8C_91/2025 10.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_91/2025
Sentenza del 10 marzo 2025
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Viscione, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio regionale di collocamento Chiasso, via Emilio Bossi 12, 6830 Chiasso,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro la disoccupazione
(presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 gennaio 2025 (38.2024.49).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Secondo l'art. 95 LTF il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Conformemente all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).
2.
Il presidente del Tribunale cantonale ha confermato la decisione su opposizione dell'opponente del 7 ottobre 2024, con la quale erano stati pronunciati 8 giorni di sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione del ricorrente per mancate ricerche nei mesi di aprile e maggio 2024. Il giudice ticinese ha in particolare ritenuto che, in quel periodo, il ricorrente poteva nutrire unicamente la speranza di concludere un contratto d'impiego con il suo futuro datore di lavoro (poi sottoscritto il 12 luglio 2024), senza che si potesse parlare di un lavoro garantito. Egli non era dunque esentato dall'obbligo di intraprendere delle ricerche per trovare un'occupazione. L'entità della penalità risultava inoltre conforme al principio della proporzionalità.
3.
Senza censurare l'entità della penalità inflittagli, il ricorrente si limita a chiedere da un lato di valutare gli aspetti qualitativi della propria ricerca di una nuova occupazione e, dall'altro, di esaminare giuridicamente se la presentazione di un contratto di lavoro vincolante non debba essere ritenuta una giustificazione sufficiente a suffragare la ricerca di una nuova occupazione. Così facendo, tuttavia, egli neppure pretende l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove effettuato dall'istanza inferiore e non motiva - perlomeno non in maniera sufficiente - la violazione del diritto federale.
4.
Per quanto precede, il ricorso è manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.
5.
In applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LTF, si prescinde eccezionalmente dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente.
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).
Lucerna, 10 marzo 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi