5A_697/2024 25.10.2024
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_697/2024
Sentenza del 25 ottobre 2024
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Herrmann, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
patrocinati dall'avv. Luca Allidi,
opponenti,
F.________.
Oggetto
scioglimento della comunione ereditaria
(anticipo delle spese),
ricorso contro la sentenza emanata il 9 settembre 2024 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2024.52).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Con petizione 16 luglio 2024 B.________, C.________, D.________ e E.________ hanno chiesto, tra l'altro, lo scioglimento della comunione ereditaria della defunta G.________. Mediante ordinanza 17 luglio 2024 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha assegnato agli attori un termine di venti giorni per versare l'importo di fr. 50'000.-- a valere quale anticipo delle spese processuali.
Il 31 luglio 2024, mediante due atti separati, A.________ e F.________ hanno inoltrato reclamo conto tale ordinanza.
Con sentenza 9 settembre 2024 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibili entrambi i reclami perché, da un lato, privi di conclusioni precise e di una motivazione sufficiente e, dall'altro, perché le reclamanti non risultavano avere un interesse degno di protezione a impugnare la decisione in oggetto, con la quale il Pretore aveva assegnato un termine alla controparte.
2.
Mediante scritto 10 ottobre 2024 (redatto in tre versioni: olandese, italiano e tedesco) A.________ ha adito il Tribunale federale, concludendo (per quanto è dato di comprendere) alla nullità della sentenza cantonale 9 settembre 2024.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
La sentenza qui impugnata, che statuisce su un rimedio interposto contro una decisione incidentale concernente il versamento di un anticipo a copertura delle spese processuali presumibili, costituisce anch'essa una decisione incidentale (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1 con rinvii). Una tale decisione incidentale può essere immediatamente impugnata dinanzi al Tribunale federale unicamente se può causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (l'ipotesi prevista all'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF non entra manifestamente in linea di conto nella presente fattispecie, dato che l'accoglimento del ricorso non condurrebbe in ogni modo a una decisione finale), ossia un pregiudizio di natura giuridica che non può essere eliminato, perlomeno non completamente, con una successiva decisione finale favorevole alla parte ricorrente. Non costituisce un danno irreparabile di natura giuridica un mero inconveniente fattuale quale un allungamento della procedura o un aumento dei suoi costi (v. DTF 142 III 798 consid. 2.1 e 2.2 con rinvii; 147 III 159 consid. 4.1).
La ricorrente, che non ha riconosciuto la natura incidentale del giudizio impugnato, non spende una parola per dimostrare che la condizione posta dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF sarebbe in concreto soddisfatta. La possibilità che la decisione incidentale causi un pregiudizio giuridico non ulteriormente riparabile non risulta in modo manifesto nemmeno dalla sentenza impugnata né dalla natura della causa (v. DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). Ne segue che il ricorso, rivolto contro una decisione che non è immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, risulta inammissibile.
4.
Il rimedio all'esame risulta del resto inammissibile anche per la sua carente motivazione. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Nel caso concreto, la ricorrente - oltre a riferirsi a non meglio contestualizzati documenti - ritiene che la sentenza cantonale di irricevibilità sarebbe "divenuta nulla" per il motivo che "nessun diritto può derivare da una dichiarazione composta da due entità/persone giuridiche separate in cui l'indirizzo e l'attribuzione sono errati". Tale critica, di difficile comprensione, non soddisfa minimamente i requisiti di motivazione degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF.
Quanto alla sua richiesta al Pretore di fissazione di un'udienza, essa va semmai rivolta a tale Giudice.
5.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF.
Date le circostanze del caso concreto, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 25 ottobre 2024
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Herrmann
La Cancelliera: Antonini