 consid. 2.3).
2.4. In tale ambito la ricorrente parrebbe tuttavia misconoscere che l'autorità di ricorso deve nondimeno intervenire quando l'apprezzamento esercitato dal Comune è contrario al diritto superiore, viola i principi costituzionali della parità di trattamento e della proporzionalità o se la soluzione scelta appare oggettivamente insostenibile e si rivela quindi arbitraria o quando essa, come in concreto, appaia inappropriata riguardo a interessi che travalicano l'ambito comunale. Tale controllo dev'essere attuato con ritegno quando si tratta principalmente di interessi meramente locali, mentre dev'essere più rigoroso in presenza di interessi di ordine superiore, la cui tutela compete al Cantone (DTF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; sentenza 1C_710/2021 del 5 ottobre 2022 consid. 2.1.1).
2.5. Secondo l'art. 104 LST, applicabile a tutto il territorio del Cantone Ticino, le attività d'incidenza territoriale vanno armonizzate con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio (cpv. 1). Le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa (cpv. 2). L'art. 100 del regolamento della LST del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110) precisa che una costruzione è inserita nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa quando si integra nello spazio circostante, ponendosi in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi. Si tratta al riguardo di un principio operativo che costituisce di fatto una clausola estetica positiva. Esso esige che l'intervento progettato non soltanto eviti l'alterazione del contesto in cui è previsto, ma concorra pure a promuovere e a valorizzare la qualità d'insieme del paesaggio o dell'insediamento (LORENZO ANASTASI/ DAVIDE SOCCHI, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in: RtiD I-2013 pag. 327 segg., pag. 354 segg.). L'art. 109 cpv. 1 LST prevede che il Cantone applica il principio dell'inserimento ordinato ed armonioso nell'esame delle autorizzazioni a costruire che riguardano, tra l'altro, come nel caso in esame, i nuclei (lett. b), se il progetto comporta un impatto paesaggistico significativo (lett. c). Secondo il cpv. 2 della norma, i Comuni applicano, per il resto, il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nell'esame delle autorizzazioni a costruire che riguardano la zona edificabile; essi possono richiedere il parere del Cantone. Ne segue che in concreto l'applicazione del citato principio spetta di per sé al Cantone in virtù degli art. 109 cpv. 1 lett. b LST e 107 cpv. 2 RLST (sentenza 1C_27/2023 del 28 novembre 2023 consid. 3.2), il quale, chiamato ad esprimersi sul progetto attraverso l'UNP, ha emesso un parere negativo vincolante per il Comune.
3.
3.1. Riguardo all'inserimento dell'impianto litigioso nel nucleo, l'UNP ha espresso un parere negativo ritenendo che l'intervento "non si pone in una relazione di qualità con le preesistenze e le caratteristiche dei luoghi". Ha osservato che l'antenna risulterebbe anomala e conflittuale sia per le dimensioni che per l'ubicazione all'interno del paesaggio dei tetti del nucleo di Sonvico. Ha aggiunto che il disegno dell'insieme delle coperture di un nucleo definisce un elemento importante nella costituzione del valore complessivo dello stesso e che tale disegno per Sonvico risulta particolarmente importante, data anche la morfologia del territorio, e l'intervento litigioso inserisce di fatto un elemento invasivo e in contrasto con il carattere tradizionale del luogo. Nel preavviso del 17 marzo 2017 la Commissione comunale del nucleo ha semplicemente ritenuto che l'ubicazione e la dimensione della struttura non si integrano nel contesto del nucleo.
