6B_354/2024 13.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_354/2024
Sentenza del 13 marzo 2025
I Corte di diritto penale
Composizione
Giudici federali Muschietti, Giudice presidente,
von Felten, Wohlhauser,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Giuseppe Gianella,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
patrocinato dall'avv. Felicita Soldati,
opponenti.
Oggetto
Tentato omicidio per dolo eventuale, rissa, commisurazione della pena; arbitrio,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 26 febbraio 2024 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2023.166-168, 17.2023.197+199, 17.2024.42+44+45).
Fatti:
A.
Con sentenza del 19 aprile 2023, la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, per avere l'8 ottobre 2022, a X.________, all'interno della rotonda di Y.________, agendo in correità con C.________, tentato di uccidere per dolo eventuale B.________. Secondo il giudizio di condanna, C.________ ha colpito la vittima quando era a terra con quattro colpi sferrati con lo skateboard alla parte alta del corpo di cui due alla testa, nonché con un calcio alla testa e con un grosso sasso che ha impattato nella regione glutea/torso destra. A.________, dopo essere caduto a carponi sopra la vittima, l'ha colpita mentre si trovava a terra in posizione supina ripetutamente con pugni al volto e le ha sferrato un calcio al volto e quattro calci al torace. A.________ è inoltre stato dichiarato autore colpevole di rissa, per avere, agendo in correità con C.________ e D.________, nelle esposte circostanze, preso parte ad una rissa che ha avuto quale conseguenza il ferimento di B.________. Egli è altresì stato dichiarato autore colpevole di ripetuta contravvenzione alla legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup; RS 812.121).
La Corte delle assise criminali, rilevato che l'imputato aveva agito in uno stato di legittima difesa discolpante, ha condannato A.________ alla pena detentiva di 3 anni e 6 mesi, da dedursi la carcerazione preventiva sofferta, e al pagamento di una multa di fr. 300.--. Ha inoltre ordinato nei suoi confronti l'espulsione dal territorio svizzero per una durata di 10 anni.
B.
Contro il giudizio di primo grado, sia A.________ sia il Procuratore pubblico hanno adito la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP). Il primo ha essenzialmente chiesto il proscioglimento da tutte le imputazioni addebitategli, mentre il secondo ha postulato che fosse negato uno stato di legittima difesa discolpante. Con sentenza del 26 febbraio 2024, la Corte cantonale ha parzialmente accolto gli appelli. Ha dichiarato l'imputato autore colpevole di tentato omicidio intenzionale (per dolo eventuale), di rissa e di ripetuta contravvenzione alla LStup e lo ha condannato alla pena detentiva di 36 mesi, da dedursi la carcerazione preventiva e di sicurezza sofferte, di cui 20 mesi sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e per il resto da espiare. La Corte cantonale ha inoltre annullato la misura dell'espulsione dell'imputato dal territorio svizzero pronunciata dal tribunale di primo grado.
C.
A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di essere prosciolto dalle accuse di tentato omicidio intenzionale e di rissa, di essere esonerato dal rimborso allo Stato del Cantone Ticino della retribuzione del suo difensore d'ufficio e di porre a carico dello Stato sia gli oneri processuali delle precedenti istanze sia la retribuzione del patrocinatore dell'accusatore privato. Postula inoltre il riconoscimento di un indennizzo ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a e c CPP. In via subordinata, il ricorrente chiede di essere prosciolto dall'imputazione di tentato omicidio intenzionale, di annullare i dispositivi impugnati e di rinviare gli atti alla Corte cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi. In via ulteriormente subordinata, chiede di annullare detti dispositivi e di rinviare la causa alla precedente istanza per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Il ricorrente fa valere l'accertamento inesatto dei fatti e la violazione del diritto federale.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
Diritto:
1.
La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in relazione con l'art. 45 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.
2.
2.1. Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto. Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre illustrare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi confrontarsi con le considerazioni esposte nella sentenza impugnata, spiegando per quali motivi tale giudizio lede il diritto (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1). Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate nella sede federale (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute laddove il ricorrente lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.5.3 e 1.6; 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali non sono ammissibili (DTF 143 IV 122 consid. 3.3; 142 III 364 consid. 2.4). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, si trovano in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondano su una svista manifesta o contraddicono in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1; 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1).
2.2. Nella fattispecie, il ricorrente critica essenzialmente l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove da parte della Corte cantonale. Nella misura in cui si limita però ad esporre delle sue diverse interpretazioni dei fatti, senza sostanziare l'arbitrarietà del giudizio impugnato, il gravame denota carattere appellatorio e deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Spettava infatti al ricorrente confrontarsi puntualmente con gli specifici accertamenti contenuti nella sentenza della CARP, spiegando con una motivazione conforme alle esposte esigenze perché essi sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con determinati atti.
