5A_98/2022 28.03.2023
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_98/2022
Sentenza del 28 marzo 2023
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Herrmann, Presidente,
von Werdt, Schöbi, Bovey, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Rosangela Locatelli,
opponente.
Oggetto
protezione della personalità,
ricorso contro la sentenza emanata il 30 dicembre 2021 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino (11.2021.166).
Fatti:
A.
Nell'edizione di [...] del bimestrale C.________, di cui A.________ è redattore, è apparso un articolo da lui firmato intitolato "[...]". Il pezzo era annunciato in copertina con il titolo "[...]" e tratteggiava il vissuto di una ragazza, indicata con un nome di fantasia, seguita sin dalla nascita dai servizi sociali. [...]".
B.
B.a. Il 3 novembre 2021 B.________, identificandosi quale "reale protagonista" della vicenda narrata con dettagli che potevano a suo dire emergere solo da documenti scritti che concernono il suo percorso, e che sarebbero finiti in mano all'autore dell'articolo, e sentendosi gravemente leso nella sua sfera privata dalla "diffusione incontrollata tra conoscenti e parenti del nominativo del reale protagonista delle vicende, descritto nell'articolo", si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona con una "istanza di misure a protezione della persona (art. 28 ss CC) con richiesta di misure provvisionali inaudita parte", postulando, con la comminatoria dell'art. 292 CP, "in via provvisionale inaudita parte" che a A.________ fosse fatto divieto di pubblicare, sulla stessa rivista o su altre da lui dirette e/o piattaforme informatiche di ogni tipo, notizie/commenti relativi alla vita privata del minore B.________, anche in forma anonimizzata ma comunque riconoscibile, e che gli fosse fatto ordine di rimuovere dal sito di C.________ titoli e commenti relativi alla vita privata del minore B.________ o a questi riconducibili direttamente e/o indirettamente e di distruggere fisicamente eventuali documenti cartacei o in altra forma. Nel merito ha poi formulato le medesime richieste, nonché una domanda di risarcimento del torto morale per un importo di fr. 10'000.--.
B.b. Con un decreto 4 novembre 2021, il Pretore, "in via supercautelare", ha dichiarato irricevibile il merito della procedura siccome l'istanza non era stata preceduta dall'obbligatorio tentativo di conciliazione, ha respinto l'istanza supercautelare e ha fissato a A.________ un termine scadente il 16 novembre 2021 per presentare le osservazioni. Con un breve scritto 13 novembre 2021 quest'ultimo ha comunicato che "contest[ava] integralmente le affermazioni di controparte" e che considerava le sue richieste, "oltre che prive di fondamento, [...] contrarie all'art. 10 CEDU", quindi da respingere.
B.c. Con un atto denominato "sentenza", il 25 novembre 2021 il Pretore ha accolto l'istanza di B.________ sottolineando che la tutela della personalità e della sfera privata di quest'ultimo dovevano prevalere sull'interesse pubblico, soprattutto considerata la minore età dell'interessato e che già solo i titoli dell'articolo in questione ledevano la sua personalità, non potendo la mera modifica del nome e del sesso essere ritenuta sufficiente per impedirne il riconoscimento.
C.
Con sentenza 30 dicembre 2021, il Tribunale cantonale ha dichiarato irricevibile l'appello presentato il 13 dicembre 2021 da A.________ contro il suddetto atto e, dopo aver riqualificato quest'ultimo come decreto cautelare emesso prima che l'istante promuova causa (art. 263 CPC), ha assegnato d'ufficio a B.________, in vece del Pretore che non l'aveva fatto, un termine di 30 giorni per intentare l'azione di merito.
D.
Con ricorso in materia civile e ricorso sussidiario in materia costituzionale 4 febbraio 2022, A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, in via principale che la sentenza 30 dicembre 2021 del Tribunale cantonale venga modificata nel senso che il suo appello sia accolto e la decisione pretorile 25 novembre 2021 sia modificata respingendo l'istanza, e, in via subordinata, che la sentenza impugnata e la decisione pretor ile vengano annullate. Invoca la violazione dell'art. 10 CEDU, degli art. 9 e 17 Cost., dell'art. 29 Cost. nonché degli art. 28 CC e 266 CPC.