La Corte cantonale ha osservato che le maggiori critiche rivolte all'impianto litigioso riguardano il pregiudizio arrecato al disegno dei tetti, che a detta delle autorità inferiori sarebbe di grande valore. Al riguardo essa ha stabilito che dal momento che per svolgere la loro funzione le antenne devono evidentemente sopravanzare i tetti dello stabile che le ospita e delle costruzioni circostanti, il fatto che l'impianto sporga di 2.50 m oltre la falda del tetto (ca. 1.50 m dal colmo; viste sud e ovest) non rappresenta nulla di straordinario. L'edificio, costituito di quattro piani, è peraltro alto 10 m alla gronda del tetto e 13 m al colmo, ciò che consente di ridimensionare in parte l'entità della sporgenza. Riguardo al pregiudizio per il disegno dei tetti ha rilevato che l'edificio si trova al margine esterno dell'area soggetta a piano particolareggiato, in una zona di completamento del nucleo. Questa zona, circoscritta tra due strade e l'autosilo (costruzione terrazzata dall'architettura moderna), è caratterizzata dalla presenza di pochi edifici, eterogenei per foggia e dimensioni, circondati da giardini. L'istanza precedente ha quindi ritenuto ch'essa si distanzia decisamente dalla zona del nucleo del villaggio, sia per la posizione sia per la qualità della sostanza edilizia.
Ha stabilito poi che il tetto dello stabile sulla particella xxx, isolato, non contribuisce a definire il disegno dei tetti del nucleo di Sonvico, di modo che l'impianto litigioso non potrà portarvi pregiudizio. Ha accertato che i tetti della zona di completamento non denotano in effetti particolari qualità. Ha ricordato inoltre che, sebbene non si possa misconoscere che l'installazione sarà percepibile, nell'ambito della valutazione estetica delle antenne non va applicato un metro di giudizio troppo severo. Ha quindi ritenuto che, in questo senso, considerate le caratteristiche del comparto a valle del nucleo, il quale comprende costruzioni prive di particolari qualità architettoniche e tetti che ospitano diversi corpi tecnici (pali della luce e antenne televisive), a quelle dell'impianto, che vede uno sviluppo tutto sommato ordinario, come pure a quelle dell'edificio che lo ospiterà, l'impatto sul paesaggio non può essere ritenuto tale da giustificare il diniego della licenza edilizia, soprattutto se rapportato, come ancora si vedrà, all'interesse pubblico a un'adeguata copertura della rete.
3.2. La ricorrente non si confronta con questi accertamenti fattuali, decisivi e peraltro condivisibili, e tanto meno tenta di dimostrarne l'insostenibilità e quindi l'arbitrarietà, né essa sostiene che la Corte cantonale sarebbe incorsa in un apprezzamento arbitrario delle prove (al riguardo vedi DTF 148 I 127 consid. 4.3; 148 IV 356 consid. 2.1). Il Tribunale federale fonda in effetti il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 97 cpv. 1 LTF, la ricorrente può censurarlo soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2), motivando la censura in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 148 II 392 consid. 1.4.1), ciò che non si verifica in concreto.
4.
4.1. Nel quadro delle proprie competenze in materia di pianificazione del territorio ed edilizia, i Comuni e i Cantoni possono emanare misure pianificatorie e disposizioni edilizie anche con riferimento alle antenne per la telefonia mobile e possono quindi influire sulla loro ubicazione, purché siano rispettati i limiti derivanti dal diritto federale sulle telecomunicazioni e sulla protezione dell'ambiente. Al riguardo entra in considerazione anche una pianificazione negativa, che vieta di principio le antenne per la telefonia mobile in determinati settori degni di protezione o su specifici oggetti protetti (DTF 142 I 26 consid. 4.2 e rinvii). È pure ammissibile che tali impianti siano soggetti all'obbligo di rispettare determinate norme comunali sull'estetica o sull'inserimento nel paesaggio, qualora sussista la necessaria base legale a livello comunale (DTF 142 I 26 consid. 42; 141 II 245 consid. 7.1 e 7.4). Presupposto per simili misure è in ogni caso una base legale nel diritto comunale o cantonale o misure di protezione isolate a favore di determinati oggetti da tutelare (DTF 142 I 26 consid. 4.2; 138 II 173 consid. 6.3; sentenza 1C_251/2022 del 13 ottobre 2023 consid. 8.2).
