8F_16/2024 18.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8F_16/2024
Sentenza del 18 marzo 2025
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Viscione, Presidente,
Maillard, Heine,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Quadri,
istante,
contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna,
controparte.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (domanda di revisione),
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero del 14 giugno 2011 (8C_257/2011).
Fatti:
A.
A.a. Il 24 febbraio 2011 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (causa 35.2010.56) ha respinto il ricorso di A.________, nato nel 1941, contro la decisione su opposizione emessa dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) il 14 ottobre 2010, mediante la quale esso ha rifiutato di procedere alla revisione di un precedente provvedimento con cui era stata negata ogni responsabilità con l'infortunio del 1987 per i disturbi cutanei lamentati dall'assicurato.
A.b. Il 14 giugno 2011 il Tribunale federale ha respinto con sentenza 8C_257/2011 il ricorso in materia di diritto pubblico di A.________ contro il giudizio cantonale.
A.c. Con sentenza 8F_2/2017 del 4 ottobre 2017, il Tribunale federale ha poi respinto la domanda di revisione formulata il 23 gennaio 2017 dall'assicurato.
B.
A.________ presenta una nuova domanda di revisione al Tribunale federale in data 13 novembre 2024, postulando la riforma delle citate sentenze 8C_257/2011 e 8F_2/2017 affinché sia riconosciuto il nesso di causalità tra l'infortunio subito nel 1987 e il danno cutaneo, oltre all'assunzione dei costi ad esso legati da parte dell'INSAI.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1. Le sentenze del Tribunale federale passano in giudicato il giorno che sono pronunciate (art. 61 LTF).
1.2. La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di richiedere il riesame di una sentenza del Tribunale federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati dall'art. 124 LTF. La domanda di revisione sottostà alle esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF. Spetta dunque all'istante menzionare il motivo di revisione di cui si prevale e spiegare in che modo esso sia realizzato, pena l'inammissibilità della propria domanda (sentenza 4F_8/2023 del 21 novembre 2023 consid. 1.1).
1.3. In questo contesto è opportuno precisare che una sentenza di revisione del Tribunale federale può essere oggetto di una domanda di revisione soltanto se la procedura di revisione stessa è stata viziata da irregolarità (sentenza 4F_9/2024 del 19 marzo 2024 consid. 3.1; si veda anche la citata sentenza 4F_8/2023 consid. 1.2 con riferimenti).
Nella fattispecie, l'istante neppure pretende l'esistenza di tali vizi nella procedura di revisione della sentenza 8F_2/2017, sicché la relativa domanda di revisione - insufficientemente motivata - è inammissibile. Può dunque essere esaminata soltanto la domanda di revisione della sentenza 8C_257/2011.
2.
2.1. La revisione secondo l'art. 123 LTF ("altri motivi") può essere domandata se nell'ambito di un procedimento penale è dimostrato che un crimine o un delitto ha influito sulla sentenza a pregiudizio dell'instante, anche se non è stata pronunciata una condanna. Se il procedimento penale non è possibile, la prova può essere addotta in altro modo (cpv. 1). La revisione può inoltre essere domandata, in materia civile e di diritto pubblico, se l'instante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cpv. 2 lett. a).
2.2. Per quanto riguarda il termine, la domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale federale, per altri motivi, entro 90 giorni dalla loro scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale (art. 124 cpv. 1 LTF). Dopo dieci anni dalla pronuncia della sentenza la revisione non può più essere domandata, salvo: in materia penale, per i motivi di cui all'articolo 123 cpv. 1 e 2 lett. b; negli altri casi, per il motivo di cui all'articolo 123 cpv. 1 (art. 124 cpv. 2 LTF).
3.
3.1. Nell'evenienza concreta, producendo dei certificati medici risalenti agli anni 2016 e 2017, l'istante sostiene che la documentazione medica su cui si sarebbe fondato il Tribunale cantonale nel suo giudizio del 24 febbraio 2011 sarebbe errata e costitutiva del reato di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP, invocando l'applicabilità "dell'art. 122 cpv. 2 lett. b LTF" (recte [verosimilmente]: dell'art. 124 cpv. 2 lett. b LTF). Sulla scorta inoltre di ulteriori certificati redatti nel 2024, appellandosi quindi implicitamente al motivo di revisione previsto dall'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, egli sostiene l'esistenza di un nesso di causalità tra le problematiche dermatologiche e le operazioni (tra cui l'impianto metallico presente a livello della colonna vertebrale) susseguenti all'infortunio avvenuto nel 1987.
3.2. I presupposti per procedere a una revisione della sentenza 8C_257/2011 non risultano tuttavia realizzati in concreto. Innanzitutto, il reato di falsità in documenti è - in modo alquanto azzardato - soltanto preteso dall'istante e per nulla dimostrato, sicché non è dato il motivo di revisione previsto all'art. 123 cpv. 1 LTF. Ciò ha per conseguenza che non trova applicazione neppure l'eccezione, in virtù dell'art. 124 cpv. 2 lett. b LTF, al termine assoluto di 10 anni dalla pronuncia della sentenza per domandarne la revisione, pertanto non rispettato nella fattispecie.
4.
Ne discende che la domanda di revisione, infondata, può essere respinta senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di revisione è respinta.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico dell'istante.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 18 marzo 2025
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Viscione
Il Cancelliere: Colombi