Con decreto presidenziale 9 febbraio 2022 la richiesta di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame è stata respinta.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1.
1.1. Impugnata è una decisione con la quale l'ultima istanza cantonale ha dichiarato irricevibile un appello (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF) in tema di protezione della personalità (art. 28 segg. CC) per mezzo di misure provvisionali (art. 261 segg. CPC). Si tratta di una decisione incidentale (art. 93 LTF), la quale segue la via d'impugnazione della procedura principale (DTF 137 III 261 consid. 1.4) che in concreto è di natura civile e ha, per costante giurisprudenza, carattere ideale (art. 72 cpv. 1 LTF; DTF 127 III 481 consid. 1a; sentenze 5A_742/2019 del 7 settembre 2020 consid. 1.1; 5A_198/2019 del 29 marzo 2019 consid. 3; 5A_57/2010 del 2 luglio 2010 consid. 1, non pubblicato in DTF 136 III 410). L'eventuale pregiudizio derivante al giornalista dal divieto di pubblicazione e dall'imposizione di distruggere eventuali documenti cartacei o in altra forma non potrebbe più essere sanato retroattivamente nemmeno in caso di una decisione di merito favorevole al ricorrente. Contro la sentenza impugnata è quindi dato il ricorso immediato al Tribunale federale in applicazione dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (v. sentenza 5A_742/2019 cit. consid. 1.2 con rinvii).
1.2. Ne segue che il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile, proposto da una parte che ha partecipato alla procedura dinnanzi alla precedente autorità, uscendone soccombente (art. 76 cpv. 1 LTF), è in linea di principio ammissibile mentre, di conseguenza, il ricorso sussidiario in materia costituzionale risulta inammissibile (art. 113 LTF).
2.
2.1. Siccome la sentenza impugnata ha per oggetto delle misure cautelari, la parte ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Non muta tale conclusione il rimprovero mosso dal ricorrente alla precedente istanza di aver convertito in maniera inammissibile, ovvero in violazione dell'art. 29 Cost., una sentenza di merito in una decisione cautelare poiché, come si vedrà in seguito (v. consid. 3.3), la relativa censura si rivela a sua volta irricevibile. Ne consegue che, nella misura in cui il ricorrente invochi la semplice violazione degli art. 28 CC e 266 CPC, le sue censure sono d'acchito inammissibili. Per di più, il Tribunale federale esamina le censure relative alla violazione di diritti fondamentali solo se sono soddisfatte le esigenze di motivazione più severe poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF, ovvero se il ricorrente ha indicato in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegato in cosa consista la violazione; in particolare, critiche vaghe o puramente appellatorie non sono ammesse (DTF 146 III 303 consid. 2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Il principio dell'applicazione del diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) non trova quindi applicazione in questo frangente (DTF 140 III 571 consid. 1.5; sentenza 5A_742/2019 cit. consid. 1.3). Per contro, quando la censura è stata invocata correttamente, il Tribunale federale esamina liberamente la questione che gli viene sottoposta (DTF 130 I 26 consid. 2.1).
D'altra parte, quando la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie) e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la parte ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme alle esigenze di motivazione poste al ricorso, sotto pena di inammissibilità dello stesso, e l'impugnativa può unicamente essere accolta se le critiche volte contro tutte le motivazioni si rivelano fondate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii).
2.2. Il Tribunale federale fonda il proprio ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), di cui fanno parte pure gli accertamenti su come si è svolta la procedura innanzi ad essa e alla prima istanza ("fatti procedurali"; DTF 140 III 16 consid. 1.3.1 con rinvii). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1; sentenza 5A_205/2022 del 20 ottobre 2022 consid. 2). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_709/2018 dell'11 luglio 2022 consid. 1.4).
Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1).
2.3. Dal principio dell'esaurimento delle vie giudiziarie (art. 75 cpv. 1 LTF) consegue un dovere delle parti di utilizzare le istanze cantonali non soltanto sul piano formale, ma anche su quello materiale (DTF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2), ciò che implica che, di principio, gli argomenti sottoposti al Tribunale federale debbano essere già stati precedentemente invocati davanti alla precedente istanza (sentenza 5A_91/2022 del 28 novembre 2022 consid. 2.3 con rinvii).
2.4. Infine, le censure di merito proposte dal ricorrente in questa sede in relazione all'asserita incompatibilità dell'ordine cautelare di distruggere fisicamente eventuali documenti relativi alla vita privata dell'opponente o a lui riconducibili con gli art. 10 CEDU e 17 Cost., nonché con l'art. 9 Cost., sono ad ogni modo irricevibili. In effetti, quando l'autorità precedente non esamina i ricorsi nel merito, in concreto per inammissibilità di argomenti nuovi non sollevati davanti al Pretore, oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità delle impugnative poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale potrebbe soltanto rinviare la causa a tale autorità per l'esame di merito (DTF 144 II 184 consid. 1.1 con rinvii; sentenza 5A_722/2022 del 7 novembre 2022 consid. 1.4).
3.
Nel presente caso restano quindi da esaminare soltanto le contestazioni di natura formale che il ricorrente solleva rispetto al provvedimento in materia di protezione della personalità avallato dal Tribunale d'appello con la sentenza impugnata, che a suo avviso violerebbe varie componenti delle garanzie procedurali offerte dall'art. 29 Cost.
3.1. Al riguardo occorre preliminarmente osservare che la sentenza impugnata ha dichiarato l'appello irricevibile per diverse ragioni alternative e indipendenti. Innanzitutto perché il ricorrente dinnanzi al Pretore si sarebbe limitato a censurare in maniera del tutto generica una violazione dell'art. 10 CEDU, sicché gli argomenti fatti poi valere in sede di appello risulterebbero nuovi, senza essere fondati su fatti nuovi e quindi, come tali, inammissibili (art. 317 CPC). D'altro lato, perché il ricorrente, nell'invocare nuovamente l'art. 10 CEDU in sede di appello, continuerebbe nondimeno a non spiegare perché le richieste dell'istante sarebbero contrarie a quella disposizione ed anzi, a ben vedere, il giornalista non avrebbe nemmeno contestato che l'interesse e la tutela della personalità e della sfera privata del minorenne qui opponente dovessero prevalere sull'interesse pubblico alla diffusione della notizia. Il ricorrente è quindi, come già rilevato (v. supra consid. 2.1), tenuto a confrontarsi con tutte le motivazioni.
3.2. Ora, egli adduce innanzitutto che la sentenza impugnata lederebbe il suo diritto di essere sentito poiché i Giudici cantonali, trincerandosi dietro al fatto che egli avrebbe dovuto sollevare le sue contestazioni già davanti al Pretore, non si sarebbero minimamente confrontati con esse, mentre secondo lui l'accertamento errato dei fatti avrebbe potuto essere fatto valere solo dopo la decisione del Pretore, siccome lui aveva contestato i fatti esposti dall'istante ed il Pretore avrebbe dovuto di conseguenza accertarli.
In secondo luogo, egli sostiene che la sentenza impugnata configurerebbe un "formalismo esagerato" poiché se da un lato il Tribunale cantonale avrebbe "pesantemente modificato" la sentenza del Pretore trasformandola in una misura cautelare e correggendo così i gravi errori procedurali contrari all'art. 29 Cost., nel contempo si sarebbe però rifiutato di esaminare i suoi argomenti adducendo la loro intempestività, usando un metro di valutazione decisamente più severo con lui. Il ricorrente sostiene però di non aver presentato delle osservazioni più complete dinnanzi al Pretore a causa del fatto che la decisione di quest'ultimo era poco chiara: con il suo primo decreto dove ha respinto la domanda superprovvisionale e dichiarato irricevibile il merito della procedura, il giudice di prime cure avrebbe dato l'errata impressione di aver già dato torto all'istante su entrambe le domande e che non ci fossero altre questioni in sospeso, per cui, a fronte di una generica richiesta di presentare osservazioni rispetto ad un atto non ben definito, "per economia di procedura", egli si sarebbe limitato "a una risposta sintetica ". Per "una persona normale" non sarebbe a suo avviso stato possibile capire che occorreva prendere posizione nel dettaglio anche su "una terza domanda nascosta, ovvero su una richiesta di misura cautelare non formulata esplicitamente ma [...] sottintesa nella domanda "in via provvisionale inaudita parte"".
In terzo luogo, il ricorrente adduce che l'art. 29 Cost. sarebbe stato violato dai Giudici cantonali anche convertendo la sentenza in decreto cautelare e fissando un termine per presentare la causa allo stesso Pretore che con la sua sentenza aveva in realtà già anticipato il merito, mentre tale decisione avrebbe a suo dire "dovuto essere annullata dal Tribunale d'appello. Perché non può essere considerata né una sentenza e nemmeno una decisione cautelare".
Infine, il ricorrente afferma che l'ordine di distruzione dei documenti violerebbe l'art. 29 Cost. poiché anticiperebbe il merito della causa in maniera irreversibile.
3.3. Va rilevato che lo svolgimento della procedura dinnanzi al Pretore presta il fianco a qualche critica, giacché da un lato il decreto supercautelare contiene una motivazione davvero criptica e non indica nemmeno le norme di procedura applicabili (segnatamente l'art. 265 cpv. 2 CPC; v. DTF 134 I 83 consid. 4.2) che avrebbero permesso alla parte non patrocinata di comprendere inequivocabilmente che, nonostante il respingimento della misura supercautelare, prendeva avvio la fase inter partes dove le veniva accordato ex post il diritto di essere sentita e, d'altro lato, il decreto cautelare successivo portava una denominazione ed un'indicazione dei rimedi entrambe imprecise, quest'ultima in particolare riportando tutte le possibili vie di ricorso invece che, come richiederebbe l'art. 238 CPC, il rimedio effettivamente offerto alle parti ed il termine effettivamente applicabile in concreto (v. DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2019, n. 11 ad art. 238 CPC).
Sennonché, il giornalista ha ciò nonostante presentato tempestivo appello (non potendosi quindi trincerare dietro un'eventuale mancanza di esperienza, che in effetti del resto non invoca), ma in quella sede ha omesso di sollevare qualsivoglia censura formale rispetto all'operato del Pretore nella fase ex parte, perdendo così il diritto di farlo dinnanzi al Tribunale federale (v. supra consid. 2.3), ed ora adduce invece argomentazioni prevalentemente appellatorie, talvolta non pertinenti, ma non spiega in maniera chiara quali aspetti dell'art. 29 Cost. sarebbero stati violati dai Giudici cantonali e per quali ragioni. Per di più, nemmeno si confronta in maniera sufficientemente diretta e puntuale (v. art. 106 cpv. 2 LTF) con il principale rimprovero formulatogli dalla sentenza impugnata, ovvero quello di aver contestato per la prima volta solo in appello gli argomenti sollevati dall'istante. In definitiva, dinnanzi al Tribunale federale il ricorrente si appiglia ad aspetti che avrebbero dovuto essere invocati davanti alla precedente istanza senza d'altra parte nemmeno confrontarsi con (e riuscire a confutarla) ciascuna delle diverse motivazioni che hanno determinato l'esito della sentenza impugnata. Quanto precede è di per sé sufficiente per dichiarare il presente ricorso irricevibile, poiché ove anche una sola delle motivazioni regga all'esame da parte del Tribunale federale, l'interesse degno di protezione a ricorrere viene a mancare (v. DTF 142 III 364 consid. 2.4).
4.
Ne segue che anche il ricorso in materia civile va dichiarato inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non vengono assegnate ripetibili all'opponente, che non è stato invitato ad esprimersi nella sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.
2.
Il ricorso in materia civile è inammissibile.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 28 marzo 2023
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini