9C_584/2024 13.03.2025
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_584/2024
Sentenza del 13 marzo 2025
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Moser-Szeless, Presidente,
Parrino, Bollinger,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________, patrocinato da Ergin Cimen, Avvocato e Luca Tartini, MLaw,
ricorrente,
contro
Helsana Assicurazioni SA, Servizio Giuridico, viale Portone 2, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro le malattie (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 settembre 2024 (36.2024.24).
Fatti:
A.
A.a. A.________, elettricista, amministratore unico e azionista di maggioranza della B.________ SA che si occupa di installazioni elettriche, è assicurato contro la perdita di guadagno in caso di malattia da Helsana Assicurazioni SA (in seguito: Helsana), per il tramite del datore di lavoro. Il 27 maggio 2022 la B.________ SA ha notificato a Helsana la completa incapacità lavorativa del proprio dipendente A.________ dal 2 maggio 2022. Helsana ha versato le prestazioni pattuite, dapprima al 100%, in seguito all' 80% e dal 12 giugno 2023 al 49% (la decisione su opposizione di Helsana del 16 marzo 2023 è stata confermata dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con sentenza del 28 agosto 2023, passata incontestata in giudicato [incarto n. 36.2023.12]).
A.b. Considerato che vi era il sospetto che il suo assicurato stesse lavorando malgrado l'incapacità lavorativa attestata, Helsana ha conferito un mandato di sorveglianza a una ditta specializzata, la C.________ Sagl. L'osservazione ha avuto luogo tra l'11 dicembre 2023 e il 18 gennaio 2024. Preso atto delle risultanze, portate altresì a conoscenza dell'assicurato, con decisione formale dell'8 marzo 2024, confermata con decisione su opposizione del 22 maggio 2024, Helsana ha cessato l'erogazione delle indennità giornaliere con effetto dal 13 novembre 2023, ha chiesto in restituzione l'importo di fr. 2'640.60 per le indennità giornaliere nel frattempo già erogate, e infine ha domandato il rimborso delle spese di sorveglianza per l'importo di fr. 8'107.50.
B.
A.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contro la decisione di Helsana, il quale con sentenza del 16 settembre 2024 ha, nella misura della sua ricevibilità, parzialmente accolto il gravame, nel senso di condannare Helsana a versare le indennità giornaliere al 100% dal 6 ottobre al 10 dicembre 2023, mentre A.________ è tenuto a rimborsarle fr. 8'107.50 per le spese di sorveglianza e infine l'incarto è rinviato a Helsana per stabilire l'eventuale diritto a prestazioni di A.________ dall'11 dicembre 2023 al 20 aprile 2024.
C.
A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 17 ottobre 2024 (timbro postale), con cui chiede di modificare la sentenza cantonale nel senso che Helsana venga condannata a versargli le indennità giornaliere al 100% dal 6 ottobre 2023 al 14 marzo 2024 e dell'80% dal 15 marzo al 20 aprile 2024, che le spese di sorveglianza restino a carico di Helsana come pure che la tassa e le spese di giustizia, nonché le ripetibili siano poste a carico di Helsana.
Invitati a pronunciarsi sul gravame, con risposta del 13 dicembre 2024 (timbro postale) Helsana propone di respingere il ricorso e confermare la sentenza impugnata, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha rinunciato a determinarsi. In data 10 gennaio 2024 (timbro postale) il ricorrente trasmette ulteriori osservazion i.
Diritto:
1.
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 IV 9 consid. 2).
1.2. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF) al Tribunale federale è ammissibile contro le decisioni finali - ovvero quelle che mettono fine al procedimento - (art. 90 LTF) e contro le decisioni parziali di cui all'art. 91 LTF. Salvo le situazioni oggetto dell'art. 92 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali solo se queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF: l'esistenza di tale pregiudizio deve essere provata, a meno che non sia manifesta) o se l'accoglimento del ricorso comportasse immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Tale regolamentazione trova fondamento in motivi di economia processuale, considerato che il Tribunale federale, in qualità di autorità giudiziaria suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), deve di massima potersi esprimere una volta sola su una controversia alla fine della procedura, evitando di pronunciarsi parzialmente nell'ambito di una prima fase procedurale (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid. 1.2) e soltanto quando è certa per il ricorrente l'esistenza di un danno giuridico definitivo (DTF 142 III 798 consid. 2.2).
2.
2.1. La sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 settembre 2024, oltre a imporre ad A.________ il pagamento delle spese di sorveglianza di fr. 8'107.60, condanna Helsana a versargli le indennità giornaliere per un grado d'incapacità al guadagno complessivo del 100% dal 6 ottobre 2023 al 10 dicembre 2023, mentre rinvia l'incarto all'assicuratore malattie - ora opponente - per stabilire l'eventuale diritto a prestazioni del ricorrente dall'11 dicembre 2023 al 20 aprile 2024.
2.2. Il ricorrente sostiene che "all'evidenza, la decisione impugnata pone fine al procedimento. Si tratta quindi di una decisione finale, impugnabile ai sensi dell'art. 90 LTF" (memoriale di ricorso, pag. 4).
2.3. Le argomentazioni dell'insorgente non meritano tutela, in quanto il Tribunale cantonale ha riconosciuto le indennità giornaliere al 100% dal 6 ottobre 2023 al 10 dicembre 2023 e rinviato l'incarto a Helsana per stabilire l'eventuale diritto a prestazioni del ricorrente per il periodo successivo, ovvero dall'11 dicembre 2023 al 20 aprile 2024. L'autorità giudiziaria precedente critica che Helsana abbia soppresso il diritto alle indennità giornaliere dall'11 dicembre 2023 senza aver effettuato nessun calcolo, segnatamente in difetto della prova dell'entità della reale perdita economica. Per il Tribunale cantonale spettava a Helsana - accertato il miglioramento dello stato di salute del suo assicurato - procedere al calcolo della perdita di guadagno e dunque il rinvio si giustifica per un complemento di analisi del calcolo sulla perdita di guadagno nel secondo periodo, ovvero dall'11 dicembre 2023.
La decisione con cui l'autorità giudiziaria precedente si è pronunciata materialmente sul diritto alle indennità giornaliere per un determinato periodo e rinvia la causa, nel caso di specie all'assicuratore malattie, per una nuova decisione per quanto riguarda il periodo successivo costituisce, per la prima parte della decisione, una decisione parziale impugnabile separatamente - non oggetto di ricorso ora - e, per la seconda parte, una decisione incidentale - che non concerne la competenza o la ricusazione (art. 92 LTF) - e che può essere impugnata solo alle condizioni di cui all'art. 93 LTF (cfr. sentenza 9C_929/2015 del 10 agosto 2016 consid. 2.1 con riferimento, ovvero DTF 135 V 141 consid. 1.4.6). Nulla cambia il fatto che la sentenza risponde solo ad alcuni aspetti di una controversia, ovvero una sentenza in cui il tribunale rinvia la causa all'assicuratore per nuova decisione, impartendo delle istruzioni su come decidere alcuni aspetti della vertenza (DTF 133 V 477 consid. 4; sentenza 8C_136/2023 del 25 agosto 2023 consid. 1.3).
2.4.
2.4.1. In linea di principio spetta alla parte ricorrente, nei termini ricorsuali, allegare e dimostrare che almeno una delle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF sia adempiuta, a meno che questo sia evidente (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 149 II 170 consid. 1.3).
2.4.2. Nella fattispecie l'insorgente resta silente sulla realizzazione dei presupposti restrittivi dell'art. 93 LTF, ovvero non sostiene né tanto meno dimostra che sono date le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF. L'insorgente si limita in particolare a censurare un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e l'illegittimità dei mezzi di prova.
3.
3.1. Un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un pregiudizio di natura giuridica, ossia che non può più essere eliminato - perlomeno non completamente - con una successiva decisione favorevole alla parte ricorrente (DTF 143 III 416 consid. 1.3). L'esistenza di tale pregiudizio, oltre a non essere stata motivata dal ricorrente, nemmeno è manifesta (DTF 142 V 551 consid. 3.2 con riferimenti). Una decisione di rinvio non causa di regola un pregiudizio irreparabile, poiché l'interessato potrà impugnarla successivamente insieme alla decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF).
Nel caso di specie il Tribunale cantonale si è limitato a indicare che, anche per garantire alle parti il doppio grado di giudizio nonché il loro diritto di essere sentite, gli atti devono essere trasmessi a Helsana per il calcolo della perdita di guadagno dall'11 novembre 2023 fino al massimo al 20 aprile 2024 (ovvero fino all'esaurimento del diritto alle prestazioni), considerati i nuovi elementi emersi dalla sorveglianza, sulla base degli atti più attuali e senza essere vincolata dalla precedente valutazione, indicando che comunque l'assicurato avrà diritto al massimo ancora al 49% delle indennità giornaliere. Le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non sono quindi adempiute.
3.2. Il ricorrente censura anche l'attribuzione delle spese della sorveglianza in quanto a suo dire il relativo rapporto non avrebbe dimostrato né che egli stesse lavorando né che fosse abile al lavoro. Inoltre, sarebbe stato eseguito in maniera illegittima. Ora, l'autorità giudiziaria precedente ha, in applicazione dell'art. 45 cpv. 4 LPGA, caricato l'importo di fr. 8'107.- per la sorveglianza eseguita dalla C.________ Sagl al ricorrente in quanto con essa è stato accertato che egli aveva chiesto il versamento d'indennità al 100% malgrado fosse in grado di svolgere l'attività di dirigente della ditta. Quanto valido per le spese di accertamento di cui all'art. 45 LPGA è applicabile anche in ambito di assicurazione malattie facoltativa, senza che sia necessaria una corrispondente concretizzazione normativa (RENÉ WIEDERKEHR, ATSG-Kommentar, 5a ed. 2024, n. 66 ad art. 45 LPGA). La decisione sulle spese d'accertamento, dunque anche quelle previste all'art. 45 cpv. 4 LPGA, deve essere qualificata come pronuncia accessoria alla decisione incidentale, che è pure una decisione incidentale (cfr. sentenza 9C_718/2024 del 27 gennaio 2025 consid. 2 con riferimenti) e il ricorrente potrà così contestare l'attribuzione dei costi di sorveglianza nel seguito del procedimento, ovvero con la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF).
3.3. Il ricorrente chiede la modifica della sentenza del 16 settembre 2024 anche per quanto attiene a spese e ripetibili, nel senso che tassa di giustizia e spese siano messe a carico di Helsana, come pure le ripetibili di "CHF... (IVA inclusa) " (memoriale di ricorso, pag. 23). A prescindere dal fatto che egli non specifica, né tanto meno motiva alcunchè in merito alla sua censura, rispettivamente alla sua domanda di ripetibili, d'acchito inammissibili in quanto formulate in termini apodittici e appellatori (DTF 148 IV 205 consid. 2.6 con riferimenti), si rileva comunque che una decisione di rinvio, che nel contempo si pronuncia sulle ripetibili del procedimento che si è svolto davanti ad essa, costituisce una decisione accessoria che è anche una decisione incidentale, benché si riferisca a pretese che non saranno più in discussione (DTF 139 V 604 consid. 3.2). Il giudizio accessorio sulle ripetibili, contenuto in una decisione incidentale, non è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 135 III 329 consid. 1). Sarà infatti possibile contestare le ripetibili nel ricorso contro la decisione finale, conformemente all'art. 93 cpv. 3 LTF (sentenza 9C_382/2021 del 12 luglio 2021).
4.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono addossate al ricorrente (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è irricevibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 13 marzo 2025
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Moser-Szeless
La Cancelliera: Cometta Rizzi