2C_538/2024 14.11.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_538/2024
Sentenza del 14 novembre 2024
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Sergio Sciuchetti,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Permesso di dimora,
ricorso contro la sentenza emanata il 25 settembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2023.288).
Considerando in fatto e in diritto:
1.
A.________, cittadino serbo, si è sposato il 5 agosto 2017 in Serbia con la connazionale B.________, al beneficio di un permesso di domicilio nel Canton Ticino. Il 16 giugno 2018 è stato autorizzato ad entrare in Svizzera nell'ambito del ricongiungimento familiare ed è stato posto al beneficio di un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato fino al 15 giugno 2021.
Il 5 maggio 2021 B.________ ha segnalato all'Ufficio della migrazione che il marito aveva lasciato il domicilio coniugale nell'agosto 2020. Ella è stata quindi interrogata dalla Polizia cantonale il 6 ottobre 2021 e, in tale occasione, ha confermato che il marito era partito fine agosto 2020, che la loro relazione era comunque già cessata all'inizio del 2020, che non vi erano possibilità di riconciliazione e che aveva avviato le pratiche del divorzio in Serbia. Interrogato a sua volta il 12 ottobre 2021 A.________ ha, tra l'altro, dichiarato che la coppia aveva dormito separatamente dall'agosto 2020 fino al momento in cui aveva traslocato, fine ottobre 2020.
2.
Fondandosi su tali riscontri e dopo aver dato a A.________ la possibilità di determinarsi sul fatto che era intenzionata a rivalutare la sua situazione, la Sezione della popolazione del Dipartimento ticinese delle istituzioni ha deciso, l'8 febbraio 2022, di non rinnovargli il permesso di dimora annuale, perché lo scopo per il quale era stato concesso era venuto a cadere. Nel contempo gli ha fissato un termine per lasciare la Svizzera.
La decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 28 giugno 2023, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 25 settembre 2024.
3.
Il 28 ottobre 2024 A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che gli venga rinnovato il permesso di dimora. In via subordinata domanda che la causa sia rinviata all'autorità di prime cure affinché istruisca la questione della convivenza matrimoniale e gli rilasci poi un permesso di dimora.
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio.
4.
4.1. Il ricorrente ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, tale rimedio di diritto è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.
4.2. Il ricorrente afferma dinanzi al Tribunale federale di fruire di un diritto di soggiorno in Svizzera sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. a della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Questa norma prevede che, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù dell'art. 43 LStrI risulta preservato se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'art. 58a della legge.
Il ricorrente è giunto in Svizzera nel mese di giugno 2018 per raggiungere la moglie e la coppia ha smesso di convivere, secondo quanto da lui affermato, fine ottobre 2020. Non sono inoltre stati forniti elementi concreti atti a dimostrare una ripresa della vita in comune e il ricorrente nemmeno pretende che ciò sia il caso. Ciononstante egli pretende che questa Corte dovrebbe, malgrado quanto detto nella DTF 136 II 113 segg., prendere in considerazione anche la convivenza vissuta all'estero. A sostegno di quanto addotto ipotizza varie situazioni che giustificherebbero a suo avviso di considerare la vita di coppia vissuta fuori dalla Svizzera.
Senonché, come indicato dal Tribunale federale nella DTF 136 II 113 consid 3.3.1-3.3.4 - confermata a varie riprese (vedasi tra l'altro DTF 140 II 289 consid. 3.5.1 e poi DTF 140 II 345 consid. 4.1) e dalla quale non vi è motivo di discostarsi - ove questa Corte si è fondata su un'interpretazione approfondita dell'art. 50 LStrI e non solo sul testo normativo, per la durata dell'unione coniugale di tre anni è decisivo solo il periodo tra l'inizio della coabitazione effettiva dei coniugi in Svizzera e lo scioglimento della comunità familiare (sentenza 2C_447/2024 del 19 settembre 2024 consid. 2.2 e numerosi riferimenti). Ora, come appena esposto, i tre anni di coabitazione effettiva in Svizzera non sono dati nella fattispecie. Ne discende che un diritto di soggiorno giusta l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI dev'essere escluso.
4.3. Un tale diritto non risulta nemmeno da altre norme e, in particolare, dall'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI o dall'art. 8 CEDU.
La Corte cantonale ha escluso anche tali ipotesi e il ricorrente non contesta il giudizio impugnato su questo punto (art. 42. cpv. 2 LTF; DTF 145 V 161 consid. 5.2). In assenza di lesioni manifeste del diritto, che bisognerebbe rilevare d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5 e richiamo), su questi aspetti non occorre pertanto tornare in questa sede (sentenza 2C_268/2024 del 19 luglio 2024 consid. 4.1).
4.4. Infine in quanto il ricorrente invoca l'art. 18 LStrI - che disciplina l'ammissione in Svizzera di cittadini stranieri per esercitare un'attività lucrativa - lo stesso, di natura potestativa, non conferisce alcun diritto al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, ragione per cui anche da questo profilo non vi è ricorso ordinario (art. 83 lett. c n. 2 LTF; sentenza 2C_206/2024 del 7 maggio 2024 consid. 4.2).
4.5. La via del ricorso in materia di diritto pubblico non è di conseguenza data.
5.
Rimane quindi da verificare se, malgrado la sua denominazione, il ricorso possa essere trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF).
5.1. Anche come ricorso sussidiario in materia costituzionale, col quale è possibile far valere solo la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF), le condizioni per un'entrata nel merito non sono tuttavia adempiute.
5.2. In relazione al rilascio di un permesso di dimora, il ricorrente non ha infatti dimostrato l'esistenza di alcun diritto al soggiorno in Svizzera (cfr. supra consid. 2), di modo che non gli si può neanche riconoscere un interesse giuridicamente protetto giusta l'art. 115 lett. b LTF (DTF 133 I 185; sentenza 2C_107/2023 del 25 settembre 2023 consid. 1.3.3).
5.3. Malgrado l'assenza di una legittimazione ricorsuale nel merito, egli può nondimeno far valere la disattenzione dei diritti di parte, la cui violazione costituisce un diniego di giustizia formale. Non può però contestare, anche in modo indiretto, il merito della causa, non può riferirsi cioè a quesiti indissociabili dal medesimo (sentenza 2C_767/2022 del 18 ottobre 2022 consid. 2.1.2 e rinvii).
Il ricorrente censura un diniego di giustizia poiché la Corte cantonale avrebbe rifiutato di esaminare la sua richiesta di concedergli un permesso di dimora sulla base dell'art. 18 LStrI. Al riguardo i giudici ticinesi hanno osservato che la domanda esulava dall'oggetto del litigio (concernente il rifiuto di prorogare un permesso concesso al fine di vivere con la consorte allorché l'istanza in relazione all'art. 18 LStrI era volta all'ottenimento di un permesso per esercitare un'attività lucrativa) rispettivamente che non erano ammesse dinanzi alla Corte cantonale nuove domande. Censurando un diniego di giustizia in realtà il ricorrente critica l'apprezzamento fatto al riguardo dai giudici cantonali e ridiscute pertanto il merito, ciò che è escluso. Anche in proposito il gravame sfugge ad un esame di merito.
6.
6.1. Per quanto precede il ricorso, sia trattato quale ricorso in materia di diritto pubblico che come ricorso sussidiario in materia costituzionale, risulta manifestamente inammissibile e va pertanto evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 LTF.
6.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 14 novembre 2024
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: F. Aubry Girardin
La Cancelliera Ieronimo Perroud