3.
3.1. Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento di uno stato di legittima difesa. Sostiene che, contrariamente a quanto accertato dalla Corte cantonale, tra i fatti avvenuti presso il sottopassaggio della rotonda di Y.________ e quelli incriminati, avvenuti successivamente all'interno della rotonda, vi sarebbe una connessione. Rimprovera alla Corte cantonale di non avere accertato che l'opponente aveva minacciato ed era stato aggressivo nei confronti di tutti i membri del gruppo in entrambe le situazioni, tentando persino di accoltellare E.________. A suo dire, sarebbe stato per tutti evidente che l'opponente cercava uno scontro, sicché essi si sarebbero diretti all'interno della rotonda allo scopo di difendersi dall'aggressore, che li aveva già attaccati nella fase precedente e che, uscendo da sotto gli alberi della rotonda, stava ritornando verso di loro con il coltello in mano. Il ricorrente contesta quindi essenzialmente l'accertamento dell'esistenza di una separazione tra i fatti avvenuti nei pressi del sottopassaggio e quelli all'interno della rotonda.
3.2. La Corte cantonale ha accertato, sulla scorta delle dichiarazioni dei presenti e delle immagini della videosorveglianza, che quando il gruppo degli imputati (di cui faceva parte il ricorrente) e l'opponente si trovavano nei pressi del sottopassaggio della rotonda, quest'ultimo ha, tenendo il coltello nella mano destra, sferrato un colpo in direzione di uno dei componenti del gruppo (E.________). La CARP ha nondimeno stabilito che tra questi fatti e quelli successivi, avvenuti all'interno della rotonda, v'era una cesura. Ha infatti accertato che l'aggressione da parte dell'opponente si era conclusa nella prima fase, l'interessato essendosi allontanato dopo che E.________ l'aveva spinto via. La Corte cantonale ha accertato che l'opponente è partito, ha attraversato la rotonda ed ha raggiunto gli alberi situati all'estremità opposta della stessa. Ha poi accertato ch'egli è uscito da sotto gli alberi soltanto dopo che un componente del gruppo degli imputati l'ha inseguito ed ha lanciato almeno un sasso nella sua direzione.
Il ricorrente non si confronta puntualmente con gli accertamenti esposti in modo circostanziato dalla Corte cantonale al considerando n. 5.2.3 della sentenza impugnata e non li sostanzia quindi d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Adduce genericamente che, dopo un breve periodo, l'opponente sarebbe uscito da sotto gli alberi con il coltello in mano, dirigendosi verso il gruppo degli imputati. Ritiene che, in tale circostanza, l'aggressione messa in atto nella fase precedente non potrebbe essere considerata come terminata. Il ricorrente omette tuttavia di considerare che la Corte cantonale ha accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), che l'opponente è uscito da sotto gli alberi e si è avviato nella direzione del gruppo soltanto dopo che un componente del gruppo l'aveva inseguito lanciando almeno un sasso contro di lui. In simili circostanze, tenuto dell'esistenza di questa provocazione, non vi sono ragioni per rivenire sull'accertamento della Corte cantonale, secondo cui i fatti iniziali, avvenuti presso il sottopassaggio, erano distinti da quelli successivi, avvenuti all'interno della rotonda, dopo che l'opponente aveva già preso le distanze dal gruppo, allontanandosi dallo stesso. Per il resto, il ricorrente non sostiene che, alla luce dei fatti accertati, tenuto in particolare conto dell'interruzione esistente tra i due suddetti momenti fattuali, sarebbero realizzati i presupposti di una legittima difesa esimente (art. 15 CP) o discolpante (art. 16 CP). Ne consegue che la censura deve essere respinta nella misura della sua ammissibilità.
4.
4.1. Il ricorrente contesta di avere commesso un tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale. Nega di essere stato consapevole della pericolosità dei colpi sferrati alla testa della vittima e di avere accettato il rischio di morte della stessa.
4.2. L'art. 111 CP prevede che chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti, che qualificano particolari azioni. Giusta l'art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio. La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale, che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in considerazione l'evento nel caso in cui si realizzi, lo accetta pur non desiderandolo (DTF 150 IV 10 consid. 5.7.2; 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1).
In mancanza di confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza. Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3 e rinvii). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso che si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'autore, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 138 V 74 consid. 8.4.1; 135 IV 12 consid. 2.3.2). Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (DTF 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c).