In questi casi, le regolamentazioni edilizie e pianificatorie applicabili a tali impianti non possono però vanificare o eccessivamente aggravare l'adempimento del compito di approvvigionamento del gestore di telefonia mobile secondo la legislazione federale sulle telecomunicazioni. Quest'ultima mira infatti a garantire a tutte le cerchie della popolazione, in tutte le parti del Paese, un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili (art. 1 cpv. 2 lett. a della legge federale sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997, LTC, RS 784.10; DTF 141 II 245 consid. 7.1; 138 II 570 consid. 4.2), obbligo confermato nelle concessioni rilasciate ai gestori (art. 92 Cost., art. 14 cpv. 1 e 16 cpv. 1 lett. a LTC; DTF 138 II 570 consid. 4.2). Questi interessi pubblici, concretati nella LTC, non devono quindi essere violati dai citati provvedimenti pianificatori, i quali devono inoltre essere adeguati sotto il profilo del diritto della pianificazione del territorio e rispettare i presupposti per una limitazione dei diritti fondamentali (DTF 142 I 26 consid. 4.2; 141 II 245 consid. 7.1; sentenza 1C_650/2019 del 10 marzo 2020 consid. 3.3).
4.2. I giudici cantonali hanno osservato che secondo l'art. 5 NAPPN, questo piano ha come finalità la tutela, la valorizzazione e il riordino dei caratteri urbanistici, architettonici e ambientali dei due nuclei citati, tenuto conto delle esigenze attuali derivanti dall'uso residenziale della sostanza edilizia. L'art. 21 NAPPN prevede che in zona di completamento del nucleo gli interventi debbano tendere al rispetto degli obiettivi di tutela ambientale e di valorizzazione degli insediamenti originari enunciati nel PPN. La Corte cantonale ha ricordato che per le antenne di telefonia mobile occorre tuttavia considerare che la loro ubicazione e il loro aspetto sono spesso dettati da esigenze tecniche. Ha ritenuto, a ragione, che non può quindi essere applicato un metro di giudizio troppo severo, ma che occorre tener conto anche dell'interesse pubblico a un'efficiente copertura della telefonia mobile. Nei territori urbani vi è infatti una grande richiesta dei servizi di telefonia mobile, ciò che implica la costruzione di antenne che devono sopravanzare i tetti, affinché possano svolgere la loro funzione (sentenze 1C_403/2010 del 31 gennaio 2011 consid. 3.2 in fine e 1C_118/2010 del 20 ottobre 2010 consid. 6.4 in fine). Giova rilevare inoltre che un'antenna di telefonia mobile costituisce un corpo estraneo ("gebäudefremd") all'edificio sul quale verrà posta (sentenze 1C_547/2022, citata, consid. 6.3 e 1C_5/2016 del 18 maggio 2016 consid. 5.5).
4.3. La Corte cantonale ha poi sottolineato, ciò che è decisivo, che, come visto, nella fattispecie la decisione comunale e quella governativa sono incentrate unicamente su criteri di carattere estetico, per altro di ordine generale e che non riguardano espressamente gli impianti telefonici. Essa ha quindi rimproverato, a ragione, alle precedenti autorità di non essersi debitamente confrontate con l'importante interesse pubblico all'adeguata copertura della rete telefonica, omettendo in tal modo di procedere alla necessaria ponderazione dei contrapposti interessi in gioco, ciò che non può essere tutelato (sentenza 1C_650/2019, citata, consid. 4.4.1). Ne ha rettamente concluso che la decisione municipale e quella governativa che la conferma sono criticabili poiché fondate su valutazioni parziali, frutto di un'eccessiva sensibilità estetica. Ha aggiunto, correttamente, che volendo seguire tali motivi si rischierebbe di precludere d'acchito la possibilità di insediare antenne sia all'interno che ai margini del nucleo, senza che una specifica norma comunale o cantonale la preveda espressamente e senza considerare inoltre gli obiettivi della legislazione federale sulle telecomunicazioni.