L'autore che, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato, può essere punito con pena attenuata (art. 22 cpv. 1 CP). Vi è tentativo quando l'autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi del reato e manifestato la sua decisione di commetterlo, ma gli elementi oggettivi difettano in tutto o in parte (DTF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2). È quindi dato un tentativo di omicidio, quando l'autore, agendo intenzionalmente, inizia l'esecuzione di questo reato, manifestando così la sua decisione di commetterlo, senza tuttavia che il risultato si compia (sentenza 6B_86/2019 dell'8 febbraio 2019 consid. 2.1 e rinvii). L'equivalenza delle due forme di dolo, diretto ed eventuale, si applica pure al tentativo (DTF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; sentenza 6B_1146/2018 dell'8 novembre 2019 consid. 4.2, in: RtiD I-2020 pag. 69 segg.).
Ciò che l'autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono questioni di fatto, che vincolano di principio il Tribunale federale (art. 105 LTF), tranne quando i fatti sono stati accertati in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1 e rinvii). È per contro una questione di diritto, quella di sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del dolo eventuale sia giustificata (DTF 150 IV 433 consid. 6.10.1; 149 IV 57 consid. 2.2; 147 IV 439 consid. 7.3.1).
4.3. La Corte cantonale ha accertato che C.________ ha colpito la vittima, quand'essa si trovava a terra, con quattro colpi sferrati con lo skateboard alla parte alta del corpo, di cui uno andato a vuoto e uno violento sferrato alla testa, in particolare quando il ricorrente era seduto a carponi sopra la vittima, giacente in posizione supina al suolo, e la stava a sua volta colpendo ripetutamente con pugni al volto e alla testa. Il correo ha inoltre tirato un calcio alla testa della vittima quando si trovava sempre a terra. La Corte cantonale ha quindi contestualmente accertato che, da parte sua, il ricorrente, dopo essere caduto a carponi sopra la vittima e dopo che il correo l'aveva già colpita con tre colpi sferrati con lo skateboard alla parte alta del corpo, di cui uno violento alla testa, l'ha colpita ripetutamente con pugni al volto e alla testa. Ha segnatamente accertato che il ricorrente ha continuato a colpirla anche dopo che il correo l'aveva colpita con un colpo violento di skateboard alla testa e di seguito con un calcio sferrato sempre alla testa; dopo essersi rialzato, con la vittima rimasta a terra, le ha inoltre sferrato un calcio alla testa nonché altri quattro calci al torace. Questi accertamenti non sono sostanziati d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF e sono quindi vincolanti per il Tribunale federale. Il ricorrente non considera gli atti nei confronti della vittima nel loro insieme, che sono stati commessi in correità con il coimputato. Omette di tenere conto delle azioni compiute dal correo, alle quali si è associato alla stregua di un partecipante principale, e che parimenti rientrano nella fattispecie oggetto di condanna (cfr. DTF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1). Disattende quindi ch'egli ha agito congiuntamente con il correo ed ha percosso ripetutamente la vittima a terra dopo che era già stata colpita dal correo con diversi colpi sferrati con lo skateboard nella parte alta del corpo, di cui uno tirato con violenza alla testa. Al riguardo, la perizia medico legale, richiamata nella sentenza impugnata (pag. 38 segg.), ha precisato che i colpi inferti con lo skateboard sono stati particolarmente pericolosi a causa del peso dell'oggetto, nonché delle modalità e della forza con cui sono stati sferrati. Il ricorrente non tiene conto di questi accertamenti e non li sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Le censure ricorsuali non si fondano quindi sugli accertamenti complessivi della Corte cantonale e sono pertanto inammissibili.
4.4. Il ricorrente contesta l'accertamento della CARP riguardo alla sua consapevolezza del rischio letale di colpi inferti alla testa.
È tuttavia in modo conforme agli atti che la Corte cantonale ha accertato che, in sede di interrogatorio dinanzi al pubblico ministero, egli ha esplicitamente riconosciuto che "mi rendo conto che colpi violenti alla testa possono anche essere letali". Adducendo essenzialmente che si tratta di dichiarazioni successive al momento dei fatti, riconducibili anche alla visione delle immagini della videosorveglianza, il ricorrente non sostanzia l'arbitrarietà dell'accertamento.
4.5. Conformemente all'esposta giurisprudenza (cfr. consid. 4.2), la Corte cantonale ha rilevato che le modalità con cui il ricorrente ha agito e la gravità della violazione del dovere di diligenza costituiscono elementi esteriori rilevanti per concludere ch'egli ha accettato la possibilità che l'evento illecito si realizzasse.
In concreto, il ricorrente ha picchiato la vittima con violenza, colpendola ripetutamente con pugni alla testa, dopo che il correo l'aveva già colpita con violenza alla testa con lo skateboard e tirandole un calcio sempre alla testa. Dopo essersi rialzato e lasciata la vittima a terra, le ha inoltre a sua volta sferrato un calcio alla testa e quattro calci al torace. In tali circostanze, la probabilità che si realizzasse un esito letale era alta e tale da imporsi al ricorrente, per cui si può ragionevolmente ammettere che l'abbia accettata. A ragione la Corte cantonale ha quindi concluso all'esistenza del dolo eventuale.
4.6. Alla luce di questa conclusione, non occorre vagliare gli ulteriori elementi che, secondo la CARP, concorrerebbero a "cementare" l'accertamento dell'accettazione della realizzazione del rischio da parte del ricorrente. Peraltro, egli si limita al riguardo ad esporre in modo appellatorio la sua interpretazione dei fatti, ma non sostanzia d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF gli accertamenti e le valutazioni della Corte cantonale.
Né giova al ricorrente prevalersi della sentenza 6B_1250/2013 del 24 aprile 2015 e in particolare della perizia ivi richiamata. La fattispecie oggetto di quel procedimento penale era infatti in parte diversa, giacché la vittima aveva sempre potuto, incessantemente ed efficacemente, proteggersi la testa con entrambe le braccia, senza riportare ferite di rilievo (sentenza 6B_1250/2013, citata, consid. 1.4.2 e 3.2). In concreto, considerate le modalità con cui i correi hanno agito, tirando numerosi colpi congiuntamente con violenza e facendo pure uso dello skateboard, le possibilità per la vittima di difendersi e di reagire erano limitate. Nel caso in esame, la perizia medico legale attesta inoltre che i colpi inferti al capo della vittima erano idonei a causare gravi traumi cranici e lesioni potenzialmente letali.
4.7. Laddove il ricorrente sostiene che non sarebbero state riscontrate lesioni gravi sul corpo della vittima e ch'essa non ha perso conoscenza, egli disattende che la gravità delle ferite riportate dalla vittima e il fatto che un effettivo pericolo di morte non si sia realizzato non sono decisivi sotto il profilo del tentativo di omicidio. Il reato è infatti adempiuto quando l'autore ne ha realizzato tutti gli elementi soggettivi e manifestato la sua decisione di commetterlo, ma il risultato non si è compiuto, gli elementi oggettivi difettando in tutto o in parte (DTF 150 IV 384 consid. 4.2.1; 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2). L'autore non può di conseguenza contestare validamente la realizzazione di un tentativo di omicidio invocando il fatto che la vittima avrebbe subito soltanto delle lesioni semplici. È invece rilevante che i colpi inferti abbiano oggettivamente esposto la vittima a un rischio di morte. Per valutare tale rischio non occorre tanto fondarsi sulle lesioni effettivamente subite dalla vittima, quanto piuttosto sulla pericolosità del comportamento dell'autore (sentenza 6B_1146/2018, citata, consid. 4.6).
Come visto, nel caso in esame, alla luce delle risultanze della perizia medico legale e degli accertamenti relativi allo svolgimento dei fatti incriminati, i colpi inferti alla vittima potevano condurre ad un esito potenzialmente letale. La censura deve quindi essere respinta nella misura della sua ammissibilità.
5.
5.1. Il ricorrente contesta pure la condanna per il reato di rissa (art. 133 CP). Limitandosi tuttavia ad addurre di avere soltanto respinto un attacco dell'opponente, egli si scosta dai fatti accertati senza sostanziarli d'arbitrio con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 106 cpv. 2 LTF. Né fa puntualmente valere una violazione dell'art. 133 CP, confrontandosi con i presupposti oggetti e soggettivi del reato. La censura è pertanto inammissibile e non deve essere vagliata oltre.
5.2. Laddove accenna infine alla commisurazione della pena, alle spese procedurali della sede cantonale e alla sua richiesta di un indennizzo giusta l'art. 429 CPP avanzata dinanzi alla Corte cantonale, il ricorrente non presenta censure motivate su questi temi. Li richiama unicamente quale corollario alla richiesta di accoglimento del gravame. Visto l'esito della causa, a prescindere dalla loro inammissibilità, non occorre comunque esaminarli in questa sede.
6.
Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.
Losanna, 13 marzo 2025
In nome della I Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice presidente: Muschietti
Il Cancelliere: Gadoni