L'istanza precedente ha pertanto applicato correttamente il principio dell'inserimento ordinato ed armonioso nel paesaggio disciplinato dal diritto cantonale (art. 104 cpv. 2 LST e 100 RLST), considerando anche, a ragione, le notorie esigenze della LTC e della giurisprudenza, con la quale la ricorrente non si confronta. Non si è quindi in presenza di un abuso del potere di apprezzamento né di una decisione arbitraria nella motivazione o nel risultato.
5.
5.1. La Corte cantonale ha d'altra parte considerato anche il fatto che il Municipio sta allestendo una variante di piano regolatore concernente un modello a cascata, che porrebbe i nuclei agli ultimi livelli di priorità. Ha ricordato ch'essa, tranne eccezioni qui non ricorrenti, applica il diritto vigente al momento dell'emanazione del giudizio governativo, ciò che la ricorrente non contesta. Ha aggiunto che sono trascorsi oltre due anni dall'inoltro della domanda di costruzione e dalla decisione governativa, motivo per cui non si giustificava di sospendere la procedura o di adottare un blocco edilizio. Ciò poiché non è dato di sapere quando e se il Consiglio comunale adotterà, e in quale misura, la prospettata variante, né la data della sua pubblicazione, che sarebbe comunque stata posteriore al giudizio governativo.
5.2. Al riguardo la ricorrente, che non censura tali conclusioni con una motivazione che rispetti le citate esigenze imposte dall'art. 42 LTF, si limita ad accennare ch'essa è proprietaria di una casa per anziani, persone fragili che potrebbero subire un inquinamento elettromagnetico. Essa non sostiene nemmeno che, in tale ambito, non sarebbero state compiutamente rispettate le indicazioni imposte dall'ORNI in relazione a tale specifica tutela (DTF 128 II 378 consid. 6.1; sentenza 1C_399/2021 del 30 giugno 2022 consid. 3.1). Adduce poi, sempre in maniera del tutto generica, che l'asserito inquinamento elettromagnetico implicherebbe un deprezzamento del valore degli immobili ubicati nelle sue vicinanze o li renderebbe meno attrattivi sul mercato immobiliare. Ora, anche riguardo alla tutela di immissioni di natura immateriale legate alla visione percepibile delle antenne, spetta se del caso al Comune adottare le necessarie basi legali (DTF 142 I 26 consid. 4.5; sentenze 1C_547/2022, citata, consid. 4.3, 1C_251/2022, citata, consid. 7.2 e 8.2 e 1C_167/2018 dell'8 gennaio 2019 consid. 2.3 e 3).
Al riguardo la ricorrente accenna al messaggio municipale del 7 dicembre 2022 secondo il quale il Municipio avrebbe adottato un determinato ordine di priorità per l'ubicazione delle antenne di telefonia mobile. Come a ragione ritenuto dalla Corte cantonale, in concreto la questione delle immissioni immateriali non è decisiva, visto che il Comune di Lugano non si è ancora dotato di un quadro normativo specifico, volto a salvaguardare le qualità abitative e l'attrattività di specifiche zone (sul tema vedi anche MARC-OLIVIER BESSE, Le traitement des antennes de téléphonie mobile dans les plans d'affectation, in: Procédure administrative, territoire, patrimoine et autres horizons; Mélanges en l'honneur du Professeur Benoît Bovay, 2024, pag. 237 segg., 239 seg., 243, 249 segg.). Sotto questo profilo, anche l'accenno, meramente appellatorio e quindi inammissibile (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1 in fine; 148 IV 205 consid. 2.6), al fatto che l'antenna litigiosa verrebbe posta nelle vicinanze della chiesa prepositurale di San Giovanni Battista, bene culturale d'importanza nazionale, è ininfluente, ritenuto che la ricorrente neppure indica quali norme legali sarebbero state violate in tale ambito né tenta di spiegare concretamente quale influsso o pregiudizio comporterebbe l'antenna per la chiesa, ubicata su un altro fondo (sulla posa di antenne su monumenti storici cfr. sentenza 1C_650/2019, citata, consid. 3 e 4).
6.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, ad B.________ e C.________a, a G.________ e H.________, al Municipio di Lugano, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dell'ambiente.
Losanna, 29 ottobre 2024
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri